Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Carfagna Simonetta, did not submit a timely request to the court, while the respondent, La Grifo Srls, argued for the dismissal of the proceedings. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the extinction of the case and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination of proceedings within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation judgment.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18268/2025 R.G. proposto da: CARFAGNA SIMONETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO BACCHI -ricorrente (con ricorso che non risulta depositato) - contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE LA GRIFO SRLS, rappresentata e difesa dall'avvocato PIER FRANCESCO VALDINA -controricorrente- avverso l’“ORDINANZA” del TRIBUNALE di PERUGIA n. 1388/2025, depositata in data 23/07/2025, all’esito del procedimento n. 4852/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 18268/2025 Numero sezionale 930/2025 Numero di raccolta generale 33439/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.550 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/12/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 18268/2025 Numero sezionale 930/2025 Numero di raccolta generale 33439/2025 Data pubblicazione 22/12/2025