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Decreto — n. 33426/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 33426/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing a company in bankruptcy, did not respond to the proposal to define the judgment, while the respondent argued for the dismissal based on procedural silence. The court ruled that such inaction constitutes a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal to define the judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction procedural renunciation forty day period proposal to define judgment costs award respondent tardivo pagamento delle spese opposizione tardiva obbligo di anticipare spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
919/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
919/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 14730/2024 Numero sezionale 925/2025 Numero di raccolta generale 33426/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14730/2024 R.G. proposto da: ALESSIO RUFFO SERGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA MARIA CALLISTO unitamente agli avvocati CARMELO MASSIMO LORENZO DE IULIIS, FEDERICO UNGARETTI DELL'IMMAGINE -ricorrente- contro SVILUPPI AMBIENTALI S.R.L. IN FALLIMENTO N. 23/2018, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA CARMELA SGRO -controricorrente- avverso l’”ORDINANZA” del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAn.4295/2024, depositata il 15/05/2024 all’esito del proc.to n. 919/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 14730/2024 Numero sezionale 925/2025 Numero di raccolta generale 33426/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/12/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 14730/2024 Numero sezionale 925/2025 Numero di raccolta generale 33426/2025 Data pubblicazione 22/12/2025