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Ordinanza — n. 33621/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal as inadmissible due to lack of specific facts and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33621/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the bankruptcy appeal inadmissible for failing to meet strict procedural requirements. The appellant argued that the lower court erred in assessing insolvency based on disputed tax debts, but the appeal lacked specific factual details and proper legal grounds. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 18, comma 10, l.fall.; Art. 94 c.p.c.: An appeal against a bankruptcy declaration is inadmissible if it lacks specific factual allegations regarding impediments to insolvency or fails to distinguish between abstract legal errors and concrete factual assessments reserved for the trial court.

Parole chiave

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bankruptcy appeal inadmissibility insolvency assessment tax debt dispute procedural defects legal costs Cassazione liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 18, comma 10, l.fall.
Art. 94 c.p.c.
Art. 15, l.fall.
Art. 18, comma 10°, l.fall.
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115
art. 360 c.p
5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1°, n.
art. 94 c.p
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1158/2023 R.G. proposto da: Cordioli Petroli spa in liquidazione, in persona del l.r. Filiberto Castioni, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Vissia De Biase in via Marianna Dionigi n. 57, Roma rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Giordani, -ricorrente- contro Fallimento Cordioli Petroli spa in liquidazione, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Matteuzzi del foro di Verona presso il cui studio elettivamente domicilia, controricorrente Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, -intimato- avverso sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2471/2022 depositata il 28/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 La Corte d’Appello di Venezia, con l’impugnata sentenza , rigettava il reclamo, ex art. 18 fall., proposto da Cordioli Petroli spa in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Verona che ne aveva pronunciato il fallimento su richiesta dell’Ufficio del Pubblico Ministero formulata a seguito della segnalazione da parte del Tribunale effettuata all’atto della dichiarazione di improcedibilità, per rinuncia, di domanda di concordato preventivo proposta ex art.161, comma 6°, l.fall. 1.1 Rilevava la Corte distrettuale che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti.

Ad abundantiam la sentenza dava atto che il Tribunale di Verona, con ordinanza del 21/9/2022, aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo eseguito su beni e denari riferibili sia alla Cordioli Petroli sia a Cordioli Luigi, per complessivi € 4.450.609,24. 1.2 Affermavano i giudici di secondo grado che la sussistenza dello stato di insolvenza, la cui valutazione in una società in liquidazione era diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentissero di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, era desumibile dall’esposizione della società verso l’erario per debiti fiscali che, anche a voler dar credito a quanto affermato dalla stessa debitrice nella relazione depositata nella fase prefallimentare, ammontavano a non meno di 15 milioni di euro, importo di gran lunga superiore ai valori di attivo. 1.3 Non erano condivisibili le considerazioni, contenute in una seconda relazione tecnica, che avevano ridotto il complessivo debito fiscale (iscritto a ruolo per 82 milioni di Euro) ad € 2.700.000 in quanto confliggenti con gli esiti di tre giudizi svoltisi innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali che avevano rigettato i ricorsi proposti dalla fallita avverso avvisi di accertamento per mancato versamento dell’Iva per 26 milioni di Euro. 2 Cordioli Petroli spa in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione, illustrato con memoria, della sentenza sulla base di due motivi, mentre il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivodenuncia «Violazione e/o falsa applicazione della L. fall., art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1°, n. 3, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente lo stato di insolvenza della reclamante in pendenza di contenzioso giudiziale avverso l’asserito credito dell’Erario, unico creditore – mancata valutazione delle contestazioni mosse in sede di commissione tributaria»; secondo la ricorrente la contestazione del credito nei confronti dell’Erario, essendo al vaglio della Commissione tributaria, esclude che l’inadempimento della Cordioli possa assumere le forme dell’insolvenza. 2 Il motivo è inammissibile, in primo luogo, per un evidente difetto di specificità. 2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il ricorso per cassazione - per il richiamato principio - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari ad integrare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito; ne consegue che il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (cfr.,tra le tante, Cass. n. 14784/2015) . 2.2 La ricorrente fa riferimento in maniera del tutto generica a censure formulate in sede di contenzioso tributario, mosse avverso le pretese creditorie fatte valere da Agenzia delle Entrate,senza tuttavia né indicare la sede processuale in cui tali contestazioni sono state avanzate, né specificare il contenuto delle stesse e le ragioni per le qualile difese sono state disattese dai giudici tributari. 2.3 Ulteriore profilo di inammissibilità va individuato nella natura della censura che, lungi dal denunciare un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, allega un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione. 3 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 15 e 18, comma 10°, l.fall., per il mancato esercizio, da parte della Corte territoriale, dei poteri officiosi di indagine in ordine all’esistenza dei fatti impeditivi della fallibilità dedotti dal liquidatore. 3.1 Nello specifico, la ricorrente adduce un vizio della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte non ha esercitato quei poteri d’ufficio riconosciuti dalla legge fallimentare non avendo, in tal modo, proceduto a verificare l’assenza del requisito oggettivo dell’insolvenza in capo alla fallita.

Cordioli, infatti, sostiene nel ricorso che, data la consulenza tecnica di parte che affermava la sussistenza sìdi un debito nei confronti dell’Erario, ma per soli euro 2,7 milioni anziché 80 come accertato dai giudici di merito, e data la sussistenza di una pronuncia favorevole della Commissione tributaria provinciale, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto attivarsi d’ufficio per accertare l’assenza dello stato di insolvenza in capo alla reclamante. 4 Anche tale motivo è inammissibile in quanto, al pari del primo, presenta un palesedeficit di autosufficienza non essendo stati né specificati «i fatti impeditivi dedotti dal liquidatore», né indicati i poteri istruttori che la Corte avrebbe dovuto dispiegare.

Conclusivamente il ricorso è inammissibile. 5Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6Anche nel presente giudizio, avuto riguardo alla totale inconsistenza dei motivi, ricorrono gli stessi presupposti, già evidenziati dal giudice di appello, di una imprudente e grave valutazione della controversia da parte del rappresentante, che ha esposto il rappresentato ad inutili ed evitabili esborsi e che giustifica la condanna del legale rappresentante, ex art. 94 c.p.c., in solido con la società al pagamento delle spese in favore del costituito Fallimento.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente, in solido con il legale rappresentante Filiberto Castioni, al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.000, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa