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Ordinanza — n. 32709/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding arbitration nullity and omitted rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32709/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting all three grounds raised by the appellant against a lower court's dismissal of the appeal. The appellant argued for specific violations of arbitration law and omitted rulings but failed to meet the strict requirement of specificity under Article 366 of the Code of Civil Procedure. The court held that the appellant merely asserted the lack of specificity without detailing the specific content of the arbitral award's reasoning, rendering the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 6 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 161 c.p.c.; Art. 829 c.p.c.: An appeal for nullity of an arbitral award must be specific regarding the defect; a general claim of non-specificity without detailing the arbitral award's reasoning is inadmissible.

Parole chiave

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arbitration nullity appeal specificity requirement omitted ruling defect merits vs procedure Code of Civil Procedure validità della clausola arbitrale annullamento del lodo arbitrale assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 366 n. 6 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 161 c.p.c.
Art. 829 c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
articoli 112 c.p
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16930/2019 R.G. proposto da : MAZZEI GEOM. ARMANDO SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO FALZEA -ricorrente- contro CONSORZIO INFRASTRUTTURE S.C.A.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato ALFREDO BIAGINI -controricorrente- contro PORTO DI CASCIOLINO SCARL IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFREDO BIAGINI -controricorrente- nonché contro CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE -intimato- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO ROMA n. 7433/2018 depositata i l 22/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. FATTI DI CAUSA 1. ― Mazzei Geom. Armando S.r.l. ricorre per tre mezzi, nei confronti di Porto di Casciolino S.c.a.r.l. e del Consorio Stabile Infrastrutture, contro la sentenza del 22 novembre 2018, con cui la corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile la sua impugnazione per nullità di un lodo reso tra le parti in accoglimento della domanda di condanna di essa socia all’importo corrispondente ai costi previsti dall’atto costitutivo di società consortile, da addebitare ai soci consorziati in base alle rispettive quote di partecipazione sociale. 2.

― Porto di Casciolino S.c.a.r.l. e del Consorio Stabile Infrastrutture resistono con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2434 bis e 2379 c.c., non compromettibilità in arbitri di questioni attinenti ai bilanci, censurando la sentenza impugnata poiché, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, il motivo di impugnazione per nullità era specifico circa il mancato accoglimento dell’eccezione di sottrazione alla competenza arbitrale della questione pregiudiziale di nullità dei bilanci per violazione di precisione e chiarezza.

Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c., 161, primo comma, c.p.c., 829, primo comma, numero 12, c.p.c., omessa pronuncia, censurando la sentenza impugnata per avere la corte ha escluso che vi fosse stata la denunciata omessa pronuncia da parte del lodo in ordine all’eccezione mirante alla contestazione delle risultanze dei bilanci, senza mettere in discussione la validità della relativa delibera. Il terzo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c., 161, primo comma, c.p.c., 829, primo comma, numero 12, c.p.c., omessa pronuncia, censurando la sentenza impugnata poiché erroneamente la corte aveva ritenuto generico ed attinente al merito il motivo con cui si censurava la mancata pronuncia sull’assenza di criteri certi per la determinazione degli obblighi contributivi. 4.

― Il ricorso è inammissibile in ragione dell’inammissibilità di ciascuno dei tre motivi spiegati. Il primo mezzo è difatti inammissibile: il difetto di specificità dell’appello è stato impugnato senza il rispetto dell’onere di cui all’articolo 366 n. 6 c.p.c., essendosi il ricorrente limitato ad affermare che il motivo era specifico e che aveva richiamato la giurisprudenza non considerata dal lodo; in particolare, avendo affermato la corte che il difetto di specificità discendeva dalla mancata considerazione della motivazione del lodo, non risulta indicato in modo specifico il contenuto di quest’ultimo, in modo da consentire di apprezzare se il requisito della specificità potesse dirsi integrato dal mero richiamo della giurisprudenza citata dalla ricorrente.

Anche il secondo mezzo è inammissibile: la corte non solo ha rilevato che il lodo aveva pronunciato sull’eccezione, ma ha anche affermato che la censura, mirando a dimostrare che la valutazione dell’arbitro non era soddisfacente nel merito, era inammissibile in quanto relativo per l’appunto al merito; tale ratio decidendinon è stata impugnata. È infine inammissibile il terzo mezzo: il ricorrente richiama la ratio decidendi di genericità dell’appello ed inerenza al merito, ma poi non la impugna con una specifica censura, limitandosi alla mera riproposizione dell’omessa pronuncia in questione da parte dell’arbitro. 5.

― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad ognuna di esse, in complessivi € 10.200,00 di cui € 200,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso