Cassation court dismisses appeal regarding procedural timing of bankruptcy declaration versus insolvency proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by construction company partners against the Court of Appeal's decision to declare bankruptcy. The appellants argued that a pending insolvency request should have been resolved first and that new insolvency laws required a judicial liquidation instead of bankruptcy. The court dismissed these claims because the insolvency request had already been declared inadmissible before the bankruptcy declaration, and the new insolvency law did not apply retroactively to procedures already in progress.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 comma 2 CCII; Art. 354 c.p.c.: The court held that bankruptcy proceedings initiated before the entry into force of the new insolvency code remain governed by the old law, and a declaration of bankruptcy is valid if the insolvency request was already declared inadmissible prior to the bankruptcy ruling.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24510/2023 R.G. proposto da : IMPRESA DI COSTRUZIONI RUGGERO S.N.C., RUGGERO CLAUDIO, RUGGERO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIO PIETRUNTI -ricorrenti- contro DI DOMENICO ROSSELLA, CICCOLALLO MARCO, PICENUM PLAST SPA, PIOVANI ROMANO, FERRARA DOMENICO, MAZZIOLI MONICA, FALLIMENTO IMPRESA DI COSTRUZIONI RUGGERO SNC DI CLAUDIO E GIUSEPPE RUGGERO IN PORSONA DEL CURATORE P.T., ZANAJ BUJAR, RANALLI GABRIELE, SORIGE ESPEDITO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 1498/2023 depositata il 18/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 30.9.2022 n. 1362/2022, ha dichiarato la nullità della sentenza n. 48/2021 del Tribunale di Pescara e del decreto di correzione della stessa ed ha revocato i fallimenti della s.n.c. Impresa di Costruzioni Ruggero di C. E G. Ruggero e dei soci illimitatamente responsabili Ruggero Claudio e Ruggero Giuseppe. A seguito di tale decisione la creditrice istante Picenum Plast Spa, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ha depositato dinanzi al Tribunale di Pescara, ricorso per la riassunzione ex art. 354 c.p.c. del procedimento, già rubricato al R.I.F. n. 8/2020, e poi sfociato nei predetti fallimenti, poi revocati, con sentenza n. 48/2021 del 17.6.2021 (previa declaratoria, con decreto del 14.6.2021, di inammissibilità della domanda di concordato preventivo).
Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 16/2023, depositata il 29/03/2023, ha dichiarato nuovamente il fallimento della "Soc. Impresa Costruzioni Ruggero snc di C. e G. Ruggero” nonché dei soci illimitatamente responsabili Ruggero Claudio e Ruggero Giuseppe. La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 1498/2023, depositata il 19.10.2023, ha rigettato i reclami proposti dai soggetti. In primo luogo, è stata rigettata l’eccezione sollevata da Claudio Ruggero di mancata osservanza del termine a comparire di almeno 15 giorni prima dell’udienza, eccezione fondata sul rilievo che il termine a comparire complessivamente assegnato a tale reclamante era stato, in realtà, di 26 giorni (14 giorni rispetto alla prima notifica e di 12 rispetto alla seconda).
Inoltre, il giudice d’appello ha rigettato le censure dei reclamanti secondo cui, alla data della (seconda) dichiarazione di fallimento del 29.3.2023, era ancora pendente una seconda domanda di concordato non esaminata dal Tribunale, con la conseguenza che, in presenza di questa, il giudice avrebbe dovuto dapprima esprimersi sul concordato e, solo dopo averne eventualmente dichiarato l’inammissibilità, procedere alla dichiarazione di fallimento. Sul punto, il giudice d’appello ha osservato che il Tribunale di Pescara aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato con riserva presentata in data 6.10.2022 con pronuncia coeva alla sentenza di fallimento del 29.3.2023.
Inoltre, nessuno dei due reclami conteneva censure rivolte contro il merito del decreto di non ammissione della procedura di concordato preventivo, con la conseguenza che nessuno scrutinio in ordine al contenuto di merito di tale provvedimento era ammesso. Infine, quanto alla pretesa estinzione della precedente procedura fallimentare, la sentenza impugnata ha evidenziato che la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1362/2022, aveva ordinato la necessità di rinnovare l’istruttoria prefallimentare e la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara affinchéprovvedesse sulle istanze di fallimento.
Avverso la predetta hanno proposto ricorso per cassazione la Impresa di Costruzioni Ruggero s.n.c., Claudio Ruggero e Giuseppe Ruggero, affidandolo a due motivi. La curatela della società fallita non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stato dedotto “Error in procedendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 360, co. 1, nr.
3) e nr. 4), del codice di procedura civile, in relazione agli art. 15 e 147 del R.D. n. 267/1942 (cosiddetta Legge Fallimentare) ed in combinato disposto con l’art. 292 sempre del codice di procedura civile, l’art. 2963 del codice civile, gli artt.112 e 159 c.p.c., gli artt. 24, 101 e 111, co. 6, della Costituzione e l’art. 6 della CEDU, per motivazione apparente, perplessa e incomprensibile della sentenza, con conseguente sua nullità”. Lamentano i ricorrenti che il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto rispettati i termini di notifica anche al socio Ruggero Claudio “accertando, illegittimamente, come il termine concessogli corrisponde al totale di giorni ventisei e come tale lo ha ritenuto idoneo, perché ha applicato al caso concreto l’anomala somma algebrica, non prevista dalla legge, degli autonomi tempi di rinnovo del procedimento di notificazione (giorni 14 + 12 = 26 giorni)”.Sul punto, deducono che il procedimento di notifica è unico e si rinnova ogni qualvolta lo stesso non raggiunge il suo scopo.
2. Il motivo presenta concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità. Va, in primo luogo, osservato che, con riferimento al procedimento ordinario di cognizione, l’art. 164 comma 3° c.p.c., secondo parte, c.p.c., dispone “…che se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento previsto dal n. 7 dell’art. 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.”. Dunque, dal procedimento ordinario si evince in generale che, in caso di inosservanza dei termini a comparire, il giudice deve fissare nuova udienza nel rispetto di detti termini.
Non è previsto che debba concedersi, nuovamente, l’intero termine di comparizione, ma la fissazione di nuova udienza che consenta alla parte convenuta di esercitare il proprio di difesa in un periodo congruo che non può non corrispondere al termine a comparire previsto dalla legge. Tel regola esprime un criterio valido anche per i procedimenti camerali, venendo in considerazione la medesima esigenza di tutela del diritto di difesa, e dunque ben può adattarsi al caso di specie. D’altra parte, non vi è alcuna plausibile ragione per cui, in caso di inosservanza del termine a comparire anche per pochi giorni (nel caso di specie, erano stati concessi 14 giorni anziché 15), tale termine debba essere quasi raddoppiato.
Deve cioè condividersi il principio di diritto già enunciato da questa Corte secondo cui “In caso di inosservanza dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., la fissazione della nuova udienza, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., deve essere disposta dal giudice facendo riferimento, quale "dies a quo" del nuovo termine, alla data della notificazione dell'atto di citazione, che segna il momento a partire dal quale il convenuto, acquisita la conoscenza legale dell'atto, ha diritto al termine per approntare una congrua difesa, dovendosi invece escludere - perché non trova riscontro nella legge e perché in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo - la necessità che il giudice provveda all'assegnazione, "ex novo", dell'intero termine di comparizione, senza tener conto del tempo già trascorso.”.
Nel caso di specie, a seguito della fissazione della nuova udienza, dopo che era stata accertata l’inosservanza del termine a comparire di 15 giorni, Claudio Ruggero ha potuto godere complessivamente, tenuto conto del tempo già trascorso, di un termine a comparire di 26 giorni, superiore di nove giorni rispetto a quello stimato dalla legge per approntare un’adeguata difesa e quindi più che congruo.
3. Con il secondo motivo è stato dedotto: “Error in procedendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 360, co. 1, nr.
3) e nr. 4), del codice di procedura civile, in relazione agli art. 15 e 147 del R.D. n. 267/1942 (cosiddetta Legge Fallimentare) ed in combinato disposto con l’art. 292 sempre del codice di procedura civile, l’art. 2963 del codice civile, gli artt.112 e 159 c.p.c., gli artt. 24, 101 e 111, co. 6, della Costituzione e l’art. 6 della CEDU, per motivazione apparente, perplessa e incomprensibile della sentenza, con conseguente sua nullità”. I ricorrenti reiterano la censura secondo cui il Tribunale di Pescara avrebbe dovuto esprimersi preventivamente sulla domanda di concordato e, solo dopo averne dichiarato l’inammissibilità, procedere alla dichiarazione di fallimento.
Il giudice del reclamo avrebbe dovuto accogliere, pertanto, il reclamo medesimo nella misura in cui “ avrebbe dovuto rilevare l’illegittimità della rinnovata procedura concordataria perché la stessa è stata sorprendentemente definita nello stesso giorno”. Inoltre, deducono che, essendo il procedimento di concordato preventivo rubricato al rgn 23/2023, lo stesso era sottoposto alla nuova disciplina del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, con la conseguenza che non avrebbe potuto dichiararsi il fallimento, ma semmai la liquidazione giudiziale della società.
Infine, restava tuttora non esaminata la c.d. nuova domanda di concordato pendente al rgn. 8/2020, procedura estinta ed impropriamente riassunta dalla Picenum Plast, senza che quest’ultima però impugnasse l’intervenuta estinzione del procedimento.
4. Il motivo è inammissibile. I ricorrenti non si sono minimamente confrontati con la precisa affermazione del giudice d’appello – già riportata in narrativa – secondo cui il Tribunale di Pescara aveva già dichiarato inammissibile la domanda di concordato con riserva presentata in data 6.10.2022, con una pronuncia coeva alla sentenza di fallimento del 29.3.2023. Dunque, la nuova procedura concordataria era stata già definita prima di pronunciarsi sull’istanza di fallimento. Inoltre, nessuno dei due reclami conteneva censure rivolte contro il merito del decreto di non ammissione della procedura di concordato preventivo, con la conseguenza che nessuno scrutinio in ordine al contenuto di merito di tale provvedimento era ammesso.
Tale articolata argomentazione è stata ignorata dai ricorrenti che hanno reiterato apoditticamente le precedenti difese. Analogo ragionamento deve svolgersi con riferimento all’asserita estinzione della procedura fallimentare, assolutamente smentita dalla Corte d’Appello che, nel revocare la prima sentenza di fallimento, aveva disposto il rinnovo dell’istruttoria prefallimentare e la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara affinchéprovvedesse sulle istanze di fallimento. Infine, priva di fondamento è l’affermazione secondo cui, in ragione del fatto che il procedimento di concordato preventivo era rubricato al rgn 23/2023 avrebbe dovuto applicarsi la nuova disciplina e quindi sottoporre la società poi fallita alla procedura di liquidazione giudiziale, anziché di fallimento.
A seguito dell’accoglimento da parte della Corte d’Appello di L’Aquila del reclamo avverso la prima sentenza di fallimento, come sopra evidenziato, è stato disposto il rinnovo dell’originaria procedura pre-fallimentare, che era già pendente prima dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi di impresa. Va ricordato che l’art. 390 comma 2° CCII prevede che ”le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, prendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012 n. 3”.
Non essendosi la curatela costituita in giudizio, non si liquidano le spese di lite. P.Q.M Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulte