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Ordinanza — n. 33157/2025 — snciv Generato dall'IA

Court holds Art. 64 bankruptcy action is declarative, not revocatory, so Art. 69-bis limitation periods do not apply.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33157/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Court of Appeal's dismissal of the bankruptcy trustee's action for invalidity of gratuitous acts. The lower court incorrectly applied the two-year limitation period of Article 69-bis of the Bankruptcy Law to the action under Article 64, which the Supreme Court clarified is declarative rather than revocatory. Consequently, the Court ruled that the strict time limits for revocatory actions do not bind this specific type of action, ordering a remand for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 64 l. fall.; Art. 69-bis l. fall.: The action for invalidity of gratuitous acts under Article 64 of the Bankruptcy Law is declarative and imprescriptible; therefore, the limitation periods for revocatory actions under Article 69-bis do not apply.

Parole chiave

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Bankruptcy Law Action for Invalidity Limitation Periods Declarative Action Gratuitous Acts Remand for Trial Statutory Interpretation revoca del fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 64 l. fall.
sono applicabili anche alla fattispecie prevista dall’art. 64 l. fall., a nulla rilevando la natura meramente dichiarativa della relativa azione posta in essere dalla curatela; (ii) confermava tale soluzione anche il tenore letterale dell’art.69- bis l.
Art. 69-bis l. fall.
La Corte territoriale ha osservato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) i termini decadenziali indicati dal primo comma dell’art. 69-bis l. fall. sono applicabili anche alla fattispecie prevista dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 04/04/2017, n. 8680
Cass. Sez. 3, 04/04/2017, n. 8680).
Cass. Sez. U., 7337/2024
Cass. Sez. 1, 17/05/2012, n. 7774
fall., d i atti dispositivi compiuti, a titolo gratuito, dal fallitonel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento(Cass. Sez. 1, 17/05/2012, n. 7774).
Cass. Sez. 1, 30/09/2011, n. 20067
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26813/2018 r.g.proposto da: FALLIMENTO IMPRESA DI COSTRUZIONI E RESTAURI F.LLI CASTELLI S.A.S. DI ROMANO CASTELLI C. (cod. fisc. e P.IVA 00212070122) e da FALLIMENTO DEL SOCIO ACCOMANDATARIO CASTELLI ROMANO (cod. fisc. CST RMN 41D15 E775B),in persona del c uratore, difes i e rappresentat i per procura in atti dall’avv. Mauro Giardini del foro di Varese – pec: mauro.giardini@varese.pecavvocati.it - ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro n. 9, presso lo studio dell’avv. Mario Nuzzo. - ricorrente - contro RAFFAELLA CASTELLI (cod. fisc.

CST RFL 75D69 E734L) e VINCENZO DI CASTRI (cod. fisc. DCS VCN 71E24 F839Q), difesi e rappresentati, giusta procura speciale in atti, dall’avv. Francesco CIATTI del Foro di Varese e, congiuntamente o disgiuntamente, dall’avv. Pio CORTI del Foro di Roma presso il cui studio in Roma, via U. Fracchia n. 7, hanno eletto domicilio. - controricorrente - contro ROMANO CASTELLI (cod. fisc. CST RMN 41D15 E775B) - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano , depositata in data 19.06.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano - decidendo sul gravame proposto da RAFFAELLA CASTELLI e VINCENZO DI CASTRI (con appello adesivo di Vincenzo Di Castri), e nei confronti del FALLIMENTO del SOCIO ACCOMANDATARIO CASTELLI ROMANO - ha ritenuto fondato l’appello principale avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Varese del 7 giugno 2016 (n. 664/2016), accogliendo l’eccezione di prescrizione e di decadenza formulata dagli appellanti nei confronti dell’azione revocatoria presentata dalla curatela fallimentare, e ha rigetta to pertanto la relativa domanda; ha inoltre rigettato l’appello incidentale condizionato del fallimento, respingendo così l’azione di simulazione proposta in via subordinata dal fallimento nei confronti degli appellanti; ha altresì respinto la domanda di cancellazione della trascrizione della domanda della sentenza di fallimento sul bene oggetto di contesa giudiziaria tra le parti.

La Corte territoriale ha osservato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) i termini decadenziali indicati dal primo comma dell’art. 69-bis l. fall. sono applicabili anche alla fattispecie prevista dall’art. 64 l. fall., a nulla rilevando la natura meramente dichiarativa della relativa azione posta in essere dalla curatela; (ii) confermava tale soluzione anche il tenore letterale dell’art.69- bis l. fall., che prevede i predetti termini decadenziali per “le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione”, e dunque anche per l’azione ex art. 64 l. fall., indiscutibilmente collocata nella Sezione III del capo III, e nel novero delle fattispecie sottoposte al suo regime; (iii) nel caso di specie i termini in questione erano indiscutibilmente maturati.

2. La sentenza, pubblicata il 19.06.2018, è stata impugnata dal FALLIMENTO IMPRESA DI COSTRUZIONI E RESTAURI F.LLI CASTELLI S.A.S. DI ROMANO CASTELLI C. e da quello del socio accomandatario con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui Raffaella Castelli e Vincenzo Di Castri hannoresistito con controricorso. Romano Castelli è rimasto intimato. I controricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il fallimento ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazionedell’art. 69-bis l. fall., per aver la Corte di appello erroneamente qualificato come “revocatoria” anche l’azione di cui all’art. 64 l. fall.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 64 l. fall., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver ritenuto la Corte territoriale irrilevante la natura dichiarativa dell’azione di cui all’art. 64 l. fall., che, come tale, sarebbe invece da considerarsi imprescrittibile.

3. I due motivi di ricorso possono avere una trattazione unitaria e sono fondati. La questione dibattuta in questa causa, che ha trovato esiti interpretativi discordanti anche in dottrina e non è stata ancora esaminata funditus dalla giurisprudenza di questa Corte, attiene all’applicabilità o meno all’azione prevista dall’art. 64 l. fall. dei termini decadenziali disciplinati dall’art. 69-bis, primo comma, l. fall. Ritiene la Corte che al quesito, sotteso alla sopra ricordata questione, debba fornirsi risposta negativa, non potendosi così ritenere applicabilianche al caso di specie i termini decadenziali disciplinati dalla norma da ultimo menzionata.

Due sono gli argomenti che militano a favore della tesi della non applicabilità dei termini decadenziali in discorso. 3.1 In primo luogo, risulta decisiva la lettera della norma dettata proprio dal primo comma dell’art. 69-bis l. fall.,laddove la stessa precisa che “le azioni revocatorie disciplinate dalla presente sezionenon possono essere promosse Ebbene, è purvero che la norma statuisce espressamente “n ella presente sezione” (nella quale sarebbe compresa anche l’azione di cui all’art. 64 l. fall.), ma è altrettanto vero ed evidente che la norma si riferisce alle sole “azioni revocatorie” enon già a tutte le azioni e per di più, alle sole “azioni revocatorie” disciplinate dalla “ presente sezione ” , con l ’ esclusione dunque anche delle azionirevocatorie ordinari e ( v., in tal senso, anche:

Cass. Sez. 3, 04/04/2017, n. 8680). Né è possibile predicare nel caso di specie un’interpretazione estensiva della norma qui in esame, perché l'attività interpretativa giudiziale è comunque segnata dal limite di tolleranza ed elasticità dell'enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto previamente il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento della norma nella concretezza dell'ordinamento ad opera della giurisprudenza stessa (v., da ultimo,Cass., Sez.

U., 7337/2024). Sul punto va infattiribadito che l’azione prevista e disciplinata dell’ art. 64 l. fall. non è un’azione revocatoria, essendo,diversamente, un’ azione proposta dal curatore per far valere l'inefficacia, ex art 64 l. fall., d i atti dispositivi compiuti, a titolo gratuito, dal fallitonel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento(Cass. Sez. 1, 17/05/2012, n. 7774). 3.2 Da quanto appena affermato discende anche un secondo solido argomento a sostegno della tesi qui accolta. Ed invero, l’azione di inefficacia ex art. 64 l. fall. ha natura dichiarativa e, perciò, non è soggetta a prescrizione (Cass.

Sez. 1, 30/09/2011, n. 20067). Con la conseguenza che, essendo la predetta azione imprescrittibile, sarebbe irragionevole applicare, poi, alla stessa gli stringenti termini decadenziali previsti dal primo comma dell’art. 69-bis l. fall. 3.3 Ne discende che l’azione dichiarativa di inefficacia ex art. 64 l. fall., pur essendo collocata nella stessa “sezione”dell’art. 69-bis, primo comma, l. fall., non è un’azione costitutiva revocatoria e dunque non rientra nel suo campo di applicazione. Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto:

“Non si applicano all’azione di inefficacia disciplinata dall’art. 64 l. fall. i termini di decadenza previsti per la proposizione delle azioni revocatorie dall’art. 69-bis, primo comma,l. fall., rivestendo l’azione per la dichiarazione di inefficacia di atti a titolo gratuito natura dichiarativa, come tale imprescrittibile, e dovendosi interpretare il richiamo contenuto nel primo comma del predetto art. 69-bis alle sole “azioni revocatorie” disciplinate nella Sezione III, Capo III (“Degli Effetti del fallimento”)”. Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello competente per il riesame dell’intera vicenda processuale alla luce del principio di diritto qui affermato.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano che, in