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Ordinanza — n. 33196/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to deposit certified copy of lower court judgment within statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33196/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the certified copy of the contested judgment within the six-month period mandated by Article 369 of the Code of Civil Procedure. Although the appellant claimed the judgment was notified, the court noted the absence of the required documentary proof of notification in the file. Consequently, the court could not verify the timeliness of the appeal, leading to its dismissal as a procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 372 c.c.: The failure to deposit the certified copy of the judgment within the statutory period renders the appeal inadmissible, as the court cannot verify the timeliness of the filing without such evidence.

Parole chiave

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inadmissibility appeal certified copy deposit statutory deadline procedural defect judgment notification spese bancarie decorrenza degli interessi diritto bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Art. 372 c.c.
I–RG 19179/2021 camera di consiglio28.11.2025 cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. (Cass.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
artt. 1283 c.c
CICR del 9 febbraio 2000, in relazioneagli artt. 1283 c.c., 117, 118, e 120 t.u.b..
art. 342 c.p
5, c.p.c., circa il sindacato di questa Corte sulla parte motiva della sentenza solo entro il minimo costituzionale «con riguardo all’art. 342 c.p.c., in relazione agli artt.
art. 369 c.p
art. 372 c.c
I–RG 19179/2021 camera di consiglio28.11.2025 cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 6 luglio 2022, n. 21349
(Cass. Sez. U. 6 luglio 2022, n. 21349).
Cass. 22 ottobre 2024, n. 27313
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19179 R.G.anno 2021 proposto da: B.B. Bottonificio Bergamasco s.r.l., rappresentat a e difes a dall’avvocato Emanuele Liddo e dall’avvocato Emanuele Argento , domiciliata presso l’avvocato Fabio Giorgi; ricorrente contro Intesa Sanpaolo s.p.a., rappresentat a e difes a dall’avvocato Giuseppe Filippo MariaLa Scala e dall’avvocato Giuseppe Caputi,presso il qualeè domiciliata; controricorrente avverso la sentenza n. 1239 /2021 depositat a il 20 aprile 2021 del la Corte di appello di Milano.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024 dal consigliere relatore Massimo Falabella. Sez. I–RG 19179/2021 camera di consiglio28.11.2025 FATTI DI CAUSA 1. ─ B.B. Bottonificio Bergamasco s.r.l.ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Intesa Sanpaolos.p.a. d educendo di aver intrattenuto con la stessa un rapporto di conto corrente bancario acceso il 29 luglio 1986 ed estinto l’11 luglio 2013: rapporto assistito da apertura di credito. Ha lamentato l’illegittimo addebito sul conto di interessi anatocistici, ultralegali ed usurari, l'erroneo conteggio delle valute, la contabilizzazione di commissioni di massimo scoperto e di spese non pattuite.La società ha domandato la rideterminazione del saldo e la condanna della controparte alla restituzione degli importi da questaindebitamente percepiti, indicati in euro 326.000,00, nonché al risarcimento del danno.

La banca si è costituita in giudizio: ha eccepito la prescrizione decennaledel diritto alla ripetizione dell'indebito e si è difesa nel merito della pretesa fatta valere; ha chiesto il rigetto delle domande attriciè svolto domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo a suo credito. In esito all'esperimento di consulenza tecnico contabile il Tribunale di Milanoha accertato la nullità del contratto di conto corrente in punto di commissioni, spese, valute e interessi anatocistici , riconoscendo la non spettanza di questi ultimi fino alla data del 30 giugno 2000. 2.

─ L a società B.B. Bottonificio Bergamasco s.r.l. ha proposto gravame, cui ha resistito la banca. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 20 aprile 2021,ha riformato la pronuncia di primo grado con esclusivo riguardo al la decorrenza degli interessi sulla somma capitale oggetto della condanna restitutoria. Il Giudice distrettuale ha in sintesi: r eputat o corretta l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui l'onere della prova dell'apertura di credito gravava sulla correntistae Sez. I–RG 19179/2021 camera di consiglio28.11.2025 ha quindi condiviso il rilevo, espresso dal Tribunale, per cui doveva escludersi che sul punto operasse una presunzione circa la natura ripristinatoria delle rimesse eseguite dalla stessa società intestataria del conto;rilevato che il Giudice di prime c ure aveva dato atto che la banca aveva reso noto, sulla Gazzetta ufficiale del 19 giugno 2000 e con comunicazionealla società attrice contenuta nell’estratto conto del 30 settembre dello stesso anno, che avrebbe proceduto alla capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con periodicità trimestrale e che tale applicazione dell’anatocismo realizzavaper la correntista una disciplina non peggiorativa, ma m igliorativa rispetto alle condizioni contrattuali precedentemente applicate; reputato superflua ed esplorativa la richiesta di consulenza tecnica contabile, visto che attraverso di essa si sarebbedemandato all'attività del consulente la prova di eventuali profili di illegittimità dei criteri contabili tenuti dalla banca, nell'intento di sopperire a carenze probatorie della parte che tali illegittimità assumevasussistenti. 3.

― Ricorre per c assazione, con tre motivi, B .B. Bottonificio Bergamasco s.r.l.. Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Col primo motivo s i denuncia un vizio della sentenza ex art.360, n. 3 c.p.c. in conseguenza della violazione o falsa applicazione dell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342 del 1999, dichiarato incostituzionale da Corte cost. n. 425/2000 e dell’art. 7 delib. CICR del 9 febbraio 2000, in relazioneagli artt. 1283 c.c., 117, 118, e 120 t.u.b.. Il secondo motivo oppone il vizio della sentenza ex art. 360, n. 5, c.p.c., circa il sindacato di questa Corte sulla parte motiva della sentenza solo entro il minimo costituzionale «con riguardo all’art. 342 c.p.c., in relazione agli artt. 132, 112, 167 e 115 c.p.c.»; nella rubrica del motivo si menzionano, poi, l’art. 111, comma 6, Cost., l’art. 3 l. n. 154 del 1992, gli artt. 117 e 127 t.u.b. e l’art. 10 della delib.

CICR del 4 marzo 2003, emanatain attuazione del cit. art. 117, comma 3, t.u.b. Sez. I–RG 19179/2021 camera di consiglio28.11.2025 «in relazione all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale sull’‘efficacia della legge nel tempo’, nell'averne fatto applicazione in ‘violazione’ di quell’ ‘equilibrata visione degli interessi in campo’ che consente ‘solo una relativa attenuazione della’ forma di ‘alcuni contratti bancari’ e, infine degli artt. 2946 ss. c.c.». Col terzo mezzo si denuncia il vizio della sentenza ex art. 360, n. 5, c.p.c. per aver ritenuto che l'istanza istruttoria di ammissione di consulenza tecnicacontabile, a completamento o rinnovazione di quella svolta in prime cure, e tesa all'individuazione e quantificazione delle somme addebitate dalla banca in modo illegittimo, sarebbe superflu a ed esplorativa e per aver conseguentemente «ritenuto, di conseguenza, che dal suo rigetto ne sarebbero risultate ‘assorbite tutte le questioni ulteriori’ in ‘violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 117 e 127 t.u.b., 2697 c.c., 167, 115, 132, 1991 ss. c.p.c., 111, comma 6, Cost., e, di conseguenza, in violazione o falsa applicazione’ dell’art.112 c.p.c., ‘che necessita del sindacato di questa Corte destinato ad investire’ una ‘parte’ che, per essere ‘motiva della sentenza’, lo può essere ‘solo entro il minimo costituzionale’ perché abbia a poter essere ritenuta tale». 2.

— Il ricorso è improcedibile. In esso si dà atto chela sentenza, pubblicata il 20 aprile 2021, è stata notificata il 7 maggio 2021. La notifica dell’impugnazione data 6 luglio 2021. La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un «fatto processuale» ― la notificazione della sentenza ― idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di «autoresponsabilità» della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie Sez.

I–RG 19179/2021 camera di consiglio28.11.2025 cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. (Cass. Sez. U. 6 luglio 2022, n. 21349). Ciò posto, il mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., impedendo di verificare la tempestività dell'impugnazione ed il conseguente formarsi del giudicato, determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda, salvo che tale copia sia stata prodotta dalla parte controricorrente, ovvero si verta in un'ipotesi in cui la legge, anche implicitamente, ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività di comunicazione doverose della cancelleria di cui resti traccia nel fascicolo d'ufficio, ovvero ancora che la notificazione della sentenza si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione (Cass. 22 ottobre 2024, n. 27313): evenienze, queste, che nel caso in esame non ricorrono. 3.

— Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricors