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Ordinanza — n. 33017/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency's claim in bankruptcy by rejecting tribunal's dismissal based on insufficient role extract evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33017/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court overturned the Tribunal of Messina's decision dismissing the tax agency's claim in the bankruptcy of Ascom Finance. The lower court rejected the claim because the tax collector submitted only an internal tabular list rather than a formal role extract, arguing it lacked the specific data required by law. The Court ruled that the submitted document contained all necessary details to identify the debtor and the debt amount, thereby constituting a valid role extract sufficient to admit the claim without further notification.

Regesto Legislator

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Art. 87 D.P.R. n. 602/1973; Art. 25 D.P.R. n. 602/1973: A role extract submitted by a tax collector to a bankruptcy trustee is valid for admitting claims if it contains all data necessary to identify the taxpayer and the nature and extent of the debt, regardless of whether the original tax notice was formally notified.

Parole chiave

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bankruptcy procedure tax agency claim role extract requirements executory title tax collection rules omissione del contribuente debito di contributi produzione di documenti finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 87 D.P.R. n. 602/1973
Ed infatti, ha osservato il tribunale, “il concessionario, ai sensi dell’art. 87 D.P.R. n. 602/1973, chiede "sulla base del ruolo" l’ammissione al passivo della procedura fallimentare ...”.
Art. 25 D.P.R. n. 602/1973
Art. 1 D.M. n. 321/1999
Con il secondo motivo, le ricorrenti, lamentando la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 6 D.M. n. 321/1999
art. 87 D.P.R. n. 602/1973
Ed infatti, ha osservato il tribunale, “il concessionario, ai sensi dell’art. 87 D.P.R. n. 602/1973, chiede "sulla base del ruolo" l’ammissione al passivo della procedura fallimentare ...”.
art. 112 c.p
art. 132 c.p
Con il secondo motivo, le ricorrenti, lamentando la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art.
art. 156 c.p
602/1973 e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2732 del 2019
1 - CC del 13 novembre 2 02 5 assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, della necessità da parte del concessionario di integrare la prova con altri documenti giustificativi in possesso dell’ente previdenziale (Cass. n. 2732 del 2019;
Cass. n. 37006 del 2022
Cass. n. 12888 del 2015
321/1999 (Cass. n. 12888 del 2015, in motiv.).
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Testo completo

nciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19462-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI, rappresentatee difes e da ll ’ Avvoc atura Generale dello Stato; -ricorrenti - contro FALLIMENTO ASCOM FINANCE SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE; -intimato - avverso il DECRETO N. 4935/2022DEL TRIBUNALE DI MESSINA, depositato il30/ 6/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 / 11 /202 5 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1.1.

Equitalia Sud s.p.a. ha proposto opposizione avverso lo stato passivo del Fallimento Ascom Finance soc. coop. a r.l. in liquidazione, chiedendo di esservi ammessa per la somma complessiva di €. 195.794,83 , oltre interessi, in ragione del contratto di fideiussione con il quale la società poi fallitaaveva Ric. 2022 n. 19462- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 garantito all ’ Agenzia delle entrate il pagamento dei debiti derivanti da cartelle di pagamento emesse nei confronti dei suoi soci. 1.2. Il Fallimento opposto ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto. 1.3.

L’Agenzia delle entrate, chiamata in causa, ha chiesto l’accoglimento delle domande dell’opponente. 1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione. 1.5. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che le cartelle di pagamento contenenti le iscrizioni a ruolo nei confronti della società poi fallita non scaturivano dall ’ omesso versamento di imposte dovute da quest’ultima, ma avevano origine da una polizzafideiussoria concessa da tale società, ha, per quanto ancora importa, ritenuto che la domanda d’ammissione dovesse essere rigettata sul rilievo che non risultavano depositate in giudizio né le cartelle di pagamento,né gli estratti di ruolo invocati a sostegno della stessa. 1.6.

Ed infatti, ha osservato il tribunale, “il concessionario, ai sensi dell’art. 87 D.P.R. n. 602/1973, chiede "sulla base del ruolo" l’ammissione al passivo della procedura fallimentare ...”. 1.7. Nel caso in esame, tuttavia, la Riscossione Sicilia s.p.a. non ha provveduto al deposito degli “ estratti dei ruoli ”, “essendosi la stessa limitata a produrre un mero tabulato ad uso interno, dalla medesima redatto al solo scopo di richiedere l’ammissione al passivo degli importi ivi indicati”. 1.8. Il documento compilato da Riscossione Sicilia s.p.a. ed allegato come “estratto dei ruoli”, infatti, “è espressamente indirizzato alla procedura concorsuale e contiene una mera elencazione di codici tributo relativi a diverse annualità, in totale Ric. 2022 n. 19462- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 carenza di indicazione tanto dell’ente impositore quanto della ragione del credito”. 1.9.

La domandad’ammissione, ha concluso il tribunale, doveva essere, pertanto, rigettata, “non essendovi in atti alcun titolo esecutivo a fondamento della pretesa erariale”. 1.10. L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate- Riscossione, con ricorso notificato il 20/7/2022, hannochiesto, per tremotivi, la cassazione del decreto. 1.11. Il Fallimento è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, l e rico rrent i , lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso il credito azionato dallo stato passivo sul rilievo che non risultavano depositate in giudizio né le cartelle, né gli estratti di ruolo invocati a fondamento dello stesso, omettendo, tuttavia, di considerare che: - la “ questione dell ’ idoneità della prova del credito fornita mediante estratto ruolo”, esaminata dal tribunale nel giudizio d’opposizione allo stato passivo, non era mai stata introdotta né dal curatore del fallimento, né dal giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo, né tantomeno dall’ente di riscossione; - il tribunale, pertanto, giudicando su tale questione, avevaindebitamente “esteso il proprio sindacato”, in violazione dell’art. 112 c.p.c., “oltre i limiti devolutigli dall’ente opponente e circoscritti, invece, alla problematica della mancata ‘valorizzazione’ delle polizze fideiussorie ” ; - la valutazione dell’idoneità della prova del credito era, allora , estranea all’oggetto del contendere. 2.2.

Con il secondo motivo, le ricorrenti, lamentando la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 2, Ric. 2022 n. 19462- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 n. 4 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunaleha escluso il credito azionato dallo stato passivo sul rilievo, espresso con motivazione apparente, che non risultavano depositate in giudizio né le cartelle, né gli estratti di ruolo invocati a fondamento dello stesso, omettendo, tuttavia, di considerare che: -il doc. 5, prodotto in allegato alla domanda d’ammissione al passivo, non era un mero tabulato ad uso interno,trattandosi, co me emerge va dai dati che espone va , di un vero e proprio estratto di ruolo; - l’e stratt o costituisc e una parziale ma fedele riproduzione del ruolo, che, limitatamenteal credito da riscuotere,contiene tutti gli elementi indispensabili ai fini dell’esercizio dell’azione esecutiva, e cioèi dati identificativi del contribuente e dell’ente creditore e quelli necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo. 2.3.

Con il terzo motivo, le ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 87, comma 2°, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma ,n. 3, c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso il credito azionato dallo stato passivo sul rilievo, espresso con motivazione apparente, che non risultavano depositate in giudizio né le cartelle, né gli estratti di ruolo invocati a fondamento dello stesso, omettendo, tuttavia, di considerare che:- l ’ art. 87, comma 2°, del d.P.R. n. 602/1973 prevede che, se il debitore è dichiarato fallito, il concessionario, per conto dell’Agenzia delle entrate, richiede, sulla base del ruolo, l ’ ammissione al passivo della procedura; - al fine dell’ammissione al passivo fallimentare, non occorreva, dunque, il deposito della cartella di pagamento notificata, essendo , di contro,sufficiente l’allegazione dell’estratto di ruolo. 3.1.

Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono fondati, con assorbimento del primo. Ric. 2022 n. 19462- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 3.2. Questa Corteha, in effetti, ripetutamente affermato che: - i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarieper la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. l.fall., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo (Cass.

SU n. 33408 del 2021), senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare (Cass.n. 5063 del 2008; Cass. n. 12019 del 2011, Cass. n. 6520 del 2013; Cass. n. 26296 del 2017; Cass. n. 6846 del 2021) ovvero dell’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010, conv., con modif., in l. n. 122/2010 (Cass. SU n. 33408 del 2021); - l ’ ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dall’art. 87, comma2°, d.P.R. n. 602/1973, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 46/1999, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell’art. 88, comma 2° , del d.P.R. n. 602 cit., allorché sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Cass. n. 6126 del 2014); -l’ ammissione allo stato passivo di crediti , sia previdenziali che tributari, può essere richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, sulla base del sempliceestratto del ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa norma di legge, la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in caso di contestazioni del curatore, per i crediti tributari, di provvedere all’ammissionecon riserva, e per i crediti previdenziali, in quanto Ric. 2022 n. 19462- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, della necessità da parte del concessionario di integrare la prova con altri documenti giustificativi in possesso dell’ente previdenziale (Cass. n. 2732 del 2019;

Cass. n. 37006 del 2022); - l ’estratto di ruolo, infine,per essere considerato tale, “… deve contenere … tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale”, e “tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore”, come stabilito dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 cit. oltre che dagli artt. 1 e 6 del d.m.n. 321/1999 (Cass. n. 12888 del 2015, in motiv.). 3.3.

Il decreto impugnato ha, come visto,ritenuto che: - l’opponente si era limitata a produrre in giudizio “ un mero tabulato ad uso interno, dalla medesima redatto al solo scopo di richiedere l’ammissione al passivo degli importi ivi indicati”; - tale documento, “espressamente indirizzato alla procedura concorsuale”, contenendo “una mera elencazione di codici tributo relativi a diverse annualità, in totale carenza di indicazione tanto dell’ente impositore quanto della ragione del credito”,non era idoneo, pur se denominato come “estratto dei ruoli”,a fondare l’ammissione al passivo delle relative pretese. 3.4.

Il tribunale, tuttavia, così facendo, non ha consideratoil fatto, evidentemente decisivo, che, come emerge dalla sua riproduzione in ricorso, il concessionario aveva prodotto in giudizio un atto (e cioè il doc.

5) che, per i dati ivi esposti (vale a dire “ il numero della cartella, l’importo dovuto, Ric. 2022 n. 19462- Sez. 1 - CC del 13 novembre 2 02 5 l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore”), conteneva senz’altro l’indicazione tanto della “natura”, quanto dell’“entità delle pretese iscritte a ruolo” ed era , quindi, in ipotesi, configurabile, sul piano giuridico,come un vero e proprio estratto di ruolo. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Messina che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo e, per l ’ effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio