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Decreto — n. 33459/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33459/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33459/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10835/2025 R.G. proposto da: RED SEA SPV S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LUIGI SCHIAVONETTI 278, presso lo studio dell’avvocato CHIANESE ENRICO (CHNNRC78L20H501D) rappresentata e difesa dall'avvocato UGGE' GIANMICHELE (GGUGMC57A31E648Z) -ricorrente- contro GAUDENZIO CARINI, NATALINA CAVALLI, elettivamente domiciliati in FORLI, CORSO MAZZINI 8, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato TALLARICO GIUSEPPE (TLLGPP69E17Z133J) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA emessa dalla CORTE D'APPELLO DI PERUGIAn.152/2025 depositata il 17/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33459/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 10835/2025 R.G. proposto da: RED SEA SPV S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LUIGI SCHIAVONETTI 278, presso lo studio dell’avvocato CHIANESE ENRICO (CHNNRC78L20H501D) rappresentata e difesa dall'avvocato UGGE' GIANMICHELE (GGUGMC57A31E648Z) -ricorrente- contro GAUDENZIO CARINI, NATALINA CAVALLI, elettivamente domiciliati in FORLI, CORSO MAZZINI 8, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato TALLARICO GIUSEPPE (TLLGPP69E17Z133J) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA emessa dalla CORTE D'APPELLO DI PERUGIAn.152/2025 depositata il 17/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale offerta verbale versamento dell'anticipo delle spese decisione comunicata oralmente condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
DIG., presso lo studio dell’avvocato TALLARICO GIUSEPPE (TLLGPP69E17Z133J) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA emessa dalla CORTE D'APPELLO DI PERUGIAn.152/2025 depositata il 17/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 10835/2025 Numero sezionale 937/2025 Numero di raccolta generale 33459/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10835/2025 R.G. proposto da: RED SEA SPV S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LUIGI SCHIAVONETTI 278, presso lo studio dell’avvocato CHIANESE ENRICO (CHNNRC78L20H501D) rappresentata e difesa dall'avvocato UGGE' GIANMICHELE (GGUGMC57A31E648Z) -ricorrente- contro GAUDENZIO CARINI, NATALINA CAVALLI, elettivamente domiciliati in FORLI, CORSO MAZZINI 8, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato TALLARICO GIUSEPPE (TLLGPP69E17Z133J) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA emessa dalla CORTE D'APPELLO DI PERUGIAn.152/2025 depositata il 17/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 10835/2025 Numero sezionale 937/2025 Numero di raccolta generale 33459/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/12/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 10835/2025 Numero sezionale 937/2025 Numero di raccolta generale 33459/2025 Data pubblicazione 22/12/2025