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Ordinanza — n. 32314/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court corrects a material error in a civil decree omitting the statement on attorney fee deduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32314/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione ordered the correction of a material error in a civil decree issued by the delegated council on March 12, 2025. The appellant argued that the original text omitted the mandatory pronouncement regarding the deduction of attorney fees, a requirement for accelerated settlement procedures. The court found the omission to be a material error and mandated the amendment to include the phrase 'with deduction in favor of the opposing state attorney' in the operative part of the decree.

Regesto Legislator

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Art. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ.; Art. 196-quinquies, co. 1 cod. proc. civ.: A material error in a judicial or administrative decree omitting a mandatory statutory pronouncement must be corrected to ensure the document reflects the full legal effect of the decision.

Parole chiave

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material error correction omitted pronouncement attorney fee deduction accelerated settlement procedure delegated council decree civil procedure code operative part amendment condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ.
Art. 196-quinquies, co. 1 cod. proc. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti ANALISI CLINICHE VILLA ADRIANA S.R.L, elettivamente domiciliato in ROMA via Vincenzo Ambrosio 4, presso lo studio dell'avvocato BELLOMI ALESSANDRO (BLLLSN55H02H501H) che lo rappresenta e difende -già ricorrente- ASL ROMA 5, elettivamente domiciliato in TIVOLI VIA ACQUARE- GNA 1/15, presso lo studio dell'avvocato VESCIO DI MARTIRANO VALENTINO VINCENZO GIULIO (VSCVNT82S28M208B) che lo rap- presenta e difende -già ricorrente- relativamente aldecreto emesso dal Consigliere delegato 12 marzo 2025 n° 6547.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere LUCIANO VAROTTI. FATTI DI CAUSA La ricorrente indicata in intestazione ha chiesto la correzione dell'errore materiale commesso dal Consigliere delegato nel decreto n° 6547 del 12 marzo 2025, col quale, nel dichiarare l'estinzione del processo a seguito di Proposta di definizione accelerata non op- posta, è stata omessa la pronuncia sulla distrazione delle spese. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Consigliere delegato nell'emettere il decreto 12 marzo 2025 n° 6547 è effettivamente incorso in errore materiale.

Pertanto, nel menzionato provvedimento, nel dispositivo, laddove è scritto “Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed eu- ro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, se do- vuta” si deve invece leggere “Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimbor- so forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, se dovuta, con distrazione in favore del di- fensore antistatario”.

P.Q.M La Corte dispone che nel decreto 12 marzo 2025 n° 6547, nel di- spositivo, laddove è scritto “Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimbor- so forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, se dovuta” si legga invece “Condanna il ri- corrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, se dovuta, con distrazione in fa- vore del difensore antistatario”.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, co