Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on proposed judgment under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling on the proposed judgment within the statutory 40-day period. The parties were Alea Fashion Industries SRL and Angelo Pisano, with the appellant remaining silent after the court's proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant on the proposed judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6817/2025 R.G. proposto da: ALEA FASHION INDUSTRIES SRL, elettivamente domiciliato in FORLI CORSO DELLA REPUBBLICA 52, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTA GRANDINI che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PISANO ANGELO, elettivamente domiciliato in TORINO VIA SUSA 35, presso lo studio dell’avvocato ANDREA FENOGLIO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MIA CALLEGARI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1862/2024 depositata il 07/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 6817/2025 Numero sezionale 912/2025 Numero di raccolta generale 32408/2025 Data pubblicazione 12/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/11/2025 Mauro Di Marzio Numero registro generale 6817/2025 Numero sezionale 912/2025 Numero di raccolta generale 32408/2025 Data pubblicazione 12/12/2025