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Ordinanza — n. 32311/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order to award costs to state defender instead of client.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32311/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request for material error correction regarding a previous order that incorrectly assigned litigation costs to the client rather than his state-appointed defender. The court found the error to be a clerical mistake in the text of the prior ruling, as the original request explicitly demanded costs be paid to the defender. Consequently, the order was amended to reflect the correct party entitled to the reimbursement.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288, 391-bis c.p.c.; In proceedings for material error correction, the court must amend the text to match the original request, and no costs are awarded in such administrative-type corrections.

Parole chiave

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material error correction state appointed defender litigation costs allocation clerical mistake remedy Cassation procedure spese di difesa risarcimento per errore giudiziario indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
art. 391 - bis c.p
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., 26/9/2011, n. 19601
Luigi D'Orazio sione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella reda- zione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi" (Cass., 26/9/2011, n. 19601).
Cass., Sez.U., 27/11/2019, n. 31033
Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 29432
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5831/2025r.g. proposto da: AVV. PAOLO LIONETTI,in proprio e quale difensore antistatario di Ric- cardo Jacopone, in forza di procura posta in calce al controricorso,il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al pre- sente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliati in Roma, via Nizza, n. 92 presso lo studio dell'Avv. F. Mastrorosa. -ricorrente- CONTRO AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura -intimata- avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 12 6 /202 5 , depositata il 16/1/2025. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/9/2025 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio 2RG n. 4964/2025 Cons. Est. Luigi D'Orazio RILEVATO CHE:

1. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 12 6/2025, del 16/1/2025, pronunciando sul ricorso presentato dalla AGEA anche nei confronti di Riccardo Jacovone, rigettava il ricorso, condannando la ricorrente a rimborsare le spese di giudizio in favore di Riccardo Jacovone, in luogo del difensore antistatario, Avv. Paolo Lionetti.

2. L'Avv. Paolo Lionetti, in proprio e quale difensore antistatario di Riccardo Iacovone, hapresentato istanza per la correzione di er- rore materiale ex art. 391 - bis c.p.c., in quanto, nel controricorso , aveva espressamente chiesto la «condanna del ricorrente al paga- mento delle spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistata- rio». Pertanto, sarebbe stata erronea l'ordinanza di questa Corte,nella parte in cui ha condannatoil ricorrente al rimborso delle spese pro- cessuali in favore del controricorrente Riccardo Iacovone, invece che in favore del difensore antistatario del controricorrente.

3. E'rimasta intimat a l ' AGEA . CONSIDERATO CHE:

1. L'istanza è fondata. Infatti, il ricorso per cassazione è stato presentato dalla AGEA anche nei confronti di Riccardo Iacovone, che ha proposto controri- corso, con richiesta di pagamento delle spese in favore del difensore antistatario, Avv. Paolo Lionetti. Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di corre- zione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la mani- festazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espres- 3RG n. 4964/2025 Cons. Est.

Luigi D'Orazio sione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella reda- zione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi" (Cass., 26/9/2011, n. 19601). Di recente, questa Corte ha affermato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve rite- nersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può rite- nersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione(Cass., Sez.U., 27/11/2019, n. 31033).

2. Non occorre provvederesulle spese del giudizio. Per questa Corte, a sezioni unite, infatti,nel procedimento di cor- rezione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a inci- dere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'i- potesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica (Cass., Sez.

U, 14/11/2024, n. 29432). P.Q.M Visti gli artt. 287, 288 e 391 - bis c.p.c., procede alla correzione dell'errore materiale contenuto nella ordinanza pronunciat a dalla Corte di cassazionen. 126/2025, depositata il 16 /1/ 20 25 , nel senso che là dove si legge «Condanna la ricorrente a rimborsare in favore 4RG n. 4964/2025 Cons. Est. Luigi D'Orazio di Riccardo Jacovone»deve invece intendersi e ritenersi per scritto «Condanna la ricorrente a rimborsare in favore del difensore antista- tario di Riccardo Jacovone»; Dispone che la Cancelleria provveda per l'annotazione del pre- sente provvedimento sull'originale della ordinanz