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Ordinanza — n. 33069/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency's appeal, ruling role extracts suffice for bankruptcy passive admission despite collector's notification requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33069/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against the bankruptcy court's partial rejection of its claim. The lower court had denied full admission of the tax debt, requiring the collector to produce a payment notice rather than just a role extract. The Court reversed this, holding that a role extract alone is sufficient for insinuation, placing the burden on the trustee to contest the debt via standard tax appeal procedures.

Regesto Legislator

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Art. 87, D.P.R. n. 602/1973; Art. 188, D.lgs. n. 33/2025: In bankruptcy proceedings, tax credits may be insinuated by the tax collector based solely on the role extract, with the burden of contestation falling on the trustee to initiate formal tax appeals.

Parole chiave

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bankruptcy passive admission tax credit insinuation role extract sufficiency tax collector obligations trustee contestation burden non-impugnability of role payment notice requirement accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 87, D.P.R. n. 602/1973
33 del 2025), i crediti tributari possono essere insinuati al passivo fallimentare dall’agente della riscossione sulla base dell’estratto di ruolo, ai sensi dell’art. 87, d.P.R.
Art. 188, D.lgs. n. 33/2025
602/1973 (riprodotto nell’art. 188, d.lgs.
Art. 88, D.P.R. n. 602/1973
33/2025), fermo restando che, in caso di contestazione del curatore e di conseguente ammissione con riserva, ai sensi dell’art. 88 d.P.R.
Art. 189, D.lgs. n. 33/2025
(riprodotto nell’art. 189 d.lgs.
Art. 360, c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
art. 33 d.lgs. n. 112/1999
civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.93 e 99 legge fallimentare, art. 33 d.lgs. n. 112/1999, artt.
art. 12 d.P.R. 602/73
46/1999, nonché dell’art. 12 d.P.R. 602/73 1.1 Ricorda l’agenziaricorrente che la tesi del Tribunale si fondava sul fatto che, in forza dei principi di diritto espressi da Cass.
art. 12 D.P.R. n. 602/1973
146 che ha modificato l’art. 12 D.P.R. n. 602/1973.
art. 33 D.lgs. 112/1999
188, d.lgs. 33/2025), fermo restando che, in caso di contestazione del curatore e di conseguente ammissione con riserva, ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32399/2025
Occorre infatti ricordare che è stato recentemente affermato da questa Corte in altro precedente proveniente dalla medesima camera di consiglio (Cass. n. 32399/2025) il seguente principio di diritto: “In tema di accertamento del passivo fallimentare, anche dopo l’introduzione dell’art.
Cass. n. 31560/2022
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3438/2025 r.g. propostoda: ADER -Agenzia delle Entrate Riscossione (c.f. 13756881002), in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587 fax 0696514000 pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12. ricorrente contro FALLIMENTO GM CORPORATION S.R.L. in liquidazione (C.F. 02497010658), con sede legale in Benevento (BN), alla Via Raguzzini, 7, rappresentato e difesodall’Avv. Fabrizio Granata. - controricorrente - avverso il decreto n. 8334/2024 del Tribunale di Benevento, pubblicato in data 17.1.2025; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.11.2025 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1. Con il decreto impugnat o il Tribunale di Benevento - decidendo sull’opposizioneallo stato passivo presentata da ADER -Agenzia delle Entrate Riscossione, nei confronti del FALLIMENTO GM CORPORATION S.R.L. in liquidazione - ha rigettato l’impugnazione, confermando così il diniego di accesso al passivo fallimentare richiesto dall’ente di riscossione nei termini qui di seguito precisati.

2. In data5.3.2024 l’odierna ricorrente aveva, infatti, deposita to istanza di ammissione al passivo del fallimento GM CORPORATION IN LIQUIDAZIONE ex art. 93 l. fall. , per la complessiva somma di € 615.590,22, di cui € 477.202,13 in privilegio e € 138.388,09 in chirografo. Il giudice delegato aveva ammesso solo parzialmente il credito insinuato , ritenendo, in conformità alla proposta del curatore, non sufficientemente provati i crediti tributari, in quanto documentati mediante allegazione del mero estratto di ruolo.

3. Il Tribunale, nella resistenza della curatela fallimentare, ha rilevato ed osservato che: (i) in tema di ammissione al passivo dei crediti di natura tributaria o previdenziale, la giurisprudenza di legittimità aveva più di recente affermato che il mero estratto di ruolo costituivaprova adeguata del credito insinuato; che , tuttavia, a i fini dell'ammissione allo stato passivo del fallimento dei crediti tributari azionatidall'agente della riscossione non era sufficiente depositare, in sede di verifica, il semplice estratto di ruolo, invero neppure impugnabile in ragione del sopravvenuto art. 3 bis D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, e che, pertanto, per converso, condizione imprescindibileera la produzione in giudizio della cartella di pagamento (così richiamando:

Cass.31560/2022); (ii) nell’ambito dei procedimenti di liquidazione e controllo formale della dichiarazione, di cui agli artt. 36 bis e 36 ter del DPR 600/1973, nonché all’art. 54 bis del DPR n 633/1972, il ruolo assolve propriamente alla funzione di atto impositivo, ciò comporta ndo che in questo tipo di procedimenti il ruolo assumenatura recettizia, la quale impone di notificarlo al contribuente mediante l’avviso della cartella di pagamento, con la conseguenza che la previa notifica della cartella risulta propedeutica all’affermazione della pretesa nei confronti del contribuente. 4.Il decreto, pubblicato il 17.1.2025 , è stat o impugnat o da ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cuiil FALLIMENTO GM CORPORATION S.R.L. in liquidazione ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.93 e 99 legge fallimentare, art. 33 d.lgs. n. 112/1999, artt. 87 e 88 d.P.R. n. 602/1973, artt. 17 e 18 d.lgs. n. 46/1999, nonché dell’art. 12 d.P.R. 602/73 1.1 Ricorda l’agenziaricorrente che la tesi del Tribunale si fondava sul fatto che, in forza dei principi di diritto espressi da Cass. n. 31560/2022, ai fini dell’ammissione allo stato passivo di crediti tributari sarebbe indispensabile la produzione in giudizio delle cartelle di pagamento, non risultando sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo soggetto a limiti di impugnazione per effetto della novella di cui all’art. 3-bis d.l. 21.10.2021, n. 146 che ha modificato l’art. 12 D.P.R. n. 602/1973.

Sostiene invece la ricorrente che la decisione sarebbe errata dal momento che i crediti esattoriali, tributari e previdenziali (nonché le somme richieste a titolo di aggio e spese tabellari), sono ammissibili al passivo sulla base del solo estratto di ruolo.Infatti, in base agli artt. 87 e 88 del d.P.R. n. 602 del 1973, all’art. 33 d.lgs. n. 112/1999 e all’art. 19 del D.lgs. 31.12.1992 n. 546, ai fini dell'ammissione al passivo dei crediti tributari (come anche per quelli di natura non tributaria) (art. 33 D.lgs. 112/1999), l'a gente della riscossione sarebbe tenuto a produrre unicamente il ruolo e non anche a notificare preventivamente al debitore o al curatore la cartella esattoriale, con la quale è intimato il pagamento, che è atto prodromico all'esecuzione esattoriale, trattandosi di adempimento non necessario in caso di fallimento del debitore, al quale, ai fini dell'eventuale proposizione del ricorso dinanzi al giudice tributario, supplisce il deposito della domanda di ammissione con il ruolo ad essa allegato.

2. Con il secondo mezzo si deduce vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.)”. 2.1 Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento determina anche l’assorbimento del secondo motivo. Occorre infatti ricordare che è stato recentemente affermato da questa Corte in altro precedente proveniente dalla medesima camera di consiglio (Cass. n. 32399/2025) il seguente principio di diritto: “In tema di accertamento del passivo fallimentare, anche dopo l’introduzione dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 sulla «Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo» (riprodotto nell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 33 del 2025), i crediti tributari possono essere insinuati al passivo fallimentare dall’agente della riscossione sulla base dell’estratto di ruolo, ai sensi dell’art. 87, d.P.R. 602/1973 (riprodotto nell’art. 188, d.lgs. 33/2025), fermo restando che, in caso di contestazione del curatore e di conseguente ammissione con riserva, ai sensi dell’art. 88 d.P.R. cit. (riprodotto nell’art. 189 d.lgs. cit.), è onere della parte interessata attivarsi secondo le regole vigenti stabilite per l’impugnazione della cartella di pagamento (ovvero dell’avviso di accertamento o di addebito ex artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 78 del 2010, conv. con mod. dalla legge l. n. 122 del 2010), in modo da chiedere al giudice delegato lo scioglimento della riserva, una volta che sia inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice tributario, ovvero quando il giudizio sia stato definito con decisione irrevocabile o risulti altrimenti estinto.” Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale a quo per il riesame della vicenda processuale sopra descritta alla luce dei principi qui sopra riaffermati.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso , dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinviala causa per un nuovo esame al Tribunale di Benevento che, in diversa composiz