Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33161/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bankruptcy court ruling invalidating bank transfers during suspect period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33161/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to invalidate bank transfers made during the suspect period in a bankruptcy proceeding. The appellant bank argued that the appellate court failed to properly examine specific procedural grounds regarding evidence and compensation, but the court ruled these grievances were either inadmissible or merely criticized the factual findings. Consequently, the appeal was rejected, and the bank was ordered to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 1852, 1856, 1719 c.c.: Appeals challenging the substantive assessment of facts or the evaluation of evidence regarding the revocability of payments in bankruptcy proceedings are inadmissible if they do not raise distinct legal issues separable from the factual determination.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy suspect period revocability of payments inadmissible appeal facta concludentia improper compensation balance sheet operations costs of proceedings restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 1852 c.c.
Art. 1856 c.c.
Art. 1719 c.c.
Art. 1 r.d. 1736/1933
Banca Monte dei Paschi di Siena spa ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi, il Fallimento ha svolto difese con controricorso, entrambe le parti hanno depositato memori e ex art.380-bis. 1 c.p.c..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20045/2018 R.G. proposto da: Banca Monte dei Paschi di Siena spa, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia Vecchia n. 670, presso lo studio dell’avvocato Morabito Maria Chiara, rappresentata e difesa dall'avvocato Craia Villeado -ricorrente- contro Fallimento Errezeta srl, elettivamente domiciliato in Fermo , C.so Cefalonia 31, presso lo studio dell’avvocato Santarelli Stefano, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 585/2018 depositata il 12/5/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA.

FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di Ancona, con l’impugnata sentenza, rigettava il gravame proposto da Monte dei Paschi di Siena spa avverso la sentenza del Tribunale di Fermo che, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento Errezeta srl, aveva dichiarato inefficaci, ex art. 67, comma 2°, l.fall., le rimesse solutorie affluite, nel periodo sospetto di cui all’art 67, comma 2°, l.fall, sul conto corrente ordinario n. 3586/H, intrattenuto con Banca Nazionale dell’Agricoltura (successivamente divenuta Banca Antoniana Popolare Veneta s.c. p.a e, a sua volta, incorporata in Banca Monte dei Paschi di Siena Spa) ed aveva, conseguentemente, condannato l’istituto bancario alla restituzione in favore dell’attore della somma di € 347.450,45, oltre interessi legali. 1.1 La Corte distrettuale affermava che il rapporto di conto corrente in essere tra la società fallita e la banca non era assistito da apertura di credito e l’istituto di credito non aveva fornito la prova in ordine all’irrevocabilità delle rimesse, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, essendo la documentazione prodotta priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. 1.2 Soggiungeva la Corte che erano stati offerti plurimi elementi a conferma che l’istituto di credito fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava Errezeta srl. 1.3 La Corte, infine, riteneva corretta la quantificazione delle rimesse revocabili effettuata dal giudice di primo grado sulla scorta dei conteggi del CTU, che aveva escluso dal computo le rimesse individuate come operazioni bilanciate e quelle non oggetto di domanda. 1.4I giudici di seconde cure, infine, escludevano la possibilità che il credito del Fallimento derivante dall’esito vittorioso della causa di revocatoria ex art 67 l.fall. potesse essere oggetto di compensazione con il controcredito vantato dalla Banca derivante scoperto di conto corrente.

2. Banca Monte dei Paschi di Siena spa ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi, il Fallimento ha svolto difese con controricorso, entrambe le parti hanno depositato memori e ex art.380-bis. 1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.I mezzi di impugnazione possono così riassumersi: primo motivo: violazione o errata interpretazione degli artt. 1852, 1856, 1719 c.c. e artt. 1 e 3 r.d. 1736/1933, per non avere la Corte, nel negare l’esistenza delle operazioni bilanciate indicate nel prospetto illustrato nel corpo del motivo, analizzato le movimentazioni secondo i corretti canoni che sono alla base di un conto corrente non affidato, e, dunque , avente finalità di servizio cassa, e la convenzione di assegno, che fa obbligo alla banca di onorare i titoli di credito portati all’incasso da terzi con la provvista preventivamente messa a disposizione dal correntista; a giudizio della ricorrente il breve lasso di tempo intercorso tra la creazione dei fondi e le operazioni di pagamento eseguite con tale provvista escludevano la revocabilità delle rimesse bilanciate; secondo motivo: violazione dell’art. 360, comma 1° , n. 4, c.p.c. , per avere la Corte omesso l’esame di un motivo di appello che faceva riferimento al fatto che l’accordo sulla destinazione delle somme può essere dimostrato anche per facta concludentia e , in particolare, può essere desunto dall’inesistenza di un ’ apertura di credito e dall’espletamento del servizio di cassa con collaterale convenzione di assegno; terzo motivo: violazione dell’art. 360, comma 1° , n. 4, c.p.c., per avere la Corte omesso l’esame di un motivo di appello concernente la compensazione impropria nell’ambito dello stesso rapporto di conto corrente, generata dalla creazione della provvista per far fronte al pagamento dell’assegno mediante incasso di titol i appositamente negoziati quarto motivo: violazione dell’art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., per avere la Corte omesso l’esame di un motivo di appello contenente rilievi critici alla CTU sulla scorta delle osservazioni del CTP , che avevano rilevato alcune rimesse relative ad operazioni bilanciate ed altre non riferibili al periodo sospetto; quinto motivo: violazione dell’art 360, comma 1°, n. 3 e 4, c.p.c. ed in particolare del principio per cui la prova della natura bilanciata dell’operazione può essere fornita per facta concludentia. 2.Il primo motivo è inammissibile, in quanto si riversa nel merito. 2.1 La Corte ha diffusamente trattato la questione delle rimesse non revocabili derivanti da operazioni bilanciate , ma ha accertato che per quelle indicate dalla banca non ne sussistevano i presupposti,anche sulla scorta delle risultanze della CTU. 2.2 La censura, lungi dal prospettare un error in iudicando, si risolve, nella sostanza, in una critica che investe l'accertamento e l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla quaestio facti.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile , in quanto la Corte ha dato atto che la prova dell’accordo tra correntista e banca, finalizzato a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato, può anche essere desunta per " facta concludentia ", purché la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale, ma hapoi ritenuto, sia pur con una motivazione sintetica, non raggiunta , sulla scorta elementi addotti dalla banca,la prova di tale intesa. 4.Il terzo e il quinto motivo, suscettibili di esame congiunto stante la loro intima connessione, sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la ratio decidendi che ha implicitamente escluso l’operatività della compensazione impropria con l’accertata non riconducibilità delle rimesse a operazioni bilanciate.

5. Neanche il quarto motivo supera il vaglio di ammissibilità , in quanto la doglianza è carente di specificità, stante il generico richiamo alla consulenza tecnica di parte prodotta dalla banca nel primo grado di giudizio, e si infrange contro l’accertamento compiuto dalla Corte della revocabilità delle rimesse relative ad operazioni non bilanciate ed affluite sul conto corrente nel periodo sospetto.

6. In conclusione,il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1- quater , d.P.R. 30.5.2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di co