Decreto — n. 33231/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23354/2023 R.G. proposto da: ROTILIO PIERPAOLO, ROTILIO FAUSTO, ROTILIO ERCOLE, ROTILIO MARIARITA, TOTANI ROSSANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ELEONORA DUSE 5/G DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CERNIGLIA MASSIMO (CRNMSM52L03G273Z) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in AVERSA V.E.CORCIONI 19, presso lo studio dell’avvocato PIGNATA GIACOMO (PGNGCM64H06B872F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in LAQUILA VIA DEI GIARDINI N, presso lo studio dell’avvocato FRASCA LUCA (FRSLCU66P18A345Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1221/2023 depositata il 03/08/2023. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel solo controricorrente Siena NPL 2018 s.r.l.; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che, limitatamente alla controparte Siena NPL 2018 s.r.l., nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia; che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., stante la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., deve provvedersi sulle spese da liquidarsi come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 33231/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: ROTILIO PIERPAOLO, ROTILIO FAUSTO, ROTILIO ERCOLE, ROTILIO MARIARITA, TOTANI ROSSANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ELEONORA DUSE 5/G DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CERNIGLIA MASSIMO (CRNMSM52L03G273Z) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in AVERSA V.E.CORCIONI 19, presso lo studio dell’avvocato PIGNATA GIACOMO (PGNGCM64H06B872F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in LAQUILA VIA DEI GIARDINI N, presso lo studio dell’avvocato FRASCA LUCA (FRSLCU66P18A345Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1221/2023 depositata il 03/08/2023. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel solo controricorrente Siena NPL 2018 s.r.l.; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che, limitatamente alla controparte Siena NPL 2018 s.r.l., nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia; che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., stante la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., deve provvedersi sulle spese da liquidarsi come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23354/2023 R.G. proposto da: ROTILIO PIERPAOLO, ROTILIO FAUSTO, ROTILIO ERCOLE, ROTILIO MARIARITA, TOTANI ROSSANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ELEONORA DUSE 5/G DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato CERNIGLIA MASSIMO (CRNMSM52L03G273Z) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in AVERSA V.E.CORCIONI 19, presso lo studio dell’avvocato PIGNATA GIACOMO (PGNGCM64H06B872F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in LAQUILA VIA DEI GIARDINI N, presso lo studio dell’avvocato FRASCA LUCA (FRSLCU66P18A345Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1221/2023 depositata il 03/08/2023. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel solo controricorrente Siena NPL 2018 s.r.l.; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016; che, limitatamente alla controparte Siena NPL 2018 s.r.l., nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia; che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., stante la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., deve provvedersi sulle spese da liquidarsi come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 9.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in