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Ordinanza — n. 32299/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a material error in a prior order regarding the deduction of defense costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32299/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a previous order concerning the deduction of defense costs. Sinergie Società Agricola argued the original judgment failed to specify that the awarded expenses should be deducted for the non-statutory lawyers Alberto Mascotto and Diego Signor. The Court acknowledged the omission and ordered the correction of the operative part to explicitly include the deduction for these specific attorneys.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: The Supreme Court may correct material errors in its own judgments to ensure the operative part accurately reflects the intended legal disposition and the rights of the parties.

Parole chiave

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material error correction deduction of defense costs non-statutory lawyers Supreme Court self-correction operative part amendment civile processo avvocati antistatitari omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.c.
Art. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ.
Art. 196-quinquies, comma 5
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti AVEPA AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. MANDREDI 5, presso lo studio dell'avvocato MAZZEO LUCA HEROS (MZZLHR70H08L219U) rappresentato e difeso dagli avvocati ZANLUCCHI FRANCESCO (ZNLFNC67R22L736U), QUARNETI GIACOMO (QRNGCM77L07 E730G), MUNARI TITO (MNRTTI69E13E512O). -già ricorrente - SINERGIE SOCIETA'AGRICOLA DI RECH EMANUELE C SAS, elet- tivamente domiciliato in ROMA VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato SCAFARELLI FEDERICA (SCFFRC70S46F839I) rappresentato e difeso dagli avvocati MASCOTTO ALBERTO (MSC LRT72S07D157W), SIGNOR DIEGO (SGNDGI74L06A471Q) -già r esistente - relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEn. 1403 depositata il 15 gennaio 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere LUCIANO VAROTTI. FATTI DI CAUSA Sinergie società agricola di Rech Emanuele C. s.a.s. (C.F. e P. IVA 03223190269), con sede in Montebelluna (TV) via Dino Buzzati n. 9 ha chiesto la correzione dell ' errore materiale contenuto nell a ordinanza menzionata in intestazione, per mancanza della statuizione sulla distrazione delle spese. RAGIONI DELLA DECISIONE Questa Corte nell'emettere l'ordinanza 15 gennaio 2024 n° 1403 è effettivamente incorsa nell'errore materialesegnalato.

Pertanto, nel menzionato provvedimento, nel dispositivo, laddove è scritto “condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di euro 6.000,000 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge” si deve invece leggere “condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di euro 6.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari Avv.ti Alberto Mascotto e Diego Signor”;

P.Q.M La Corte dispone che nell'ordinanza 15 gennaio 2024 n° 1403, nel dispositivo, laddove è scritto “condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di euro 6.000,000 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge” si legga invece “condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di euro 6.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari Avv.ti Alberto Mascotto e Diego Signor”.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,