Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties argued over the merits of the case, but the procedural lapse rendered the substantive arguments irrelevant. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellants to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11064/2025 R.G. proposto da : SOCIETÀ PARCO DEI PRINCIPI S.R.L., OLIVIERI GIUSEPPE ed ARBOLEDA CARDONA GLADYS, elettivamente domiciliati in San Benedetto del Tronto (AP), al Viale De Gasperi n. 125, DOM. DIG., presso lo studio dell’Avvocato Fabio Esposto (SPSFBA69L07H769K) che li rappresenta e difendegiusta procura speciale in atti. -ricorrenti- contro OLIVIERI MICAELA , elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via C. Battisti n. 66, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Falace (FLCGPP49C12L103W) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA emessa d alla CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA , n. cron. 288/2025depositata il giorno 05/03/2025.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrent i, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del l’Avvocato Giuseppe Falace dichiaratoseneanticipatario. Roma,19 dicembre 2025.