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Ordinanza — n. 33504/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal, ruling no double contribution applies to withdrawn cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33504/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings following the withdrawal of the claim by the appellant. The material facts involved a dispute over a 2015 contract where the appellant had previously lost at the appellate level, but the opposing parties accepted the withdrawal of the cassation request. The court ruled that since the withdrawal was formal and accepted, no procedural costs or the 'double unified contribution' fee should be imposed on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; Art. 39, cod. proc. civ.: The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, and the double unified contribution fee does not apply to withdrawn appeals as it is a sanction for rejection, not withdrawal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings double unified contribution cassation procedure procedural costs contractual liability adhesion of parties ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: -deve provvedersi in conformità con la richiesta della ricorrente, avuto riguardo alla ritualità della rinuncia e della relativa accettazione, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio; -ai sensi dell’art. 391, ult.
Art. 39, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: -deve provvedersi in conformità con la richiesta della ricorrente, avuto riguardo alla ritualità della rinuncia e della relativa accettazione, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio; -ai sensi dell’art. 391, ult.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025
Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass.
Cass. 12 novembre 2025, n. 23175
34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175); P.Q.M La Corte dichiara il giudiz
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31236/2021R.G. proposto da Grossi Simona, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Bonetta e Maria Milanese -ricorrenti - contro Greenthesis s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Valeria Giudici -controricorrente - Cremonesi Rina Marina e Grossi Andrea, rappresentati e difesi dall’avv. Gianrocco Ferraro -controricorrenti - Asperti Giuliano, rappresentato e difeso dall’avv. Fausto Angelo Galeotti -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3418 /20 2 1 , Oggetto:estinzione depositata il 23 novembre2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 dicembre 2025 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - Simona Grossi prop on e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 23 novembre 2021 , di reiezione degli appelli – principale e incidentale – per la riforma della sentenza (non definitiva) del locale Tribunale , che aveva respinto la sua domanda, nonché quelle, ad essa adesive, di Andrea Grossi e Rina Marina Cremonesi, nonché dalla Adami s.r.l.(poi, incorporata in Green Holding s.p.a. e quindi G reenthesis s.p.a.) e, in accoglimento della domanda proposta da Giuliano Asperti, aveva accertato l'inadempimento da parte dei predetti Simona Grossi , Rina Marina Cremonesi, Andrea Grossi e della allora Adami s.r.l. all'obbligazione da essi assunta in via unitaria e solidale nella Convenzione conclusa fra le parti in data 8giugno 2015 così come prorogata con la Convenzione integrativa del 9novembre 2015; -il ricorso è affidato a sei motiv i ; -si costituiscono, con separati controricorsi, sia Rina Marina Cremonesi e Andrea Grossi , sia la Green thesis s.p.a., aderendo alle argomentazioni svolte dalla ricorrente; -resiste con controricorso Giuliano Asperti; -in data 3 marzo 2022 sono state depositate dichiarazione di rinuncia al ricorso e relative accettazioni da parte dei controricorrenti;

CONSIDERATO CHE: -deve provvedersi in conformità con la richiesta della ricorrente, avuto riguardo alla ritualità della rinuncia e della relativa accettazione, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio; -ai sensi dell’art. 391, ult. comma, cod. proc. civ., nulla va disposto in tema di spese processuali, stante la adesione dei controricorrenti alla rinuncia; -non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato», atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi, quale quello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr.

Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175); P.Q.M La Corte dichiara il giudiz