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Ordinanza — n. 33263/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against bankruptcy trustee's claim that asset transfer was invalid due to prior mortgage lien.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33263/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the bankruptcy trustee's appeal challenging an asset transfer made by a bankrupt company to its subsidiary. The lower courts held that the transfer was invalid because the assets were encumbered by a mortgage lien that remained effective against the bankruptcy estate due to the automatic substitution of the bankruptcy trustee for the original creditor. The Supreme Court affirmed this decision, ruling that the subsequent extinction of the execution procedure did not negate the substantive effects of the seizure on the collective creditors' mass.

Regesto Legislator

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Art. 107, comma 1, L. Fallimenti; Art. 395, n. 5, c.p.c.: The automatic substitution of the bankruptcy trustee for the executing creditor preserves the substantive effects of a seizure against the bankruptcy estate, even if the underlying execution procedure is later declared improcedible or extinguished.

Parole chiave

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bankruptcy trustee substitution mortgage lien validity asset transfer invalidity seizure effects bankruptcy execution procedure extinction sospensione della procedura di fallimento pignoramento infruttuoso impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

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Art. 107, comma 1, L. Fallimenti
l’8.5.2002), ha ritenuto legittimo l'automatico subentro della curatela appellata nella procedura esecutiva all'epoca pendente, in virtù del principio enunciato dall’art. 107,comma 1°, L.F.
Art. 395, n. 5, c.p.c.
ha proposto domanda di revocazione ex art. 395, n.
DPR 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , DPR 115 del 2002, dà atto de

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5655/2019
Cass. 16/7/2005 n. 15103
fall., vigente ratione temporis;sul punto si ved ano anche Cass. 16/7/2005 n. 15103 e Cass.
Cass. 15/4/1999 n. 3729
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9141/2019 R.G. proposto da : FALLIMENTO INGRED INTERSERVICE s.p.a., rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO POLIe ALBERTO IADANZA -ricorrente- contro FALLIMENTO INGRED s.p.a. , rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO GIGLIO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4456/2018 depositata il 28/6/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA La curatela del Fallimento Ingred s.p.a. ha convenuto in giudizio il fallimento Ingred Interservice s.p.a. per sentire dichiarare l’inopponibilità nei propri confronti del conferimento dell'azienda effettuato da Ingred s.p.a., all'epoca in bonis, in favore della beneficiaria Ingred Interservice s.p.a., relativamente ai beni immobili dell'azienda stessa.

La curatela del fallimento Ingred s.p.a. ha, in particolare, dedotto a fondamento della propria domanda che, al momento del suddetto trasferimento, alcuni beni immobili conferiti erano gravati da un vincolo pignoratizio derivante dalla pendenza sin dal 1997 di una procedura esecutiva presso il Tribunale di Latina, con conseguente inopponibilità alla massa dei creditori di Ingred s.p.a. del predetto conferimento di quei beni, per essere la curatela subentrata nell'esecuzione pendente. La curatela del fallimento Ingred Interservice spa, nel costituirsi in giudizio, ha, invece, dedotto che, essendosi verificata l’estinzione della procedura esecutiva (per mancata produzione della documentazione ipocatastale necessaria) prima che il procedimento pervenisse alla fase di aggiudicazione, tutti gli atti precedentemente compiuti, incluso il pignoramento, erano divenuti inefficaci.

Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 981/2007, ha accolto la domanda di parte attrice, dichiarando inefficace nei confronti della massa dei creditori del fallimento Ingred s.p.a. l'atto di conferimento di azienda intervenuto tra le due parti del giudizio, limitatamente ai beni immobili pignorati,e ciò sul rilievo che, avendo il curatore, per effetto del fallimento, automaticamente sostituito il creditore istante nella procedura esecutiva, il fallimento Ingred s.p.a. aveva beneficiato degli effetti protettivi del pignoramento relativo alla procedura medesima.

Con sentenza n. 2685/2013, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dal Fallimento Ingred Interservice s.p.a. ed ha così confermato la statuizione emessa dal Tribunale di Latina. Il giudice d’appello, considerata la sequenza temporale dei fatti (conferimento dei beni immobili avvenuto in data 9.9.1999; fallimento di Ingred s.p.a. dichiarato il 31.5.2001, estinzione della procedura esecutiva dichiarata dal G.E. l’8.5.2002), ha ritenuto legittimo l'automatico subentro della curatela appellata nella procedura esecutiva all'epoca pendente, in virtù del principio enunciato dall’art. 107,comma 1°, L.F. vigente ratione temporis; né poteva ritenersi , a giudizio della Corte distrettuale, che la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, intervenuta a distanza di un anno dalla dichiarazione di fallimento e quindi a distanza di un anno dall’automatico subentro del curatore nella posizione del creditore procedente, avesse travolto l'effetto sostitutivo di cui all'art 107 L.F., e ciò in quanto la causa estintiva della procedura esecutiva risultava comunque intervenuta in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento allorché l’automatico subentro, previsto dalla legge, del curatore al creditore procedente si era ormai consumato.

Pertanto, gli effetti sostanziali del pignoramento non risultavano venuti meno nei confronti della curatela Ingred s.p.a., con la conseguenza che la successiva declaratoria di improcedibilità era del tutto indifferente verso tale curatela e la massa dei creditori dalla stessa rappresentata. Avverso la sentenza n. 2685/2013 della Corte d'Appello di Roma il fallimento Ingred Interservice s.p.a. ha proposto domanda di revocazione ex art. 395, n. 5),c.p.c.. In particolare, la predetta curatela ha, in primo luogo , premesso che, essendo l’estinzione del processo esecutivo antecedente all'aggiudicazione, l'inefficacia degli atti esecutivi in precedenza compiuti ex art. 632, comma 2 , c.p.c. si sarebbe estesa anche all'atto di pignoramento (con conseguente efficacia degli atti di disposizione compiuti dal debitore).

La curatela ha quindi lamentato che il giudice d’appello, pur prendendo atto dell'esistenza del provvedimento di estinzione, non abbia considerato il conflitto di giudicati e, in particolare, il problema della compatibilità tra l'accertamento degli effetti del pignoramento e l'intervenuta ordinanza di estinzione della procedura esecutiva. In conclusione, per effetto del dedotto contrasto fra giudicati, il fallimento ha chiesto, oltre alla revocazione della suddetta sentenza, la riforma della stessa, nel senso del rigetto della domanda avanzata dal fallimento Ingred s.p.a., con conseguente declaratoria di opponibilità al fallimento dell'atto di conferimento d'azienda con riferimento agli immobili in precedenza pignorati.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2685/2023, depositata 13.5.2013, ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione. Il giudice d’appello, dopo aver premesso che, a norma dell’art 395, n. 5 , c.p.c., "le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione", ha ritenuto che, nel caso di specie, la domanda di revocatoria non fosse ammissibile, essendosi la Corte d'Appello, nella sentenza n. 2683/2013, chiaramente espressa sulla eccezione relativa al contrasto di giudicati.

In particolare, il giudice d’appello ha trascritto integralmente gli estratti più significativi della predetta sentenza, rilevando che dalla lettura della parte motiva di tale sentenza si rilevava che erano stati chiaramente enunciati i motivi per i quali la Corte aveva ritenuto di confermare la sentenza di primo grado, “non sussistendo alcun contrasto di giudicati, posta l’anteriorità della dichiarazione di fallimento tanto alla declaratoria di improcedibilità del Giudice dell’esecuzione, quanto alla causa estintiva della procedura esecutiva stessa.

Avendo così ricostruito le cadenze temporali dei fatti, la Corte ha ritenuto di rigettare l’appello per l’indifferenza rispetto all’automatico subentro del curatore nella procedura esecutiva dei suddetti eventi e del conseguente ma successivo giudicato”. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il fallimento Ingred Interservice s.p.a. affidandolo a due motivi. La curatela del fallimento Ingres s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso. La curatela ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata, ex art. 360, comma primo,n.

4) c.p.c., in relazione agli artt. 111, comma sesto,Cost., 132, comma secondo, n.

4) c.p.c. e 118, comma primo , disp. att. c.p.c.. Espone la ricorrente che la Corte d’appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di revocazione proposta dal Fallimento Ingred Interservice s.p.a. sulla base di una motivazione meramente apparente e, in particolare, per aver affermato, contrariamente al vero, che la Corte d’appello di Roma, nella sentenza di secondo grado n. 2685/2013 impugnata per revocazione, si fosse chiaramente espressa sull’eccezione relativa al contrasto di giudicati. Infatti, la motivazione della sentenza n. 4456/2018 della Corte d’appello di Roma si riduce – in tesi - alla mera riproduzione di alcuni stralci della sentenza di secondo grado n. 2685/2013, i quali non trattano in modo alcuno del deciso contrasto, chiaramente denunciato, tra l’asserita persistenza degli effetti “protettivi” del pignoramento, sostenuta nella stessa sentenza del 2013, e il giudicato formatosi sull’ordinanza dell’8 maggio 2002 con la quale il Tribunale di Latina ha dichiarato l’estinzione della predetta procedura esecutiva e la conseguente inefficacia erga omnes del pignoramento stesso.

La sentenza n. 2685/2013 della Corte d’appello di Roma si è invero limitata a trattare profili del tutto inconferenti rispetto al contrasto denunciato, con la conseguenza che la medesima Corte adita in sede di revocazione, avendo motivato la propria decisione con una mera riproduzione grafica di alcuni brevi stralci della sentenza n. 2685/2013, come detto inconferenti, era incorsa in una motivazione del tutto apparente.

2. Con il secondo motivo è stata censurata la violazione dell’art. 395, n. 5),c.p.c., ex art. 360, comma primo, n.

4) c.p.c.. Lamenta la ricorrente che la Corte d’appello di Roma, nella sentenza oggetto di impugnazione, abbia dichiarato l’inammissibilità della domanda di revocazione affermando, del tutto erroneamente, che la sentenza n. 2685/2013 della Corte d’appello si sarebbe chiaramente espressa sull’eccezione relativa al contrasto di giudicati, mentre era un dato incontrovertibile che la predetta sentenza non si era mai pronunciata su tale eccezione. La ricorrente, in particolare, ha osservato che prima della domanda di revocazione proposta avverso la sentenza n. 2685/2013 non aveva mai rilevato la questione concernente la contrarietà tra il giudicato formatosi sull’ordinanza dell’8.5.2002 di estinzione della procedura esecutiva e l’asserita persistenza degli effetti “protettivi” del pignoramento eseguito nella procedura esecutiva RG ES. n. 979/1997 e, conseguentemente, la sentenza n. 2685/2013 non si era pronunciata su tale questione, come era possibileevincere sia dalla lettura degli stralci di tale sentenza contenuti nella sentenza impugnata, sia nella stessa lettura della sentenza n. 2685/2013.

Dunque, tale questione non aveva costituito in alcun modo parte del thema decidendum del giudizio d’appello conclus o si con la predetta sentenza.

3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente, in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, presentano concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità. La ricorrente sostiene che la sentenza n. 2685/2013 non si sarebbe pronunciata sulla questione concernente la contrarietà tra il giudicato formatosi sull’ordinanza dell’8.5.2002 di estinzione della procedura esecutiva e l’asserita persistenza degli effetti “protettivi” del pignoramento eseguito nella procedura esecutiva RG ES. n. 979/1997, segnalando, peraltro, che tale questione era stata per la prima volta sollevata solo nella domanda di revocazione proposta dalla stessa ricorrente avverso la predetta sentenza.

L’impostazione della parte ricorrente non è in alcun modo persuasiva. In primo luogo, questa Corte (cfr. Cass. n. 20994/2018; conf. Cass. n. 12127/2020) ha più volte enunciato il principio diritto secondo cui un’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva, essendo priva di contenuto decisorio, non ha efficacia di giudicato, con la conseguenza che non è pertinente il richiamo alla fattispecie del contrasto di giudicati di cui all’art. 395,n. 5) , c.p.c.. In ogni caso, anche a prescindere dalle considerazioni appena illustrat e , che sono dirimenti, la sentenza della Corte d’Appello ha preso una posizione ben precisa sulla questione sollevata dalla curatela dell’asserito contrasto tra la persistenza degli effetti “protettivi” del pignoramento eseguito nella procedura esecutiva RG ES. n. 979/1997 e l’ordinanza di improseguibilità/estinzione (pur non riconducendola, correttamente, alla problematica del contrasto di giudicato).

Orbene, la Corte d’Appello di Roma, nella predetta sentenza n. 2685/2013, ha affermato che non poteva ritenersi che la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva, intervenuta a distanza di un anno dalla dichiarazione di fallimento e quindi a distanza di un anno dall’automatico subentro del curatore nella posizione del creditore procedente, avesse travolto l'effetto sostitutivo di cui all'art. 107 L.F. e ciò in quanto la causa estintiva della procedura esecutiva risultava comunque intervenuta in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, allorchè l’automatico subentro, previsto dalla legge, del curatore al creditoreprocedente si era ormai consumato.

Pertanto, gli effetti sostanziali del pignoramento non risultavano venuti meno nei confronti della curatela Ingred s.p.a., con la conseguenza che la successiva declaratoria di improcedibilità era del tutto indifferente verso tale curatela e la massa dei creditori dalla stessa rappresentata. La sentenza n. 2685/2013 si è dunque posta la questione della persistenza degli effetti del pignoramento al cospetto del venir meno della procedura esecutiva nell’ambito della quale lo stesso pignoramento era stato eseguito e lo ha risolto in senso positivo.

Ha, infatti, affermato che, per effetto dell’automatico subentro del curatore al creditore procedente a seguito del fallimento e del rilievo che la causa estintiva della procedura esecutiva risultava comunque intervenuta in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento, la successiva declaratoria di improcedibilità era del tutto indifferente verso tale curatela e la massa dei creditori dalla stessa rappresentata (soluzione accolta anche dalla sentenza di questa Corte n. 5655/2019, che ha evidenziato che l’improcedibilità della procedura esecutiva non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento,giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, il curatore, a mente dell'art. 107 l. fall., vigente ratione temporis;sul punto si ved ano anche Cass. 16/7/2005 n. 15103 e Cass. 15/4/1999 n.3729).

La sentenza impugnata ha ben colto che la Corte d’appello di Roma, nella sentenza n. 2685/2013, avevafornito una precisa risposta alla questione sollevata dalla curatela del fallimento Ingres Service in ordine agli effetti sul pignoramento del venir meno della procedura esecutiva (anche se fino a quel momento non l’aveva impostata in termini di contrasto di giudicati). La sentenza impugnata, oltre ad aver trascritto al proprio interno ampi stralci della motivazione della sentenza n. 2685/2013, nei termini sopra riportati, non è affatto incorsa in una motivazione apparente, avendo succintamente riportato il cuore della motivazione della sentenza revocanda quando ha osservato “non sussistendo alcun contrasto di giudicati, posta l’anteriorità della dichiarazione di fallimento tanto alla declaratoria di improcedibilità del Giudice dell’esecuzione, quanto alla causa estintiva della procedura esecutiva stessa.

Avendo così ricostruito le cadenze temporali dei fatti, la Corte ha ritenuto di rigettare l’appello per l’indifferenza rispetto all’automatico subentro del curatore nella procedura esecutiva dei suddetti eventi e del conseguente ma successivo giudicato”. In particolare, la sentenza impugnata ha ben colto la rilevanza dell’automatico subentro del curatore nella posizione del creditore procedente per effetto del fallimento, che ha dato luogo, altresì, al subentro nella titolarità degli effetti del pignoramento, con trasformazione dell’esecuzione individuale in esecuzione collettiva, i cui effetti sostanziali e processuali hanno continuato a decorrere sempre dal pignoramento.

In conclusione, anche a voler prescindere dai preliminari rilievi in ordine alla natura di giudicato dell’ordinanza dell’8.5.2002 del Giudice dell’Esecuzione, la sentenza impugnata non è affatto incorsa in una motivazione apparente ed ha correttamente ritenuto l’insussistenza di una causa di revocazione di sentenza a norma dell’art. 395,n. 5, c.p.c.. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , DPR 115 del 2002, dà atto de