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Ordinanza — n. 33117/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal regarding asset valuation and burden of proof in insolvency proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33117/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Cobec srl's appeal against a lower court's bankruptcy declaration, ruling the procedural grounds inadmissible. The appellant argued contradictions in the court's assessment of business cessation versus liquidation criteria and challenged the burden of proof regarding insolvency. The court upheld the lower court's findings, stating that the expert reports sufficiently demonstrated the discrepancy between assets and liabilities without needing to separate specific lease costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 18, comma 1, lett. a) l. fall. 1942: The court of first instance has the authority to evaluate the factual basis of insolvency and the cessation of business activities, and its assessment is not subject to cassation review unless there is a clear violation of law or procedural error.

Parole chiave

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bankruptcy declaration cessation of business burden of proof insolvency proceedings asset valuation expert report cassation appeal impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1°, n.3, c.p.c., per avere la Corte, in una fattispecie nella quale ha ravvisato la prosecuzione dell’attività d’impresa, erroneamente applicato i criteri di valutazione, previsti al comma 4° dell’art.
Art. 18, comma 1, lett. a) l. fall. 1942
Art. 2697 c.c.
8 Il quinto motivo prospetta violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt.
Art. 1 e 5 l. fall.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 132, comma 2°, n.4 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 132, comma 2°, n.4 c.p.c., in relazione all’art.
art. 2490 c.c
360, comma 1°, n.3, c.p.c., per avere la Corte, in una fattispecie nella quale ha ravvisato la prosecuzione dell’attività d’impresa, erroneamente applicato i criteri di valutazione, previsti al comma 4° dell’art. 2490 c.c.
art. 2697 c.c
8 Il quinto motivo prospetta violazione dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 6835/2014
Cass. 12382/2017
Cass. 13 marzo 2018, n. 6035
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15661/2022 R.G. proposto da: Cobec srl in liquidazione, elettivamente domiciliata in Oristano Via Serneste 16, presso lo studio dell’avvocato Ibba Carlo Massimo G. che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro Fallimento Cobec srl in liquidazione, elettivamente domiciliato in Cagliari Piazza Repubblica 18, presso lo studio dell’avvocato Fodde Gianraimondo che lo rappresenta e difende, -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari n. 7/2022 depositata il 06/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 La Corte d’Appello di Cagliari, con l’impugnata sentenza, rigettava il reclamo ex art 18 fall., proposto da Cobec srl in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari con la quale era stato dichiarato il fallimento della reclamante su istanza dell’Ufficio del Pubblico Ministero. 1.2 Queste le ragioni poste a fondamento della decisione:

i) il termine annuale per la dichiarazione di fallimento per cessazione dell’attività decorre dalla pubblicazione nel registro per le imprese della cancellazione della società; la società Cobec srl, pur essendo stata posta in liquidazione e pur avendo ceduto l’intero ramo aziendale, ha continuato a compiere atti di gestione incompatibili con la cessazione dell’attività; ii) i rilievi mossi dalla reclamante all’operato del CTU, nominato in primo grado - asseritamente incompatibile con la funzione di ausiliario del giudice in ragione delle coesistenti funzioni di curatore in altri procedimenti - non solo risultano inammissibili, ma sono stati comunque superati dalla rinnovazione delle operazioni peritali in sede di reclamo; iii) lo stato di insolvenza statica risulta documentato dalla relazione dei CTU nominati in appello, dei quali si condividono metodologie e conclusioni, che hanno evidenziato l’insufficienza a soddisfare le obbligazioni già contratte. 2 Cobec srl in liquidazione ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a cinque motivi, illustrati con memoria, il Fallimento si è costituito depositando controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 132, comma 2°, n.4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1° n.4, c.p.c.: la ricorrente sostiene che, in punto di cessazione dell’attività di impresa ai fini del computo dell’anno per la dichiarazione di fallimento, la ratio decidendi alla base della sentenza impugnata , sarebbe irriducibilmente contraddittoria e assolutamente oscura in quanto, da un lato, la Corte d’Appello ha affermato il persistente esercizio dell’attività di impresa, successivamente all’affitto dei rami di azienda e, dall’altro, ai fini della valutazione della cd. insolvenza statica, ha recepito criteri di liquidazione propri di una azienda cessata. 2 Il motivo è inammissibile,in quanto non si confronta con la ratio decidendisulla cessazione di attività di impresa; la Corte di merito ha, infatti, affermato che, sulla base dei consolidati principi espressi dalla Suprema Corte, ai fini della dichiarazione di fallimento per le imprese commerciali in forma di società di capitali, non è necessario che le stesse esercitino effettivamente attività di impresa, con la conseguenza che il termine annuale ex art 10 l.fall. decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese.

Solo ad abundantiam i giudici di seconde cure hanno dato atto che dagli atti risultava che la società reclamante non si era limitata al mero godimento dei beni sociali ma aveva continuato a svolgere attività rientrante nell’oggetto sociale e connotata da obiettiva economicità. 2.1 Ciò non si pone in contraddizione con l’adesione da parte dei giudici di merito al parametro di valutazione della insolvenza statica e ai criteri di liquidazione seguiti dal CTU, che per pacifico orientamento dottrinario e giurisprudenziale si applica alle società in liquidazione. 3 Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 2490, comma 5°, c.c. in relazione all’art. 360, comma 1°, n.3, c.p.c., per avere la Corte, in una fattispecie nella quale ha ravvisato la prosecuzione dell’attività d’impresa, erroneamente applicato i criteri di valutazione, previsti al comma 4° dell’art. 2490 c.c. , per la ben diversa ipotesi di liquidazione senza prosecuzione dell’attività. 4 Il motivo, che si ricollega alla precedente censura, è inammissibile in quanto si risolve in una rivisitazione delle valutazioni compiuti dal Tribunale, che recependo gli accertamenti della CTU, ha spiegato le ragioni della preferenza per il metodo misto patrimoniale–reddituale, ritenuto il più idoneo a rispecchiare il valore dell’azienda Cobec, che deteneva una cospicua componente di patrimonio immobiliare e aveva concesso rami d’azienda in affitto a società controllate, così tenendo conto di tutti i fattori emersi, sia patrimoniali che di stima, di beni e contratti ed altresì di prospettive liquidatorie. 4.1 E’ stato, poi, chiarito che, trovandosi la società in liquidazione, non si è «optato per il criterio del valore economico mediante attualizzazione di flussi di cassa prospettici, il cui presupposto è una stima della capacità della società di produrre stabili flussi monetari, accompagnati dalla capacità di produrre utili in un’ottica di continuità di esercizio dell’impresa che renda concretamente prospettabile un flusso di risultati nel futuro, ipotesi non ricorrente nel caso in esame». 5 Il terzo motivo ipotizza ancora violazione dell’art. 132, comma 2°, n.4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n.4, c.p.c. per avere i giudici di secondo grado escluso la stima dei rami d’azienda affittati alla società controllata SES srl mediante capitalizzazione del canone d’affitto affermando, in maniera irriducibilmente contraddittoria, che tale canone non era di mercato ma era stato determinato sulla base di logiche infragruppo, in quanto il prezzo della locazione era stato convenuto quando l’affittuaria era controllata dall’affittante Cobec srl, pur risultando dal testo stesso della sentenza che il canone era stato stabilito quando l’affittuaria era un soggetto non controllato dalla Cobec srl. 6 Il motivo è infondato in quanto la Corte nell’escludere che i «contratti d’affitto a Capri e SES sono utilizzabili ai fini della stima del valore di mercato delle azienda, trattandosi di contrattazione infragruppo che non riflette l’interesse del mercato e di rami d’azienda ritenuti dalla stessa Cobec non performanti», ha voluto evidenziare il fatto che i rami di azienda fossero stati affittati a società partecipate sin dalla stipula del contratto o che lo sarebbero divenute successivamente. 6.1 Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno stimato un affitto infragruppo che, diversamente da quello intervenuto con un terzo estraneo, si innesta in una logica di coordinamento delle società partecipate, con riflessi sui prezzi dei contratti con esse. 7Il quarto motivo oppone violazione dell’art. 132, comma 2°, n.4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1° n.4 c.p.c., per avere la Corte d’Appello accolto in maniera irriducibilmente contraddittoria e manifestamente illogica due diverse valutazioni di uno stesso ramo aziendale, qualificando come “corretti” due procedimenti di valutazione fra loro non compatibili; nonché per aver offerto una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile in merito alla esatta determinazione del valore dell’attivo patrimoniale. 7.1 In particolare la censura si concentra sul ramo di azienda affittato alla controllata SES s.r.l., e lamenta che la Corte, nel calcolare il margine operativo lordo (MOL) dell’affittuaria abbia condiviso il calcolo effettuato dai CTU che hanno ricompreso tra i costi della produzione il canone di affitto di azienda, per un importo di 1.500.000 euro annui dal 2017 al 2020, pur ritenendolo, ad altri fini, inaffidabile, al fine di rappresentare il valore attuale, mentre gli ausiliari del giudice avrebbero dovuto determinare un ipotetico valore futuro.

Così operando la Corte sarebbe incorsa in plurime contraddizionitali rendere la motivazione perplessa: in primo luogo per avere la stessa incluso nel MOL i costi dell’affitto di azienda, pur ritenendoli inattendibili; in secondo luogo, per aver indicato due diversi valori dell’azienda senza operare alcuna scelta; in terzo luogo per avere incomprensibilmente preferito il calcolo elaborato dalla curatela dopo che si era dato atto della impossibilità nel bilancio SES srl di distinguere incontrovertibilmente l’importo del canone di locazione dell’immobile da quello destinato a remunerare la concessione dell’affitto d’azienda. 7.2 Il motivo è infondato, in quanto la Corte avendo utilizzato, per la stima dell’azienda affittata, il MOL quale «indicatore che misura la redditività aziendale e rappresenta la capacità dell’azienda di produrre valore, detratti i costi ivi compreso il prezzo per l’utilizzo dei beni di terzi», non è incorsa in alcuna contraddizione nell’includere, ai fini del calcolo compiuto con l’utilizzo del criterio del valore del margine operativo lordo del ramo di azienda affittata alla controllata SES srl, il costo dell’affitto d’azienda che la SES srl era comunque tenuta a corrispondere, a prescindere che fosse o meno fuori dai valori di mercato ed indipendentemente dall’esclusione del criterio della capitalizzazione del canone per la valutazione del ramo d’azienda. 7.3 Secondo gli accertamenti compiuti dai CTU al canone d’affitto dell’azienda si sommava il prezzo della locazione delle mura; i due valori erano accorpati senza alcuna specificazione, in mancanza della contabilità di dettaglio, non fornita dalla COBEC, nella voce dei costi, sempre diversi tra loro, appostati nei bilanci 2017 - 2018 - 2019-2020. 7.4 Sulla scorta di tale metodologia applicata dai CTU, la Corte ha ritenuto corretto il calcolo del valore del ramo affittato a SES srl pari ad € 434.469,80 e, senza alcuna contraddizione o salto logico, ha «per completezza di indagine», riportato una ulteriore ipotesi di stima elaborata dai CTU, che non teneva del costo dell’affitto d’azienda, “qualora l’eventuale acquirente dovesse sopportare soltanto il costo di locazione delle mura». 8 Il quinto motivo prospetta violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 1 e 5 l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3, c.p.c.; si sostieneche nel procedimento per dichiarazione di fallimento grava sull’istante e non sulla parte resistente l’onere di provare gli elementi integranti il fatto costitutivo, ovvero la qualità di imprenditore commerciale del fallendo e lo stato di insolvenza. 8.1 Si ascrive alla Corte di merito di aver confermato la decisione del Tribunale di Sassari in assenza di elementi certi sullo stato di insolvenza, in quanto la componente del costo delle locazioni immobiliari sarebbe rimasta “oscura” con la conseguenza che il calcolo finale del valore dell’attivo del patrimonio non poteva definirsi certo e detta incertezza si riflette va anche sulla sussistenza o meno dello stato di insolvenza.

Il motivo è inammissibile. 9 E ’ pur vero che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, grava sull'istante l'onere di provare gli elementi integranti il fatto costitutivo, ovvero la qualità di imprenditore commerciale del soggetto da dichiararsi fallito e lo stato di insolvenza; mentre grava sul fallendo la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi, quali la sussistenza delle esclusioni legate al limite dimensionale di fallibilità (cfr. Cass.6835/ 2014 e 12382/2017). 9.1A tali principi, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la Corte si è uniformata laddove, sulla scorta delle approfondite ed esaustive verifiche compiute dai CTU, ha accertato la rilevante differenza tra i valori del passivo e dell’attivo anche prescindendo dallo scorporo del costo della locazione di beni di terzi da quello dell’affitto dei rami aziendali. 9.2 La censura si risolve, nella sostanza, in una critica investente l'accertamento e l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla quaestio facti, per di più deviando dal paradigma di cui al vigente art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (cfr.

Cass., 13 marzo 2018, n. 6035) Conclusivamente il ricorso va rigettato. 10 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corterigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.000, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da part