Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33601/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy liquidation appeal as creditor's claim validity is not required for initiating proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33601/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly applied the principle that initiating bankruptcy liquidation does not require a final judicial determination of the creditor's claim. The appellant argued that the tribunal failed to investigate a disputed debt, but the court held that the statute only requires incidental verification of legitimacy. Consequently, the court rejected the request for a new factual reconstruction and ordered the appellant to pay litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 della legge fallimentare; Art. 37 CCII: The initiation of bankruptcy liquidation proceedings does not presuppose a definitive judicial determination of the creditor's claim, as the statute only requires incidental verification of the creditor's legitimacy.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy liquidation creditor's claim insolvency proceedings inadmissible appeal incidental verification procedure di insolvenza liquidazione del fallimento solvibilità finanziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 della legge fallimentare
Dunque, nella formulazione dell'art. 6 L.
Art. 37 CCII
Art. 40 CCII
È stata dedotta la violazione dell’art. 40 CCII in relazione all’art.
Art. 115 comma 2 c.p.c.
40 CCII in relazione all’art. 115 comma 2 c.p.c.
Art. 360 bis c.p.c.
Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (Cass.
art. 115 comma 2 c.p
40 CCII in relazione all’art. 115 comma 2 c.p.c.
art. 360 bis c.p
Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19477/2022
Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n. 19477/2022; Cass.
Cass. n. 21144/20
19477/2022; Cass. n. 21144/20; conf.
Cass. S.U. n. 1521/2013
Cass. S.U. n. 1521/2013; Cass.n.
Cass. n. 30827/2018
Cass. n. 576/2015
30827/2018; Cass. n. 576/2015; Cass.
Cass. n. 11421/2014
576/2015; Cass. n. 11421/2014; Cass.
Cass. n. 23760/2023
11421/2014; Cass. n. 23760/2023 non mass.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26996/2024 R.G. proposto da : ROMAGNOLI DRINKS FOOD SRL, rappresentata e difes a dall'avvocato GIANNI MORROCCHI -ricorrente- contro ALIMENTARIA VALDINIEVOLE SPA, rappresentata e difes a dall'avvocato GIUSEPPE DI MASI unitamente all’avvocato LAURA MARIA GIAMMARRUSTO -controricorrente- contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DRINKS FOODS SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE MEDAGLIA -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1827/2024 depositata il 05/11/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1827/2024, depositata il 5.11.2024, ha rigettato il reclamo proposto dalla Romagnoli Drinks Food s.r.l. avverso la sentenza n. 174/2024 con cui il Tribunale di Firenze ha disposto l’apertura dellaliquidazione giudiziale. Il giudice del reclamo, dopo aver preliminarmente accertato la legittimazione del creditore istante Alimentaria Valdinievole spa a proporre l’istanza di liquidazione giudiziale, ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, evincibile dal mancato pagamento di numerosi debiti oggetto di decreto ingiuntivo per importi elevati, uno dei quali munito di titolo esecutivo, e dal patrimonio netto negativo.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Romagnoli Drinks Food s.r.l., affidandolo ad un unico articolato motivo. La liquidazione giudiziale della Romagnoli Drinks Food s.r.l. e la Alimentaria Valdinievole s.p.a. hanno resistito in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È stata dedotta la violazione dell’art. 40 CCII in relazione all’art. 115 comma 2 c.p.c. Il ricorrente lamenta che il giudice d’appello ha omesso di considerare che l’istante ha agito sulla base di un credito non portato da titolo definitivo e contestato e si duole che il Tribunale di Milano non ha svolto alcuna istruttoria non consentendogli di dimostrare i fatti estintivi del credito.

2. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n. 19477/2022; Cass. n. 21144/20; conf. . Cass. S.U. n. 1521/2013; Cass.n. 30827/2018; Cass. n. 576/2015; Cass. n. 11421/2014; Cass. n. 23760/2023 non mass. ) , maturato nel vigore dell’art 6 legge fallimentare - il cui testo è stato nella sostanza riprodotto nell’art. 37 CCII – quello secondo cui, “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art.6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”.

Dunque, nella formulazione dell'art. 6 L. fall . , con la dizione "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione – esattamente come nell’attuale art.37 CCII -- il legislatore ha voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile. La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato svolgendo un'autonoma delibazione incidentale circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza. In particolare, ha condiviso l’impostazione del giudice della causa ordinaria (Tribunale di Milano) - nell’ambito del quale era stato accertato il credito azionato nella procedura di concorsuale - che aveva dato atto che il credito per le forniture effettuate e fatturate trovava conferma nei documenti di trasposto pacificamente sottoscritti e che le eccezioni svolte erano generiche e tardive, non avendo la parte opponente precisato quale e quanta merce non sarebbe stata consegnata.

Inoltre, anche in sede di reclamo, la parte reclamante si era limitata a fondare le sue contestazioni sulla natura di sentenza non passata in giudicato del titolo fatto valere, senza dedurre nulla che valesse a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione. La ricorrente si è limitata a reiterare le stesse tesi già svolte nei precedenti gradi, sollecitando, inammissibilmente, una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito in ordine alla sussistenza del credito fatto valere dal creditore istante.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna de lle controricorrenti, delle spese processuali, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a nor