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Decreto — n. 33447/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 33447/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 33447/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1469/2025 R.G. proposto da: FERRAIOLI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in SALERNO, LUNGOMARE TRIESTE, 84 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato MACCHIA VINCENZO (MCCVCN73P21F839H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato CARBONETTI FABRIZIO (CRBFRZ69H23H501A) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA emessa dalla CORTE D'APPELLO DI SALERNOn.736/2024 depositata il 05/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33447/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 1469/2025 R.G. proposto da: FERRAIOLI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in SALERNO, LUNGOMARE TRIESTE, 84 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato MACCHIA VINCENZO (MCCVCN73P21F839H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato CARBONETTI FABRIZIO (CRBFRZ69H23H501A) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA emessa dalla CORTE D'APPELLO DI SALERNOn.736/2024 depositata il 05/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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credito in esecuzione spese di esecuzione esecuzione forzata domanda di continuazione dell'esecuzione opposizione al precetto esecutivo soddisfacimento del credito

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
; Numero registro generale 1469/2025 Numero sezionale 932/2025 Numero di raccolta generale 33447/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1469/2025 R.G. proposto da: FERRAIOLI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in SALERNO, LUNGOMARE TRIESTE, 84 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato MACCHIA VINCENZO (MCCVCN73P21F839H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell’avvocato CARBONETTI FABRIZIO (CRBFRZ69H23H501A) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA emessa dalla CORTE D'APPELLO DI SALERNOn.736/2024 depositata il 05/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, e che anzi in data 30.09.2025 depositava istanza di rinuncia al ricorso ex art. 391 c. 2 proc.civ. ; Numero registro generale 1469/2025 Numero sezionale 932/2025 Numero di raccolta generale 33447/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, stante la mancata accettazione della rinuncia; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge antistatario. Così deciso in Roma, il 19/12/2025 MASSIMO FALABELLA Numero registro generale 1469/2025 Numero sezionale 932/2025 Numero di raccolta generale 33447/2025 Data pubblicazione 22/12/2025