Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares judgment extinguished with no costs imposed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal and the respondent's acceptance. The underlying dispute involved a swap contract nullity claim where the lower court ordered restitution of over 946,000 euros to the bank. Since the appellant voluntarily withdrew the appeal, the court ruled that no procedural costs should be assigned under the relevant civil procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 1, cod. proc. civ.: When a party withdraws a cassation appeal and the opposing party accepts, the judgment is extinguished without the imposition of procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15299/2021R.G. proposto da Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Manuela M. Grassi e Benedetto Gargani -ricorrente - contro Cea s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.Martino Buora e Ilaria Romagnoli -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3105 /20 2 0 , depositata il 27 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025dal Consigliere Paolo Catallozzi;
RILEVATO CHE: -la Intesa Sanpaolo s.p.a. prop on e ricorso per cassazione avverso la Oggetto:estinzione sentenza della Corte di appello di Milano, depositat a il 27 novembre 2020, che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha accertato il credito restitutorio della Cea s.p.a. in euro 946.014,33 , oltre interessi legali dalla data di notificazione dell’atto di citazione al saldo, e condannato quest’ultima alla restituzione in favore della banca della differenza tra quanto percepito e quanto dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado; - la sentenza impugnata ha dato atto che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda della Cea s.p.a. di accertamento della nullità del contratto di swap concluso dalla stessa con la odierna ricorrente e condannato quest’ultima alla restituzione della somma di euro 946.014,33, oltre interessi legali dalla data di ciascun pagamento sino al saldo, nonché la Cea s.p.a. a restituire alla banca la somma di euro 107.978,51, oltre interessi legali dalla data di ciascun pagamento; - ha, quindi, accolto solo parzialmente il gravame della banca relativamente alla decorrenza degli interessi dovuti sul credito restitutorio accertato in favore della Cea s.p.a., individuata nella data di proposizione della domanda giudiziale e non già nelle date di esecuzione dei pagamenti indebiti; -il ricorso è affidato a sei motiv i ; -resiste con controricors o la Cea s.p.a.; -con nota dell’11 novembre 2024 la ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e chied e l’estinzione del giudizio di legittimità , con compensazione delle spese; - con nota del successivo 14 novembre la controricorrente deposita atto di accettazione della rinuncia;
CONSIDERATO CHE: -deve provvedersi in conformità con la richiesta della ricorrente, avuto riguardo alla ritualità della rinuncia e della relativa accettazione, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio; -ai sensi dell’art. 391, ult. comma, cod. proc. civ., nulla va disposto in tema di spese processuali, stante la adesione della controricorrente alla rinuncia; -non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato», atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi, quale quello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr.
Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175); P.Q.M La Corte dichiara il giudizio esti