Cassation appeal dismissed due to applicant's withdrawal of proceedings, extinguishing the case without substantive ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the applicant's formal withdrawal of the proceedings. Although the lower courts had previously ordered liability for damages against the bankrupt administrator, the applicant voluntarily renounced the case before the final judgment. Consequently, the Court ruled that no further pronouncement on costs or merits was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: A withdrawal of the cassation appeal extinguishes the proceedings, precluding any ruling on costs or the doubling of the unified contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9944/2023 R.G. proposto da ODIERNA ANGELO, elettivamente domiciliato in NAPOLI TRAVERSA POLA 10, presso lo studio dell’avvocato MIGLIETTA GIULIANA (MGLGLN78S54F839U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO OPEN SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA PONTE DI TAPPIA 82, presso lo studio dell’avvocato VESPOLI LUIGI (VSPLGU63A21I208A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro SHTELMA NATALIYA -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 69/2023 depositata il 11/01/2023. n. 9944/2023 R.G.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. PREMESSO CHE Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda di accertamento della responsabilità dei creditori proposta dalla curatela del Fallimento OPEN S.r.l. in liquidazione nei confronti di ODIERNA ANGELO , unitamente a SHTELMA NATALIYA, già amministratore della società dichiarata fallita, condannandolo al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 223.356,00; che la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Odierna; che ha proposto ricorso per cassazione l’Odierna, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il fallimento;
CONSIDERATO CHE Parte ricorrente ha depositato in data 2 settembre 2025 rinuncia agli atti del giudizio, rinuncia accettata dal controricorrente; che il giudizio va dichiarato estinto e non vi è luogo a pronuncia sulle spese; che non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass., n. 34025/2023;
Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015); P.Q.M La Corte dichiara est