Cassation court remands case to await related judgment on whether information deficit constitutes liability for prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal by ordering a remand to a new docket pending the resolution of a related case. The lower court ruled in favor of the plaintiffs, finding that the bank's failure to provide a detailed information sheet regarding the bond's maturity date created an information deficit that prevented timely prescription. The Court decided to remand the matter because the specific legal question of whether this informational failure constitutes liability for the passage of time is identical to one already under review in a separate proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2946 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The Court remands the case to a new docket when the same legal issue regarding whether an information deficit constitutes liability for prescription is pending resolution in another proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 763/2025 R.G. proposto da: Poste Italiane s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Agosto e Domenico Febbo; ricorrente contro Augusto Landi e Marianna Zoccoli, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pasquale Pizzuti e Domenico Pizzuti; controricorrenti avverso la sentenza n. 5383/2024 emessa dal Tribunale di Salerno, in funzione di giudice di appello, il 12 novembre 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal consigliere relatore Guido Romano. 1.
─ Augusto Landi e Marianna Zoccoli convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Montercorvino Rovella, le Poste italiane s.p.a. chiedendo il rimborso di un buono fruttifero, emesso in data 20 settembre 2002 dell'importo di € 500,00, recante l’identificativo n. 00000109335710190 e la dicitura «a termine», senza, tuttavia, alcuna indicazione in ordine alle condizioni del rimborso e al termine di fruttuosità. Il Giudice di pace adito, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla parte convenuta, rigettava la domanda, ritenendo prescritto il diritto al rimborso.
Proposto appello, il Tribunale di Salerno, in accoglimento della domanda di Augusto Landi e Marianna Zoccoli, riformava l’impugnata sentenza, rilevando che, mancando sul documento l’indicazione della scadenza (costituente il dies a quo della prescrizione), i sottoscrittori non erano stati posti nelle condizioni di esercitare tempestivamente i loro diritti, poiché al momento della sottoscrizione l’intermediario non aveva provveduto a rimediare in altro modo a tale deficit informativo. Poste italiane s.p.a. ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Augusto Landi e Marianna Zoccoli hanno resistito con controricorso. 2. ─ Èstata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 3. ― Il ricorso per cassazione proposto da Poste Italiane s.p.a. è articolato in quattro motivi. Con il primo motivo si deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 1 del decreto ministeriale del tesoro 19/12/2000 e dell’art. 8 del d.m. 18.4.2002 e dell’art. 2935 cc, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cpc.».
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al d.m. tesoro 19.12.2000, artt.1339, 1175, 1176 cc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc.». Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc.». Infine, con il quarto motivo, Augusto Landi e Marianna Zoccoli deducono la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2935 e 2946 cc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc.». 4.
― Ritiene il Collegio che, per la decisione della controversia, occorre rispondere al quesito se la mancata indicazione, sul buono, della data di scadenza e l’inadempimento di Poste Italiane s.p.a. all’obbligo, sancito dal d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico con la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, ove poi la stessa eccepisca l’intervenuta prescrizione ordinaria decennale del diritto al rimborso, ai sensi dell’articolo 2946 c.c., integri, oppure no, gli estremi della responsabilità nei confronti del sottoscrittore, il quale lamenti che l’estinzione per prescrizione del suo diritto al rimborso dei buoni predetti sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo circa le loro caratteristiche.
Ebbene, in relazione a questi quesiti, questa Sezione ha disposto (cfr., ord. n. 18829 del 10 luglio 2025 nel giudizio iscritto al n. 12321/2024 r.g.) la trattazione in pubblica udienza di altro giudizio, avente ad oggetto le medesime questioni giuridiche. Evidenti ragioni di opportunità consigliano, dunque, di attendere la decisione del menzionato giudizio. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della definizione del giudizio iscritto al n. 12321/2024 r.g. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima S