Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33618/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy extension judgment due to lack of necessary co-litigation with initiating creditor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33618/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court's decision to declare the bankruptcy extension proceedings extinguished. The appellants argued that notifying the initiating creditor's lawyer constituted valid service, but the lower court ruled that the creditor was a necessary co-litigant requiring direct integration of the proceedings. The Supreme Court rejected this, citing its own precedent that the initiating creditor is never a necessary co-litigant in extension proceedings, thereby overturning the lower court's order.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 147, 148 L.F.; Art. 83, 170 c.p.c.: The initiating creditor in a bankruptcy proceeding is never a necessary co-litigant in subsequent extension proceedings, rendering the lower court's order to integrate the proceedings against them erroneous.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy extension necessary co-litigation initiating creditor procedural nullity litisconsorzio necessario procedura di rivendicazione nel fallimento integrazione insufficiente restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 147 L.F.
18/2023 del Tribunale di Lamezia Terme, pubblicata il 29.12.2023, dichiarativa del fallimento di Vincenzo Mercuri e di Alfredo Mercuri, ai sensi dell’art. 147 della legge fallimentare, in estensione al fallimento della “Autotrasporti di Romano Villella C.
Art. 148 L.F.
Art. 83 c.p.c.
Art. 170 c.p.c.
Art. 102 c.p.c.
artt. 102 c.p
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c., 147, 148, 15 E 18 L.F.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassazione n. 17546/2024
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25514/2024 R.G. proposto da : MERCURI ALFREDO, MERCURI VINCENZO, rappresentati e difesi dall'avvocato DINA MARASCO unitamente all’avvocato SALVATORE CERRA -ricorrente- contro VINCENZO MERCURI, CURATELA DEL FALLIMENTO AUTOTRASPORTI DI ROMANO VILLELLA E C SAS, CURATELA DEL FALLIMENTO DI ROMANO VILLELLA, CURATELA DEL FALLIMENTO MERCURI ALFREDO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO CARLEI -controricorrenti- nonché contro CURATELA DEL FALLIMENTO DI MERCURI VINCENZO -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1204/2024depositata il 28/10/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1204/2024, depositata il 28.10.2024, sul reclamo proposto da Vincenzo Mercuri e da Alfredo Mercuri avverso la sentenza n. 18/2023 del Tribunale di Lamezia Terme, pubblicata il 29.12.2023, dichiarativa del fallimento di Vincenzo Mercuri e di Alfredo Mercuri, ai sensi dell’art. 147 della legge fallimentare, in estensione al fallimento della “Autotrasporti di Romano Villella C. s.a.s.” e di Romano Villella, già dichiarato con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 3/2018, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di reclamo.

Il giudice del reclamo ha evidenziato che, sul rilievo che il creditore istante, sig. Antonio Nicotera, che aveva instaurato la procedura che aveva condotto al fallimento della “Autotrasporti di Romano Villella C. s.a.s.” e di Romano Villella, fosse litisconsorte necessario nel giudizio di reclamo avverso la sentenza che aveva dichiarato il fallimento in estensione di Vicenzo e Alfredo Mercuri, aveva onerato entrambi i reclamanti di provvedere entro un termine perentorio all’integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto creditore.

Tuttavia, entrambi i signori Mercuri avevano notificato gli atti del reclamo, a mezzo posta elettronica certificata, all’avv. Carnovale Scalzo, in qualità di procuratore domiciliatario del Nicotera nell’ambito della procedura fallimentare a carico della società. Più precisamente, il difensore di Vincenzo Mercuri aveva notificato il reclamo e gli atti successivi al procuratore costituito del Nicotera nella procedura del fallimento dichiarato a carico della società “Autotrasporti di Romano Villella c. s.a.s.”; mentre il difensore di Alfredo Mercuri aveva ritenuto superfluo l’adempimento, avendo già provveduto, in precedenza ed autonomamente, a notificare al suddetto avvocato del Nicotera il reclamo ed il decreto di fissazione di udienza.

La Corte d’Appello ha ritenuto non ottemperato l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore Antonio Nicotera, giacché la notifica eseguita presso il difensore domiciliatario di altro giudizio non poteva considerarsi valida ai fini che interessano, avendo la giurisprudenza ribadito, più volte, che i fallimenti delle società e dei soci illimitatamente responsabili costituiscono, ad onta della unicità della sentenza dichiarativa di fallimento e dell’unicità degli organi, entità giuridiche diverse, centri diversificati di imputazione giuridica degli effetti della dichiarazione di fallimento, atteso che gli artt. 147 e 148 della legge fallimentare impongono una distinzione tra i patrimoni della società e quelli dei soci illimitatamente responsabili, tra gli stati passivi e le masse che siano da riferire all’una o agli altri.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Alfredo e Vincenzo Mercuri, affidandolo a tre motivi. Il fallimento della “Autotrasporti di Romano Villella C. s.a.s.” e di Romano Villella ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c., 147, 148, 15 E 18 L.F. Espongono i ricorrenti che ove si ritenga che nella procedura di estensione del fallimento l’interesse di tutti i creditori sia ampiamente tutelato dall’iniziativa del curatore fallimentare, non può poi affermarsi che tale principio non valga anche nella fase di reclamo.

È questa la conclusione che, del resto, ha raggiunto la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17546/2024, la quale, secondo la Corte d’Appello sarebbe isolata, mache, in realtà, è stata il frutto di una revisione critica della materia. Ne consegue che la Corte d’Appello ha erroneamente ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore istante Antonio Nicotera.

2. Il motivo è fondato. Va osservato che, come correttamente dedotto dai ricorrenti, questa Corte, con la sopra citata sentenza n. 17546/2024, pronunciata all’esito di un’udienza pubblica, ha rimeditato con argomentazioni ampie, articolate e pienamente condivisibili, il proprio orientamento, giungendo alla conclusione che il creditore istante della società dichiarata fallita in prima istanza non è mai litisconsorte necessario nel successivo procedimento per la declaratoria del fallimento in estensione, e ciò sia nella fase di primo grado chein sede di reclamo. Ne consegue che, erroneamente, il giudice d’appello ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Antonio Nicotera - creditore istante nella procedura sfociata nella declaratoria di fallimento della “Autotrasporti di Romano Villella C. s.a.s.” e di Romano Villella –e ha dichiarato l’estinzione del procedimento di reclamo dopo aver verificato che il contraddittorio non era stato regolarmente instaurato nei confronti del predetto creditore istante.

3. Con il secondo motivo è’ stata dedotta la violazione degli artt. 148 L. F., 83 e 170 c.p.c.. Espongono i ricorrenti che “l’unitarietà del contesto processuale di cui il reclamo costituisce sviluppo eventuale, considerato che il creditore istante è ritenuto parte necessaria proprio e solo in virtù di quella sua iniziativa processuale -l’istanza di fallimento per l’appunto- attuata con il ministero e l’assistenza del suo difensore, non può seriamente negarsi validità alla notifica, effettuata dai reclamanti, al difensore costituito del sig. Nicotera”.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c., 147, 148, 15 e 18 L.F. E’ richiesto, in via assolutamente gradata, che, ove siano rigettati i primi due motivi di ricorso e, in particolare, ove l’adita Corte ritenga di affermare la sussistenza del litisconsorzio necessario del creditore istante nel giudizio di reclamo, sulla stessa motivazione sia fondato il riconoscimento del litisconsorzio anche nel primigenio procedimento di estensione con conseguente cassazione della statuizione di rigetto dell’eccezione di nullità della sentenza e rinvio al giudice di secondo grado per quanto di sua competenza.

5. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizio