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Ordinanza — n. 33341/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court ruled on guarantee validity and simulation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33341/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was dismissed following the appellant's formal withdrawal of the case on December 16, 2025. The underlying dispute involved heirs contesting a bank's claim against a guarantee, arguing for absolute simulation of a share transfer contract to invalidate the benefit of inventory. The court ruled that since the appeal was withdrawn, no further judgment on the substantive issues of guarantee validity or simulation was required.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: Withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without a decision on the merits, and the special contribution for unsuccessful appeals does not apply to withdrawn cases.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings contribution unificato benefit of inventory absolute simulation guarantee validity share transfer contract retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
─ Èstata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte della quale, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
Art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Infine, giova ricordare che, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
art. 380-bis c.p
─ Èstata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte della quale, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
art. 116 c.p
in relazione all’art. 116 c.p.c.
art. 2729 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 05/12/2023, n. 34025
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2699/2025 r.g. proposto da: Onif Finance s.r.l.e, per essa, quale mandataria Phoenix Asset Management s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Elio Ludini; ricorrente contro Carolina Gonzales, Isolina Scibilia, Unicredit s.p.a.; intimati avverso la sentenza n. 944/2024 emessa dalla Corte di appello di Ancona il 17 giugno 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal consigliere relatore Guido Romano. FATTI DI CAUSA 1. ─ Carolina Gonzales e Isolina Scibilia convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Fermo, la Unicredit s.p.a. proponendo opposizione al decreto con il quale era stato loro ingiunto di pagare, quali eredi con beneficio di inventario del fideiussore originario Pietro Scibilia, in favore dell’istituto di credito, la somma di €. 13.484.469,48.

A fondamento della svolta opposizione, Carolina Gonzales e Isolina Scibilia eccepivano l’invalidità della due garanzie rilasciate (quella «omnibus», fino alla concorrenza di €.6.825.000 e quella «autonoma specifica», fino alla concorrenza di €.8.000.000) per non essere, tra l’altro, le sottoscrizioni riferibili al de cuius. Si costituiva la Unicredit s.p.a. la quale, chiedeva il rigetto dell’opposizione e, in via riconvenzionale, l’accertamento della simulazione assoluta dei contratti di cessione di quote tra Pietro Scibilia e le opponenti.

Il Tribunale di Fermo, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava le opponenti al pagamento dell’importo di €.13.484.469,48, oltre interessi dalla domanda monitoria al saldo, con sentenza successivamente corretta con l’indicazione che la condanna doveva intendersi nei limiti della fideiussione omnibus del 22.04.2010 e, quindi, fino alla concorrenza della somma di €.6.825.000. Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello la Onif Finance s.r.l., quale cessionaria pro soluto ex art. 58 tub della Unicredit s.p.a. e, per essa, Phoenix Asset Management S.p.a., chiedendone l’integrale riforma nella parte in cui il primo giudice non aveva ritenuto fondata la domanda riconvenzionale di simulazione assoluta - e conseguente nullità - del contratto, stipulato in data 16.06.2011, di cessione delle quote di partecipazione tra Scibilia Pietro e le appellate, incidente sulla operatività del beneficio di inventario.

Carolina Gonzales e Isolina Scibilia proponevano appello incidentale. A seguito del rigetto sia dell’appello principale, che di quello incidentale, la Onif Finance s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Le altre parti rimanevano intimate. 2. ─ Èstata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte della quale, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― L’unico motivo di ricorso sollevato dalla parte ricorrente è così rubricato:

«nullità della sentenza n. 944/24 della corte di appello di ancona, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c. letto in combinato disposto con gli artt. 2699, 2700 e 2729 c.c., per aver la Corte di appello di Ancona, nel valutare il requisito della presunzione di cui all’art. 2729 c.c., omesso di esaminare, nella complessità, gli elementi presuntivi di valutazioni addotti dalla scrivente difesa e preteso di attribuirle un altro e diverso valore ai fini della prova della simulazione». 2. ─ In data 16 dicembre 2025, parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al giudizio di cassazione.

Pertanto, verificata la correttezza della rinuncia, il Collegio deve decidere in conformità della richiesta. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione si impone, attesa la circostanza che le parti controinteressate sono rimaste intimate. Infine, giova ricordare che, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass.

Sez. 3, 05/12/2023, n. 34025, Rv. 669403 -01). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de