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Decreto — n. 33482/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 33482/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal against the Bologna Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Corazza Valeria, did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondent, Banca Monte dei Paschi di Siena, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal case definition proposal forty day deadline judgment extinction litigation costs allocation spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato AVINO GIUSEPPE (VNAGPP66E04F205G) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA n.1504/2024 depositata il 11/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato AVINO GIUSEPPE (VNAGPP66E04F205G) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA n.1504/2024 depositata il 11/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3737/2025 R.G. proposto da: CORAZZA VALERIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 28, presso lo studio dell’avvocato RUFINI ALESSANDRO (RFNLSN65D09H501H) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RUFINI DIEGO (RFNDGI67B03A258N) -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliata in MILANO, VIA VALVASSORI PERONI N 76, DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato AVINO GIUSEPPE (VNAGPP66E04F205G) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA n.1504/2024 depositata il 11/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 3737/2025 Numero sezionale 942/2025 Numero di raccolta generale 33482/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/12/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 3737/2025 Numero sezionale 942/2025 Numero di raccolta generale 33482/2025 Data pubblicazione 22/12/2025