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Ordinanza — n. 32550/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against appellate court ruling on postponement of shareholder loan repayment under Civil Code Art. 2467.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32550/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Aerautodromo Modena s.p.a. against the Bologna Court of Appeal's decision ordering the company to repay €400,000 to shareholder Gianni Longo. The appellant argued that the lower court incorrectly applied Article 2467 of the Civil Code regarding the conditions for postponing loan repayment, claiming the company was insolvent at the time of the loan. The court found this argument unfounded, stating that the appellate court's interpretation of the statutory requirements was consistent with established case law and that the appellant's criticisms were inadmissible as they merely rehearsed facts already decided. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the appellant's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 2467 c.c.; Art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.: The court holds that an appellate court's interpretation of the conditions for postponing a shareholder loan under Art. 2467 c.c. is valid if it aligns with established precedent, and appeals based on factual re-evaluation of these conditions are inadmissible.

Parole chiave

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postponement of loan repayment shareholder loan excessive indebtedness appellate court interpretation inadmissible appeal Civil Code Art. 2467 litigation costs sovraindebitamento di società

Disposizioni normative citate

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Art. 2467 cod. civ.
a) che l a questione inerente alla necessit à di postergazione del rimborso del finanziamento del socio , ai sensi dell’art. 2467 cod.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.: nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt.
Art. 346 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R.
art. 2467 cod. civ
2467 c.c.», deducendo che la Corte territoriale avrebbe pronunciato sulla questione dei presupposti di applicabilità della postergazione ex art. 2467 cod. civ.
artt. 346 c.p
3 e 4 c.p.c.: nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 346 c.p.c., 115 c.p.c.
art. 2467 c.c
con riferimento all’art. 2467 c.c.», deducendo che la Corte territoriale avrebbe pronunciato sulla questione dei presupposti di applicabilità della postergazione ex art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 12994 del 15/05/2019
Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
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Testo completo

o al n. 06058/2021R.G. proposto da: Aerautodromo Modena s.p.a., in persona del l.r.p.t.,rappresentata e difesa dall’avv. Romina Rinaldi, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrent e - Contro Longo Gianni, rappresentato e dife so dall’avv. Anna Agostini, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - Oggetto: s.p.a. imp. del. assembl. AC –4/12/2025 r.g. n. 06058/2021 Cons. est. Paolo Fraulini avversola sentenza della Co rte di appello di Bologna n. 2 0 47 /20 20 , pubblicata il 15 luglio2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. La Aerautodromo Modena s.p.a. ( già Vintage s.p.a. e in prosieguo, breviter: “la società”) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado sul punto del saggio degli interessi, l’ha condannata a pagare a Gianni Longo la somma di euro 400.000,00, a titolo di rimborso finanziamentosoci.

2. Gianni Longo ha resistito con controricorso .

3. La Corte di appello, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato:

a) che l a questione inerente alla necessit à di postergazione del rimborso del finanziamento del socio , ai sensi dell’art. 2467 cod. civ., era infondata, siccome nessuna prova era stata fornita che, al momento della sua erogazione, la società stessa versasse in una condizione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto , ovvero in una situazione in cui era ragionevole effettuare un conferimento , come documentato in atti dal verbale del c.d.a., coevo al prestito per cui è causa, inerente all’emissione di un prestito obbligazionario , ove anche i sindaci davano atto dell’inesistenza di criticità finanziarie e gli amministratori attestavano la solvibilità della società gestita , come documentato dall’avvenuta concessione alla società di un mutuo bancario, non essendovi, quindi , alcuna prova di difficoltà finanziarie rilevanti al momento dellaconcessione del finanziamento per cui causa. r.g. n. 06058/2021 Cons. est. Paolo Fraulini CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta:

a) Primo motivo « 1 . Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.: nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 346 c.p.c., 115 c.p.c. e 112 c.p.c. con riferimento all’art. 2467 c.c.», deducendo che la Corte territoriale avrebbe pronunciato sulla questione dei presupposti di applicabilità della postergazione ex art. 2467 cod. civ. senza avvedersi che la questione dei suoi presupposti - individuati dal Tribunale nella sola insolvenza o stato di liquidazione - era preclusa dalla mancata proposizione di impugnazione su tale parte della sentenza a opera del Longo che, solo in comparsa conclusionale in appello, e dunque tardivamente, aveva riproposto la deduzione inerente alla corretta interpretazione dell’art. 2467 cod. civ., cui tuttavia aveva rinunciato costituendosiin appello.

Il motivo è infondato. Pacifico essendo – tanto che ne dà atto la stessa ricorrente –che oggetto dell’impugnazione da essa stessa proposta in via incidentale in appello era ancora la questione della corretta interpretazione dei presupposti di applicazione alla fattispecie concreta del disposto dell’art. 2467 cod. civ., ne deriva che il giudice di secondo grado , nel fornire per l’appunto l’interpretazionedei presupposti di applicabilità della norm a , non ha affatto violato il principio devolutivo della domanda in appello, né tampoco il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che, come detto, la questione era stata devoluta in appello dalla stessa odierna ricorrente e, quindi, era ancora sicuramentesub iudice. r.g. n. 06058/2021 Cons. est.

Paolo Fraulini Da ultimo, va rilevata l’erroneità della deduzione della ricorrente inerente alla pretesa “rinuncia” alla domanda in fase di appello da parte dell’odierno controricorrente. La rinuncia alla domanda riguarda il petitutm (nella specie s icu ram ent e oggetto di riproposizione in appello), e non le ragioni giuridiche facenti partedella causa petendi che, evidentemente , sono rimesse alla valutazione del giudicante (iura novit curia ); una volta acclarata che la questione dell’applicabilità dell’art. 2467 cod. civ. alla fattispecie era oggetto di cognizione da par t e del giudice di appello, a maggior ragione è infondata ogni pretesa di avvenuta formazione sul punto di un giudicato interno, che vieppiù si riferisce alla mancata impugnazione di capi di domanda e non certo alla prospettazione d elle ragioni giuridiche fondanti il suo preteso accoglimento.

b) Secondo motivo: « 2 . Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2467 c.c.; omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti », deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso una situazione di indebitamento eccessivo al momento dell’erogazione del finanziamento da parte del socio , siccome la società era , invece , all’evidenza sottocapitalizzata rispetto alla realizzazione del proprio oggetto sociale ( costruzione di una autodromo e di tutti gli immobili al suo servizio), sicché il conferimento da parte del socio sarebbe stato ben più ragionevole rispetto al finanziamento, dovendo tenersi presente che il Longo, all’epoca del finanziamento , era anche amministratore della so c ietà, i r rilevanti essendo le assicurazioni dedotte dal verbale del c.d.a. del gennaio 2012, in presenza di r.g. n. 06058/2021 Cons. est.

Paolo Fraulini evidenti squilibri patrimoniali nei saldi netti della società stessa anche al momento dell’ottenimento del mutuo bancario, in epoca di poco successivaal finanziamento. Il motivo è infondato , atteso che l’ interpretazione fornita dalla Corte di appellodei presupposti di applicabilità dell’art. 2467 cod. civ., estesi non solo a situazioni-limite di insolvenza o stato di liquidazione della società finanziata , ma che hanno riguardo anche a situazioni di squilibrio dell’indebitamento netto o a situazioni in cui sarebbe stato necessario un conferimento, è conforme all’interpretazione fornita da questa Corta de lla predetta norma (Sez. 1, Sentenza n. 12994 del 15/05/2019).

Per il resto, la censura è inammissibile , siccome versata totalmente in fatto e tesa, sotto l’ apparente deduzione di una falsa applicazione dell’art. 2467 cod. civ. (mentre dei fatti naturalistici omessi, discussi in lite, e di cui si dia dimostrazione di decisività ai fini del decidere relativi alla dedotta violazione dell’art. 360, n. 5 cod. proc.civ., non v’è traccia nella censura) a indurre questa Corte a rivisitare il materiale probatorio, partitamenteanalizzato dal giudice di appello al fine di escludere la prova nel caso di specie della sussistenzadei citati presupposti applicatividella norma in esame.

2. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). r.g. n. 06058/2021 Cons. est. Paolo Fraulini P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna l a Aerautodromo Modena s.p.a. a rifondere a Longo Gianni l e spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camer