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Ordinanza — n. 33455/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on expulsion order due to lack of Prefect's signature justification in the lower court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33455/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Peace Court's order rejecting Omozuwa Efosa Nathaniel's appeal against an expulsion decree. The lower court dismissed the claim because the expulsion was based on prior asylum rejections and the applicant lacked financial guarantees, without addressing the specific procedural defect regarding the document's signature. The Court found the Peace Court erred by failing to explain why the absence of the Prefect's signature on the expulsion order did not constitute a violation of the law, despite existing case law validating such signatures via delegation.

Regesto Legislator

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Art. 13 d.lgs 286/98; Cass, n. 7873/2018; n. 19689/2017: The absence of the Prefect's signature on an expulsion decree is not fatal if a valid delegation exists, but the reviewing court must explicitly address this defect in its reasoning.

Parole chiave

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expulsion decree validity Prefect signature requirement administrative delegation procedural defect review asylum rejection appeal domanda d'asilo di cittadino nigeriano protezione internazionale divieto di espulsione dei cittadini

Disposizioni normative citate

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Art. 13 d.lgs 286/98
violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs 286/98 in relazione all’art.
Art. 112 c.p.c.
RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia vizio di motivazione in relazione all’art. 112 c.p.c. e art.
Art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.
Il secondo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2008/115/CE in relazione all’ art. 360 co.1 n.
Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
13 d.lgs 286/98 in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., in quantoil giudice di pace di Perugia ha omesso del tutto di motivare in ordine ai vizi del provvedimentoprefettizio denunciati in sede di ricorso.
Art. 19 t.u. immigrazione
Direttiva 2008/115/CE
130/2020 ; né vi era violazione della direttiva 2008/115/CE, in quanto il provvedimento espulsivo erastato emesso per violazione dell’art.
D.l. 130/2020
d.p.r. 394/99
1 lett c ter d.p.r. 394/99, per aver il giudice di pace omesso di motivare in ordine ai vizi del decreto opposto, erroneamente non ritenendo concedibile alricorrente il permesso di soggiorno per motivi umanitari nella forma della protezione speciale per mancanza delle dovute verifiche soggettive ed oggettive.
art. 112 c.p
RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia vizio di motivazione in relazione all’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass, n. 7873/2018
Cass, n. 19689/2017
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Testo completo

reto di espulsione; sottoscrizione. ALBERTO GIUSTI Presidente LAURA TRICOMI Consigliere ROSARIO CAIAZZO Consigl iere - Rel. Ud. 20/11/2025CC R.G.N. 3186/2025 SILVIA VITRO’ Consigliere ANNAMARIA CASADONTE Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3186/2025 proposto da: OMOZUWA EFOSA NATHANIEL, r appresen tat o e difes o dall’avv. Carmen Ambra,per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- MINISTERO DELL’INTERNO; PREFETTURA DI PERUGIA; in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.; -resistente- avversol’ordinanza del giudice di pace di Perugia, comunicata in data 25.06.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Il giudice di pace di Perugia ha rigettato il ricorso proposto da Omozuwa Efosa N athanie L, cittadino della Nigeria, avverso il decreto di espulsione emesso il 5.7.2022, osservando che: il ricorrente, entrato in territorio nazionale, in data 13.09.2014, si era trattenuto senza essere in possesso di titolo abilitativo; dalla lettura del provvedimento opposto risultava che il ricorrente aveva presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale, che la competente commissione di Siracusa aveva respintocon decisione del 13.10.2015; avverso la suddetta decisione lo straniero aveva presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Catania, rigettato con provvedimento del 10.4.2020, che a sua volta veniva confermato dalla Corte di Cassazione con pronuncia del 11.3.2022; non era stato violato l’art. 19 t.u.i., dal momento che i requisiti previsti dall’articolo citato per la inespellibilità del ricorrente erano già stati puntualmente analizzati e verificati in sede di richiesta del riconoscimento della protezione internazionale, prima dalla commissione competente e poi successivamente dal Tribunale e dalla Corte di Cassazione; peraltro, non era compito del giudice di pace entrare nel merito della mancata concessione al ricorrente di un permesso per protezione umanitaria nella forma della protezione speciale disciplinata dal D.l. 130/2020 ; né vi era violazione della direttiva 2008/115/CE, in quanto il provvedimento espulsivo erastato emesso per violazione dell’art. 13 co. 4 e 5 D.lvo n. 286/98; lo straniero avevadichiarato di non voler tornare nel suo paese di origine, non era in possesso di un documento utile all’espatrio e non erastato in grado di dimostrareidonee garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite utili allo scopo.

Lo straniero ricorre in cassazione, avverso la suddetta ordinanza,con quattro motivi. L’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato atto per partecipare all’eventuale udienza di discussione. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia vizio di motivazione in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 360 co. 1 n. 5, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs 286/98 in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., in quantoil giudice di pace di Perugia ha omesso del tutto di motivare in ordine ai vizi del provvedimentoprefettizio denunciati in sede di ricorso.

In particolare, il ricorrente assume che il decreto notificato al cittadino nigeriano non recava la sottoscrizione del Prefetto di Perugia o dal suo vicario, ma erasottoscritto da altro funzionario della Prefettura, come desumibile dall’organigramma presente sul sito Web della prefettura di Perugia versato in atti; né risultava emessa una delega rilasciata in favore del funzionario che avevasottoscritto il decreto di espulsione. Il secondo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2008/115/CE in relazione all’ art. 360 co.1 n. 3 c.p.c, per aver il giudice di paceomesso del tutto di applicare il disposto della Direttiva 2008/115in palese violazione del disposto di cui al combinato disposto con l’art. 112 c.p.c.

Il ricorrente lamenta, al riguardo, che non solo non ha mai mostrato l’intenzione di darsi alla fuga, atteso il fatto che dal momento dell’ingresso in Italia, nel settembre 2014, non ha mai lasciato il territorio, ma di non costituire nemmeno una grave minaccia per l’ordine pubblico, lapubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, tanto è vero che allo stesso erastato imposto un divieto di ingresso soltanto nella misura di cinque anni. Il terzo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 19 t.u. immigrazione in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., in ordine all’insussistenza dei motivi umanitari a presidio del divieto di non espulsione.

Il quarto motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 co. 1 lett c ter d.p.r. 394/99, per aver il giudice di pace omesso di motivare in ordine ai vizi del decreto opposto, erroneamente non ritenendo concedibile alricorrente il permesso di soggiorno per motivi umanitari nella forma della protezione speciale per mancanza delle dovute verifiche soggettive ed oggettive. Il primo motivo è fondato. Non è invalido ildecreto di espulsione dello straniero dal territorio dello stato emesso dal Viceprefetto aggiunto, a ciò delegato dal Viceprefetto Vicario o dal Prefetto, senza che nell'atto sia menzionata la delega, essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell'adozione del provvedimento (Cass, n. 7873/2018; n. 19689/2017).

Nella specie, il giudice di pace ha omesso del tutto di motivare sul motivodi ricorso afferente al vizio afferente alla mancanza di firma del Prefetto e del suo vicario. Gli altri motivisono assorbiti dall’accoglimento del primo. Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo, l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio della causa al giudice di pace, anche in ordine alle spese del giudizio. P.Q.M La Corte accoglie ilprimo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la ca usa al giudice di pace di Perugia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese delgiudizio di legittimità.

Così decisoin Roma, nell