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Ordinanza — n. 32628/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses suspension of enforcement proceedings due to lack of antitrust nullity prejudice. The court allows enforcement against the main debtor while suspending only the guarantors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32628/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation rejected the request to suspend enforcement proceedings against the main debtor, ruling that the antitrust nullity claim by guarantors did not create a necessary legal prejudice. The court found that the validity of the guarantee regarding the main debtor's debt was independent of the separate antitrust challenge filed by the guarantors. Consequently, the court ordered the enforcement against the main debtor to proceed while maintaining the suspension only for the guarantors.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; Art. 360 n.3 c.p.c.: The court held that a suspension of enforcement proceedings is not required when the validity of the security against the principal debtor is legally independent of a separate antitrust nullity action brought by the guarantors.

Parole chiave

Generato dall'IA
enforcement suspension antitrust nullity guarantee validity legal prejudice provisional execution competence regulation main debtor liability trasmissione per incompetenza

Disposizioni normative citate

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Art. 295 c.p.c.
― Il ricorso denuncia violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360 n.3 c.p.c.
art. 295 c.p
― Il ricorso denuncia violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass 35661/22
A seguito di regolamento di competenza è stata dichiarata la competenza del tribunale di Enna per l’opposizione al decreto e quella della sezione specializzata di Napoli per la domanda riconvenzionale degli opponenti (Cass 35661/22).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.270/2025 R.G. proposto da : ASCOM FIDI SICILIA SOC COOP PER LA GARANZIA COLLETTIVA FIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato EDOARDO BONASERA -ricorrente- contro F.I.S.L. S.N.C. DI BATTIATO SANTINA E CHIOVETTA LAURA S.N.C., LAURA CHIOVETTA, FILIPPO BATTIATO, PASQUALE BATTIATO, SANTINA BATTIATO, GIUSEPPINA VENEZIA, SEBASTIANO MAGGIO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI PASSAMONTE -controricorrenti- nonché contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO SOC COOP -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ENNA n. 1191/2020 depositata i l 11/12/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. FATTI DI CAUSA 1. ― ASCOM SICILIA soc. coop. ricorre per regolamento di competenza, nei confronti di F.I.S.L. s.n.c. di Battiato Santina e Chiovetta, Maggio Sebastiano, Battiato Santina, Battiato Filippo, Battiato Pasquale, Chiovetta Laura, Venezia Giuseppina, Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto Soc. Coop., contro l’ordinanza dell’11 dicembre 2024 con cui il tribunale di Enna ha così deciso: «dichiara la propria incompetenza funzionale a decidere sulla domanda degli opponenti di accertamento e dichiarazione della “nullità totale delle fideiussioni personali prestate dagli opponenti il 26.03.2009 in favore della Banca Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto a garanzia dell’erogazione del mutuo ipotecario” per contrasto a norme imperative dettate in materia antitrust; rimette le parti innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Imprese funzionalmente competente, assegnando alle parti medesime termine di giorni 90 (novanta) per la riassunzione della causa innanzi ad esso; separa dalla domanda di nullità di cui al punto che precede, le ulteriori domande oggetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo in ordine alle quali resta ferma la competenza del tribunale di Enna quale giudice funzionalmente competente a conoscerne; sospende il processo, stante la pregiudizialità rispetto ad esso della definizione del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli –Sezione Specializzata in materia di Imprese». 2.

― Gli intimati non spiegano difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. ― Il ricorso denuncia violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., per avere il Tribunale di Enna sospeso il processo, ritenendo sussistente la pregiudizialità della decisione della domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni rispetto alla decisione in ordine alle domande spiegate in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dai debitori principali. Secondo la parte ricorrente, il Tribunale di Enna, ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità tra la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni e le domande spiegate dai debitori principali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha illegittimamente sospeso il processo, così violando l’art. 295 c.p.c. 4.

― Il ricorso va accolto. Si versa in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Enna in favore dell’odierna ricorrente che, avendo pagato alla banca, Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto Soc. Coop., il debito della consorziata, F.I.S.L. s.n.c. di Battiato Santina e Chiovetta Laura, e dei suoi fideiussori, debito per il quale aveva prestato alla banca medesima garanzia nella misura del 50%, si era surrogata nel diritto di credito della banca. Nell’opposizione è stata proposta domanda riconvenzionale di nullità antitrust della fideiussione ed è stata chiamata in causa la banca.

A seguito di regolamento di competenza è stata dichiarata la competenza del tribunale di Enna per l’opposizione al decreto e quella della sezione specializzata di Napoli per la domanda riconvenzionale degli opponenti (Cass 35661/22). Riassunto il giudizio, il tribunale di Enna ha declinato la competenza sulla domanda di nullità antitrust della fideiussione in favore della sezione specializzata di Napoli e sospeso ex 295 il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, versante in fase di istanza di provvisoria esecuzione del decreto. Ha dunque proposto regolamento di competenza l’opposta, deducendo che il giudizio doveva essere sospeso solo in relazione ai fideiussori e non anche nei confronti del debitore principale.

Il ricorso è evidentemente fondato, nulla rilevando la questione della validità della fideiussione in relazione alla posizione della debitrice principale, e dunque non sussistendo alcuna relazione di pregiudizialità tra il giudizio destinato a svolgersi dinanzi alla sezione specializzata del tribunale di Napoli e quello avente ad oggetto la pretesa spiegata in via monitoria da ASCOM SICILIA soc. coop.nei confronti della debitrice principale, sicché quanto all’esecuzione provvisoria il giudice pronuncerà nei limiti del rapporto processuale che non è sospeso, e cioè quello con detta debitrice principalepredetta.

Va pertanto cassata l’ordinanza impugnata nella parte della disposta sospensione del giudizio limitatamente al rapporto processuale intercorrente tra ASCOM SICILIA soc. coop. e F.I.S.L. s.n.c. di Battiato Santina e Chiovetta, e gli atti vanno rimessi al tribunale di Enna, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di regolamento. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata nella parte della disposta sospensione del giudizio limitatamente al rapporto processuale intercorrente tra ASCOM SICILIA soc. coop. e F.I.S.L. s.n.c. di Battiato Santina e Chiovetta; dispone la prosecuzione del processo nei confronti della debitrice principale; rimette gli atti anche per le spes