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Ordinanza — n. 32397/2025 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of a Supreme Court order regarding litigation costs due to a material error in the beneficiary of the award.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32397/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation authorized an ex officio correction procedure to fix a material error in a prior Supreme Court order concerning litigation costs. The original order incorrectly awarded costs to the bankruptcy estate instead of the State Treasury due to a lack of funds at the time. The court ruled that the statutory requirements for correcting such errors were met, mandating a specific textual amendment to the operative part of the previous decision.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 144 c.p.c.; Art. 133 d.P.R. n. 115/2002: When a judicial decision contains a material error regarding the allocation of litigation costs due to the absence of funds, the court may ex officio order a correction of the operative provisions to align with the correct legal beneficiary.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation ex officio procedure bankruptcy estate funds State Treasury award Cassation correction procedural amendment correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Art. 144 c.p.c.
Art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
Artt. 288 comma 2 cod. proc. civ.
Art. 196-quinquies comma 5 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. 29432/2024
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17716/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 09/09/2025: nel procedimento tra le parti FALLIMENTO NEW COMAT SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CALVO -già ricorrente- contro FILIPPO BRUNO -già intimato- relativamente alla pronuncia ordinanza di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 26889/2020 depositata il 26/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Presidenterelatore MASSIMO FERRO. FATTI DI CAUSA 1.Questa Corte, con ordinanza n. 26889 del 2020, resa su ricorso di cui al procedimento R.G. 32988/2018, ha disposto, in accoglimento dello stesso e decidendo nel merito, la condanna di Filippo Bruno in favore del ricorrente alle spese di lite sia del giudizio di opposizione allo stato passivo che del giudizio di legittimità. 2.Come rilevato nel decreto del Presidente 9 settembre 2025, è stata disposta l’apertura d’ufficio del procedimento di correzione per errore materiale in cui è incorsa la predettaordinanza, nella quale la condanna alle spese, in conformità alla mancanza di fondi della procedura fallimentare, doveva essere ordinata in favore dell’Erario e non della procedura stessa.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Sussistono i presupposti per la correzione dell’errore materiale, segnalato con atto sollecitatorio della parte – procedura fallimentare ed assunto a ragione di apertura d’ufficio del procedimento ex art.391-bis c.p.c., in quanto effettivamente già nel ricorso la ricorrente procedura aveva esposto l’assenza di fondi in capo alla New Comat s.r.l. 2.Va dunque disposta, sussistendone i presupposti, la correzione della parte statuitiva della ordinanza recante la condanna alle spese, prendendo atto che, al momento della decisione, ricorrevano i requisiti di cui all’art.144 e per gli effetti dell’art.133 d.P.R. n. 115 del 2002. 3.Non sussistono i presupposti per una statuizione sulle spese dell’attuale procedimento, già per il suo promuovimento d’ufficio, oltre che per la natura del medesimo, come ricostruita di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U.29432/2024) P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 26889/2020, pubblicata il 26/11/2020,sia così correttoe dunque alle parole “Condanna il Bruno al pagamento, in favore della Curatela le spese processuali” sostituendo le parole “Condanna il Bruno al pagamento, in favore dell’Erario le spese processuali …”, fermo il resto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. Co