Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal and settlement with bankruptcy trustee.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal and subsequent settlement with the bankruptcy trustee. Although the lower court had ordered significant damages against the appellant, the transaction rendered further litigation unnecessary. Consequently, the Court dismissed the appeal without ruling on the merits or the uniform contribution fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 386 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon the appellant's withdrawal, and the uniform contribution fee does not apply to such withdrawals as they are not considered typical rejections or sanctions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4955/2020 R.G. proposto da DI TANO RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAGLIA 11 SCALA B, presso lo studio dell’avvocato QUATTROCCHI GIOIA, rappresentato e difeso dall'avvocato CIULLO GIACOMO (CLLGCM67L24L049N) -ricorrente- contro PALMISANO GIUSEPPE, LUCCETTI SILVIO, CURATELA DEL FALLIMENTO CEPAT SRL -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE n. 1163/2019 depositata il 24/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO.
PREMESSO CHE n. 4955/2020 R.G. Il Tribunale di Brindisi ha accolto la domanda della curatela del Fallimento CEPAT S.r.l. nei confronti di DI TANO RICCARDO , unitamente a Luccetti Silvio, già amministratore unico della società dichiarata fallita, condannandolo al risarcimento dei danni subiti dalla società ex art. 146 l. fall.nella misura di € 789.128,81; che la Corte di Appello di Lecce, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto l’appello principale del DI TANO e l’appello incidentale della curatela del fallimento, condannando il Di Tano al pagamento dell’importo di € 759.078,60; che ha proposto ricorso per cassazione il Di Tano, affidato a sei motivie che gli intimati non si sono costituiti in giudizio;
CONSIDERATO CHE Parte ricorrente ha depositato in data 19 giugno 2025 rinuncia agli atti del giudizio, dando atto dell’intervenuta transazione con la curatela del fallimento; che il giudizio va dichiarato estinto e non vi è luogo a pronuncia sulle spese; che non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023;
Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015); P.Q.M La Corte dichiar