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Decreto — n. 33490/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 33490/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period following the court's proposal for settlement. The court held that this silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the proceedings were terminated, and the appellants were ordered to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement proposal silence 40-day deadline extinction of proceedings legal costs award tassazione delle spese ripetibili principio della copertura dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13632/2025 R.G. proposto da: MONTAGNINI GIOVANNI e FORELLI ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in Milano, alla via Cefalù n. 2, DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’Avvocato Lidia Manfredini (MNFLDI66S58I483D) che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrenti- contro BANCA VALSABBINA S.C.P.A., elettivamente domiciliata in Brescia, alla via Moretto n. 2, presso lo studio dell’Avvocato Pierluigi Tirale (TRLPLG42H07B157Y) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA emessa dalla CORTE D'APPELLO DI BRESCIA, n. cron. 373/2025, depositata il 10/04/2025.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 13632/2025 Numero sezionale 943/2025 Numero di raccolta generale 33490/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Roma, 19 dicembre 2025. Il consigliere delegato Eduardo Campese Numero registro generale 13632/2025 Numero sezionale 943/2025 Numero di raccolta generale 33490/2025 Data pubblicazione 22/12/2025