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Decreto — n. 32781/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's formal withdrawal accepted by the respondent under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 32781/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the civil appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal, which the respondent accepted. The appellant, Mattacchione Stefania, had filed a recourse against a second-instance judgment, but subsequently submitted a withdrawal that met the statutory requirements of the Code of Civil Procedure. The court ruled that no further proceedings were necessary as the withdrawal satisfied the conditions for case termination under the relevant articles.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A civil appeal is extinguished by a formal withdrawal accepted by the respondent, requiring no further judicial intervention.

Parole chiave

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civil appeal withdrawal CPC articles 390 391 case extinction decree respondent acceptance Cassation procedure ripetibili dell'avvocato assunzione delle spese dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7241/2022 R.G. proposto da: MATTACCHIONE STEFANIA, rappresentata e difesa dall'avvocato LOREDANA DI FOLCO -ricorrente- contro L.C.A. DELLA COOPERATIVA SAN FRANCESCO A.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE FILIPPO GERACI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.370/2022 depositata il 19/01/2022. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 7241/2022 Numero sezionale 917/2025 Numero di raccolta generale 32781/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 Così deciso in Roma, il 15/12/2025 Il Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 7241/2022 Numero sezionale 917/2025 Numero di raccolta generale 32781/2025 Data pubblicazione 16/12/2025