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Ordinanza — n. 32711/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with mandatory electronic filing requirements under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32711/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing was not submitted electronically, violating mandatory procedural rules. The appellant, Immoiniziative s.r.l.s., challenged a lower court's dismissal of their appeal against the Egger family members due to a missing citation renewal. The court ruled that since the appeal was filed via non-telematic means, it failed to meet the strict electronic submission requirements established by law.

Regesto Legislator

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Art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.; Art. 369 c.p.c.: Appeals not filed electronically are declared inadmissible as they violate mandatory procedural rules governing the submission of documents to the Court of Cassation.

Parole chiave

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electronic filing requirement inadmissible appeal Civil Procedure Code non-telematic submission mandatory procedural rule revoca dell'opposizione declinatoria di competenza desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.
«infatti, in base all'art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art.
Art. 369 c.p.c.
c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche (Cass.20 aprile 2023, n.
Art. 380-bis c.p.c.
─ E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis c.p.c.
Art. 96, comma 4, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 380- bis c.p
─ E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 369 c.p
c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche (Cass.20 aprile 2023, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 aprile 2023, n. 10689
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9993 R.G. anno 2024 proposto da: Immoiniziative s.r.l.s., rappresentata e difesa dall’avvocato Walter Zidarich; ricorrente contro Egger Josef, Egger Hannes, Egger Maria, Egger Franziska, Mitterhofer Hermann, Prinoth Hannes, Pedrotti Hugo, intimati avverso la sentenza n. 99/2020 deliberata dalla Corte d'appello di Trieste il 7 febbraio 2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ─ Con la sentenza impugnata, indicata in epigrafe, la Corte di Sez.

I – RG 9993/2024 camera di consiglio 6.11.2025 1 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 9993/2024 Numero sezionale 3812/2025 Numero di raccolta generale 32711/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 appello di Trieste ha dichiarato l’estinzione del giudizio di appello introdotto da Immoiniziative s.r.l.s.: estinzione determinata dalla mancata rinnovazione della citazione di appello nei confronti di uno degli appellati, David Cattacin. 2.

― Il ricorso per cassazione avverso detta pronuncia non è resistito dagli intimati Josef Egger, Hannes Egger, Maria Egger, Franziska Egger, Hermann Mitterhofer, Hannes Prinoth, Hugo Pedrotti. 3. ─ E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis c.p.c. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― La proposta ha il tenore che segue. «[I]l ricorso per cassazione è improcedibile, in quanto non depositato telematicamente;

«infatti, in base all'art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione a decorrere dal 1 gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196-quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche (Cass.20 aprile 2023, n. 10689)». 2.

― Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni. 3. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. 4. ― Nulla è da disporre in punto di spese processuali, stante la mancata resistenza al ricorso; trova però applicazione la statuizione di cui all’art.96, comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.. Sez. I – RG 9993/2024 camera di consiglio 6.11.2025 2 F i r m a t o D a : E N R I C O S C O D I T T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 a f 7 a 4 6 0 6 0 4 5 1 f 4 Numero registro generale 9993/2024 Numero sezionale 3812/2025 Numero di raccolta generale 32711/2025 Data pubblicazione 15/12/2025

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezion