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Ordinanza — n. 33344/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to parties' post-filing settlement agreement extinguishing the litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33344/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a verified settlement agreement reached between the parties after the filing of the cassation request. Antonio Tucci and Antonietta Franca Terracciano formally renounced their appeal, to which the opposing party, Pop NPLS 2018 s.r.l., subsequently adhered under Article 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated without addressing the underlying substantive claims regarding the bank account balance or procedural nullities.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: A post-filing settlement agreement validly extinguishes the cassation appeal, precluding the application of the unified contribution obligation to the renouncing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement agreement post-filing renunciation of appeal unified contribution waiver adhesion to settlement opposizione al precetto esecutivo credito contestato blocco del conto bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Pertanto, esse evidenziavano che: «in esecuzione di tale accordo, i ricorrenti hanno formalmente rinunciato al ricorso per cassazione con atto depositato in data 04.12.2025, al quale il controricorrente ha espresso contestuale adesione ai sensi e per gli effetti dell'art. 391 c.p.c.».
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
per violazione dell’art. 132 n.
Art. 1 comma 17 L. 228/2012
3, c.p.c., in relazione all'art. 117, comma 7, del D.Lgs.
art. 380-bis c.p
─ Èstata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 1419 c.c
385/1993 (Testo Unico Bancario) e all'art. 1419 c.c., per omessa applicazione del meccanismo di eterointegrazione normativa obbligatorio a seguito della dichiarata nullità della clausola sugli interessi moratori»;
art. 156, comma 2 c.p
«Nullità della sentenza ex art. 156, comma 2 c.p.c per violazione dell'art.132, n.
art. 112 c.p
per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo»; «Violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 391 c.p
Pertanto, esse evidenziavano che: «in esecuzione di tale accordo, i ricorrenti hanno formalmente rinunciato al ricorso per cassazione con atto depositato in data 04.12.2025, al quale il controricorrente ha espresso contestuale adesione ai sensi e per gli effetti dell'art. 391 c.p.c.».

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 05/12/2023, n. 34025
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5902/2025 r.g. proposto da: Antonio Tucci ed Antonietta Franca Terracciano, rappresentati e difesi dall’avv. Paola Tucci; ricorrenti contro Pop NPLS 2018 s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Chiarelli; controricorrente avverso la sentenza n. 367/2024 emessa dalla Corte di appello di Potenza il 25 settembre 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 dal consigliere relatore Guido Romano. FATTI DI CAUSA 1. ─ Con atto di citazione ritualmente notificato, Antonio Tucci, quale debitore principale, ed Antonietta Franca Terracciano, quale fideiussore, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 65/2006 con il quale il Tribunale di Matera, sez. dist.

Pisticci, aveva ingiunto loro di pagare, in favore della Banca Popolare di Puglia e Basilicata soc. coop. p.a., la somma di €. 24.446,35, oltre accessori, quale saldo passivo rinveniente sul conto corrente n. 1/117/536753. A fondamento della domanda, gli opponenti lamentavano l’erroneità di calcolo della debitoria in quanto comprensiva di competenze passive non dovute, l’assenza dei presupposti per l’emissione del decreto monitorio, la responsabilità della banca per violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza, l’irregolarità delle operazioni effettuate dalla banca sul conto corrente in quanto prive di autorizzazione.

Il Tribunale di Matera revocava il decreto ingiuntivo e condannava Antonio Tucci ed Antonietta Franca Terracciano, in solido, al pagamento della minor somma di €. 23.805,03 oltre accessori. In parziale accoglimento del gravame proposto dagli originari opponenti, la Corte di appello di Potenza condannava Antonio Tucci ed Antonietta Franca Terracciano, in solido tra loro, al pagamento dell’importo di €. 17.964,47. Antonio Tucci ed Antonietta Franca Terracciano proponevano, dunque, ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’istituto di credito resisteva con controricorso. 2.

─ Èstata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― I motivi di ricorso per cassazione proposto da Antonio Tucci e Antonietta Franca Terracciano sono così rubricati: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 117, comma 7, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e all'art. 1419 c.c., per omessa applicazione del meccanismo di eterointegrazione normativa obbligatorio a seguito della dichiarata nullità della clausola sugli interessi moratori»;

«Nullità della sentenza ex art. 156, comma 2 c.p.c per violazione dell'art.132, n. 4 c.p.c, nonché dell’art. 111, comma 6, Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. con riguardo alla determinazione del credito oggetto di condanna»; «Nullità della sentenza ex art. 156, comma 2, c.p.c. per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.

4) c.p.c. per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo»; «Violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., con riguardo all’omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione della POP NPLS 2018 srl e di inefficacia della cessione del credito nei confronti della sig.ra Terracciano Antonietta e di difetto di rappresentanza processuale della Cerved Credit Management s.p.a.». 2. ― In data 5 dicembre 2025, entrambe le parti hanno depositato una memoria in cui rappresentano che tra le parti è intervenuto accordo transattivo stragiudiziale che ha definito integralmente la controversia oggetto del presente giudizio di cassazione.

Pertanto, esse evidenziavano che: «in esecuzione di tale accordo, i ricorrenti hanno formalmente rinunciato al ricorso per cassazione con atto depositato in data 04.12.2025, al quale il controricorrente ha espresso contestuale adesione ai sensi e per gli effetti dell'art. 391 c.p.c.». Conseguentemente, verificata la correttezza della rinuncia e dell’accettazione, il Collegio deve decidere in conformità della richiesta, dichiarando l’estinzione del giudizio di cassazione. Stante, peraltro, l’adesione del controricorrente non si provvede alla regolamentazione delle spese.

Infine, giova ricordare che, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (Cass.

Sez. 3, 05/12/2023, n. 34025, Rv. 669403 -01). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di co