Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Giuseppe Paulicelli, did not act to preserve the right to have the appeal decided, while the respondent, Deutsche Bank, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within the statutory period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10810/2025 R.G. proposto da: PAULICELLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Jesi (AN), al viale Della Vittoria n. 73, DOM DIG, presso lo studio dell’Avvocato Marco Polita (PLTMRC53M22E388Z) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro DEUTSCHE BANK SPA, elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Euclide n. 31, presso lo studio dell’Avvocato Massimiliano Volo Rancati (VLRMSM64M21H501U), rappresentata e difesa dall'Avvocato Adamo Biolo (BLIDMA67M27F205D) giusta procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA emessa dalla CORTE D'APPELLO DI MILANO, n. cron. 972/2025, depositata il giorno 04/04/2025.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 10810/2025 Numero sezionale 946/2025 Numero di raccolta generale 33509/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Roma, 19 dicembre 2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 10810/2025 Numero sezionale 946/2025 Numero di raccolta generale 33509/2025 Data pubblicazione 22/12/2025