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Ordinanza — n. 32294/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares inadmissible appeal regarding civil registration for homeless persons under Law 1228/1995.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32294/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant W.I. filed a summary appeal requesting immediate entry into the civil registry of a specific municipality, arguing he was a homeless person with a free choice of domicile. The court found the appeal inadmissible because the lower court had already ruled on the merits based on the specific criteria of Law 1228/1995. Consequently, the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 2 of Law n. 1228/1995; The civil registry entry for homeless persons cannot be excluded if the applicant indicates a correspondence address and a non-precarious relationship with that location exists, regardless of temporary residence or fictitious addresses.

Parole chiave

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civil registration homeless persons domicile election summary appeal Law 1228/1995 inadmissible appeal correspondence address

Disposizioni normative citate

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Art. 2 of Law n. 1228/1995
(nozione di domicilio).Il ricorrente lamenta l’erroneità della decisione assumendo che si ponein violazione del disposto di cui all’art. 2, comma 3, della legge n.1228/1954, in relazione alla nozione di domicilio di cui all’art.
Art. 700 c.p.c.
Art. 363 c.p.c.
P.Q.MLa Corte di Cassazione- dichiara inammissibile il ricorso e pronuncia il seguente principio didiritto ex art. 363 c.p.c.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
115/2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono ipresupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, sedovuto.Ai sensi dell’art.
Art. 52 of d.lgs. n. 196/2003
13, comma 1 quater, sussistono ipresupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, sedovuto.Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs.
art. 700 c.p
art. 739 c.p
111, settimo comma, Cost., alla luce dellacostante giurisprudenza di legittimità secondo cui il decreto emesso dallaCorte di appello a definizione del giudizio di reclamo ex art. 739 c.p.c.
art. 43 c.c
n.2875/1996).La residenza coincide con la “dimora abituale” del soggetto in un datoluogo, ed è anch'essa connotata dai suddetti requisiti di carattere oggettivoe soggettivo: la residenza della persona ex art. 43 c.c.
art. 2 Cost
(nozione di domicilio).Il ricorrente lamenta l’erroneità della decisione assumendo che si ponein violazione del disposto di cui all’art. 2, comma 3, della legge n.1228/1954, in relazione alla nozione di domicilio di cui all’art.
art. 363 c.p
P.Q.MLa Corte di Cassazione- dichiara inammissibile il ricorso e pronuncia il seguente principio didiritto ex art. 363 c.p.c.

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Testo completo

icorrente-controW.I. rappresentato e difesodall'avvocato LEONARDO D'ALOISO-controricorrente-nonché controMINISTERO DELL'INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.,-intimato-avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BARI n. 1752/2023 depositato il16/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dalConsigliere LAURA TRICOMI.Oscuramento disposto Numero registro generale 21683/2024Numero sezionale 3305/2025Numero di raccolta generale 32294/2025Data pubblicazione 11/12/20251.- Con ricorso ex. art. 700 c.p.c., W.I.chiedeva al Tribunale di Bari di ordinare al Ministero dell’Interno e al Sindacodel Comune di Luogo_1 , quale Ufficiale di Governo responsabile dellatenuta dei registri anagrafici, l’immediata iscrizione di lui ricorrente nelregistro anagrafico della popolazione residente in Luogo_1 nel domiciliodi Luogo_3 , un tempo abitazione familiare.A sostegno di tale pretesa il ricorrente esponeva di essere cittadinosenza fissa dimora; di avere appreso di essere stato cancellato sin dal 2011dall’Anagrafe della Popolazione residente del Comune di Luogo_1 senzache a lui fosse comunicato alcun provvedimento in tal senso presso ildomicilio eletto in Luogo_1 Luogo_3 ; di aver già presentato il21/09/19 istanza di reiscrizione al Comune di Luogo_1 , rimasta priva diriscontro; di aver riproposto detta istanza il 23/02/21; che il Comune inquestione, nonostante avesse accertato che il W.I. , quale personasenza fissa dimora, aveva domicilio e recapito in Luogo_1 alla Luogo_3[...], un tempo abitazione familiare presso l’ex moglie C.Q. loaveva iscritto quale residente in una via fittizia, c.d.

“via dell’Angelo Custoden.63”, individuata dallo stesso Comune per i soggetti senza fissa dimora.Il ricorrente, considerando che la sua condizione anagrafica contrastava conl’istanza di iscrizione e tutte le risultanze istruttorie svolte, chiedeva chefossero apportate le opportune rettifiche all’iscrizione anagrafica eseguita incontrasto con le norme di legge disciplinanti la materia, arrecando gravi edirreparabili pregiudizi ai diritti soggettivi fondamentali della persona;sosteneva che, in base alla legge n. 1228/1954, doveva ritenersi chel’elezione di domicilio fosse una scelta libera ed esclusiva del cittadinorichiedente, con la conseguenza che, nel caso di un soggetto senza fissadimora, non si sarebbe dovuto porre il problema dell’abitualità della dimora,potendo l’interessato liberamente eleggere domicilio in quel luogo in cui,sebbene i continui spostamenti, avrebbe preferito recarsi; che la richiestaOscuramento disposto Numero registro generale 21683/2024Numero sezionale 3305/2025Numero di raccolta generale 32294/2025Data pubblicazione 11/12/2025di iscrizione anagrafica, costituente un diritto soggettivo del cittadino, nonappariva vincolata ad alcuna condizione, altrimenti verrebbe limitata lalibertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale.Concludeva chiedendo che venisse affermato il suo diritto ad essere iscrittoall’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Luogo_1 pressoil domicilio indicato.Si costituiva in giudizio il Comune di Luogo_1 in persona del Sindacoeccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e,nel merito, deducendo l’infondatezza del ricorso; pertanto, ne chiedeva ilrigetto.Non si costituiva il Ministero dell’Interno.Con decreto del 7 dicembre 2023, il Tribunale di Bari, preso atto che ilricorso era stato riqualificato dal Presidente del Tribunale quale“rettificazione di un atto dello stato civile” ai sensi dell’art.95 del d.P.R. n.396/2000, rigettava il ricorso, evidenziando come la domanda delW.I. non poteva trovare accoglimento in quanto, a seguito degliaccertamenti svolti dall’operatore comunale, era emerso il rifiuto della exmoglie di tenerlo presso di sé, in via definitiva, in Luogo_3 .La Corte di appello di Bari con decreto n. 1639 pubblicato il 16.05.2024ha accolto il reclamo proposto da W.I. e, in riforma della primadecisione, ha disposto l’immediata iscrizione del reclamante all’anagrafedella popolazione residente in Luogo_1 nel domicilio di Luogo_3La Corte territoriale ha premesso che l’accoglimento della domanda nonpoteva essere subordinato all’accertamento di una stabile dimora delrichiedente nel Comune e ha rammentato che W.I. aveva precisatonell’istanza di essere “girovago” e di non avere disponibilità di una dimoraabituale, ma di avere la sede principale dei propri affari in Luogo_1 inquanto “sede in cui vivono i propri familiari” e “sede in cui si ha maggiorefacilità di recapito”.

Ha, quindi, affermato che l’esito degli accertamentiespletati a seguito dell’istanza di iscrizione anagrafica ne consentivanoOscuramento disposto Numero registro generale 21683/2024Numero sezionale 3305/2025Numero di raccolta generale 32294/2025Data pubblicazione 11/12/2025l’accoglimento perché L.W. ex moglie dell’istante, residente inLuogo_1 , Luogo_3 – in passato abitazione familiare – avevadichiarato in data 26 febbraio 2021 di accogliere la dichiarazione di domicilioin via provvisoria come recapito. Secondo la Corte barese nessun rilievopoteva attribuirsi alla circostanza che la ex moglie non avesse dichiarato diaccogliere W.I. come “stabile dimorante” nella propria abitazione,non essendo ciò richiesto dalla normativa in merito, ed essendo sufficienteche questa avesse effettivamente accolto anche il solo recapito in viaprovvisoria, con dichiarazione non revocata.Ad ogni modo, ha aggiunto che il Comune di Luogo_1 non avrebbe,comunque, potuto iscrivere l’istante nella via dell’Angelo Custode (fittizia)poiché egli non era nato in detto Comune ed il criterio suppletivo previstodall’art.2 della legge n.1228/1954 stabiliva che l’iscrizione anagrafica delsenza fissa dimora avvenisse presso il Comune di nascita.Il Comune di Luogo_1 in persona del Sindaco p.t. ha proposto ricorsostraordinario per Cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost. chiedendola cassazione del decreto suindicato con un mezzo illustrato con memoria.W.I. ha replicato con controricorso, con cui ha eccepito latardività del ricorso, e ha depositato memoria.Il Ministero dell’Interno, non ritualmente costituito, ha presentatoistanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale.RAGIONI DELLA DECISIONE2.- Il decreto in esame emesso dalla Corte di Appello di Bari è ricorribilein cassazione, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., alla luce dellacostante giurisprudenza di legittimità secondo cui il decreto emesso dallaCorte di appello a definizione del giudizio di reclamo ex art. 739 c.p.c.

èimpugnabile con il ricorso straordinario per cassazione allorché esso incidasu diritti soggettivi con efficacia di giudicato rebus sic stantibus, siccomenon più impugnabile, modificabile o revocabile (cfr. in tema, Cass. Sez. U.n.22423/2023).Oscuramento disposto Numero registro generale 21683/2024Numero sezionale 3305/2025Numero di raccolta generale 32294/2025Data pubblicazione 11/12/2025Come è noto, le controversie in materia di rettifica dei dati personali neiregistri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di dirittosoggettivo, e non di mero interesse legittimo, ad una corretta indicazionedei dati, attesa la natura vincolata della relativa attività amministrativa, ela cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario(Cass.

Sez. U. n.7637/2020; Cass. Sez. U. n. 449/2000).Nel caso in esame si controverte del preteso diritto vantato daW.I. ad essere iscritto all’anagrafe dellapopolazione residente nel Comune di Luogo_1 presso il domicilio da luistesso indicato ai sensi dell’art. 2 della legge n.1228/1954 e la decisione,non altrimenti impugnabile, è ricorribile in cassazione.3.- Tanto premesso, va osservato che ha priorità logico giuridica l’esamedella richiesta di remissione in termini proposta dal ricorrente e l’esamedell’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controricorrente.Il decreto della Corte di appello di Bari n. 1639 venne pubblicato in data16.05.2024 e in pari data comunicato telematicamente alle parti dallaCancelleria; inoltre, a cura del reclamante il decreto venne notificato viap.e.c. in data 20.05.2024 all’avvocato Guglielmo Pezzi, difensore delComune di Luogo_1 ; il ricorso per cassazione venne notificato dalComune di Luogo_1 ai sensi della legge n.53/1994 solo il giorno9.10.2024.In via preliminare, parte ricorrente ha chiesto di essere rimessa intermini ex art.153, secondo co., c.p.c., assumendo che alla data del20.05.2024, il predetto difensore del Comune di Luogo_1 AvvocatoGugliemo Pezzi, dipendente a tempo indeterminato del predetto Ente localeed unica unità operativa con qualifica di avvocato, non si trovava in servizioa causa di un infortunio precedentemente subito ed era stato assente permalattia dal l’11.05.2024 al 25.07.2024: chiedeva, pertanto, di essererimesso in termini.Oscuramento disposto Numero registro generale 21683/2024Numero sezionale 3305/2025Numero di raccolta generale 32294/2025Data pubblicazione 11/12/2025A sua volta il controricorrente ha sollevato l’eccezione di tardivaproposizione del ricorso per cassazione, rimarcando che l’impedimentodedotto non era assoluto, tanto è vero che a seguito della notifica deldecreto della Corte di merito fu avviata una interlocuzione tra i due difensoridelle parti per addivenire alla corresponsione delle spese liquidate con ildecreto.L’istanza di remissione in termini va respinta.Ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 21 gennaio 1994, vigenteratione temporis, la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzodi posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nelrispetto della normativa, anche regolamentare, concernente lasottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Lanotificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo diposta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi(comma 1) e la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nelmomento in cui viene generata la ricevuta di accettazione previstadall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui vienegenerata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codicedi procedura civile (comma 3) ed il messaggio deve indicare nell'oggetto ladizione:

«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994» (comma 4).Nel caso in esame, è fuor di dubbio che la notificazione del decreto acura dell’appellante W.I. in data 20.05.2024 si sia perfezionataritualmente, determinando la decorrenza del termine di impugnazione disessanta giorni previsto dall’art.325, secondo comma, c.p.c.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini dellarimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c., come novellatodalla l. n. 69 del 2009, la valutazione dell'imputabilità dell'impedimento allaOscuramento disposto Numero registro generale 21683/2024Numero sezionale 3305/2025Numero di raccolta generale 32294/2025Data pubblicazione 11/12/2025parte deve effettuarsi con riferimento allo sforzo di diligenza alla stessarichiesto (Cass. n. 30324/2024).

L’istituto della remissione in termini operaanche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede ladimostrazione che la decadenza sia stata determinata in concreto da unacausa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da unfattore estraneo alla loro volontà che presenti il carattere dell'assolutezza(Cass. Sez. U. n. 6431/2025) e non già un'impossibilità relativa, nétantomeno una mera difficoltà (Cass. Sez. U. n. 27773/2020; Cass. n.19384/2023; Cass. n. 27726/2020; Cass. n. 3340/2021) e che abbiacagionato un totale impedimento a svolgere l’attività professionale da partedel difensore (Cass. n.7019/2022).

Detta causa non è integrata ovel'impedimento riguardi la patologia del rapporto interno tra la parte e ilproprio difensore (Cass. n. 25228/2023).Si è, inoltre, affermato che lo stato di malattia del difensore costituito èidoneo a dimostrare che la decadenza sia stata determinata da una causanon imputabile quando si sia manifestato mediante un malessereimprovviso ed imprevedibile che abbia determinato untotale impedimento a svolgere tempestivamente l'attività professionale(Cass. n. 21304/2019).Ritiene il Collegio che l’istanza di rimessione in termini non possa essereaccolta perché, nel caso di specie, la causa non imputabile non è integratain quanto l'impedimento riguarda la patologia del rapporto interno tra laparte e il proprio difensore.Infatti, le due circostanze dedotte, la prima riguardante lo stato dimalattia del difensore costituito e la seconda l’organizzazione in formaunipersonale dell’ufficio legale del Comune di Luogo_1 costituisconoimpedimenti al più riconducibili alla patologia del rapporto intercorso tra laparte e il professionista incaricato, ma non costituiscono causa nonimputabile alla parte e riferibile ad un evento che presenti il caratteredell’imprevedibilità e dell’assolutezza e non della mera difficoltà.Oscuramento disposto Numero registro generale 21683/2024Numero sezionale 3305/2025Numero di raccolta generale 32294/2025Data pubblicazione 11/12/2025Quanto allo stato di salute del difensore, va osservato che l’infortuniooccorsogli si era verificato circa nove giorni prima della esecuzione dellanotificazione a mezzo PEC (20.05.2024), di guisa che la circostanza dedottanon assume sotto alcun profilo il carattere dell’imprevedibilità edell’assolutezza rispetto al momento, ampiamente successivo, in cui venneeseguita la notificazione, considerato che l’arco temporale intercorso, unavolta acquisita consapevolezza del prolungarsi dei tempi di cura edell’assenza dal servizio per malattia, non era incompatibile con l’adozionedi misure organizzative atte a garantire l’assolvimento del mandato.Quanto all’organizzazione unipersonale dell’ufficio legale, va rimarcatoche la parte in causa, Comune di Luogo_1 avendo avuto diretta edimmediata conoscenza del verificarsi dell’infortunio del difensore,dipendente a tempo indeterminato del predetto Ente locale, e delprolungarsi dell’assenza per malattia temporaneamente ostativa allosvolgimento dell’attività lavorativa in qualità di dipendente (fol.5, ric.),nonché del carattere unipersonale dell’ufficio, non può invocare la mancataadozione di misure organizzative - che era suo onere ed interesse adottare- atte ad assicurare lo svolgimento dell’attività difensionale anche in unacircostanza come quella dedotta, di cui aveva avuto piena e tempestivaconoscenza.4.- Pur affermata la tardività del ricorso, la Corte ritiene che la questionesia di particolare importanza e renda necessaria l’enunciazione del principiodi diritto d’ufficio nell’interesse della legge ai sensi dell’art.363 c.p.c. (Cass.n. 4845/2025).La questione proposta presenta invero rilievo nomofilattico in merito aldiritto della persona priva di fissa dimora ad essere iscritta all’anagrafe dellapopolazione residente di un Comune nel domicilio individuatodall’interessato.Oscuramento disposto Numero registro generale 21683/2024Numero sezionale 3305/2025Numero di raccolta generale 32294/2025Data pubblicazione 11/12/20255.- Con l’unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1 e 2 della legge n.1228/54 in relazione all’art. 43, primo comma,c.c. (nozione di domicilio).Il ricorrente lamenta l’erroneità della decisione assumendo che si ponein violazione del disposto di cui all’art. 2, comma 3, della legge n.1228/1954, in relazione alla nozione di domicilio di cui all’art. 43, primo comma,c.c. perché, secondo quanto deciso con il provvedimento impugnato,l’iscrizione anagrafica è stata disposta, non già nel luogo del domicilioproprio della persona senza fissa dimora, ma presso un preteso “recapito”,in violazione della normativa richiamata.

Sostiene che nemmeno la deliberapoteva indurre a ritenere esatta questa applicazione, perché il termine“recapito” era stato utilizzato solo nella parte motiva della delibera, mentrela parte dispositiva non contiene alcun riferimento al “recapito”, ma solo edesclusivamente ad un “domicilio reale” presso il quale andavano espletati«gli accertamenti atti a stabilire l’effettiva esistenza del domicilio» (doc. k,fasc. primo grado Comune Luogo_1 ).Insiste nel rimarcare, a sostegno della sua tesi, la differenza tra ildomicilio ed il recapito, posto che il recapito è l’indirizzo indicato al merofine di consegna della corrispondenza postale o di altri oggetti spediti oinviati a qualcuno, mentre il domicilio, quale presupposto necessario,richiesto dalla legge n.1228/1954, è, ai sensi dell’art. 43, primo comma,c.c., non il semplice indirizzo a cui recapitare la corrispondenza postale, ma«il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari edinteressi».Deduce che non è condivisibile «la decisione impugnata della Corte diAppello di Bari che ha ritenuto sufficiente, ai fini della iscrizione delW.I. nell’anagrafe della popolazioneresidente nel Comune di Luogo_1 , un “recapito” in via provvisoria, qualel’ex abitazione familiare di Luogo_3 in Luogo_1 sì comeOscuramento disposto Numero registro generale 21683/2024Numero sezionale 3305/2025Numero di raccolta generale 32294/2025Data pubblicazione 11/12/2025espressamente dichiarato dalla L.W. , ex moglie del W.I. ,al messo notificatore del Comune di Luogo_1 , G.M. , in data26.02.2021, e da quest’ultimo annotato in calce alla “Dichiarazione didomicilio ai fini dell’iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora” (cfr.documento contrassegnato dalla lettera e, agli atti del fascicolo di parte diprimo grado del Comune di Luogo_1 ).» (fol. 12 ric.).Sostiene che il domicilio indicato dovrebbe possedere, all’esterno, ilcarattere di una relativa stabilità, non potendosi consentire l’iscrizioneall’anagrafe della popolazione residente del Comune di Luogo_1 sullabase della indicazione di un domicilio (o meglio, recapito) dichiaratoespressamente provvisorio e, quindi, potenzialmente, inefficace da unmomento all’altro per mero volere della ex moglie.6.- La censura non merita condivisione perché si fonda su un’errataesegesi sotto il profilo letterale e sistematico che non tiene conto delcomplessivo quadro normativo in cui si colloca la specifica questione; insintesi, incontestata la qualità di “persona senza fissa dimora” dell’originarioricorrente, si discute di quale accezione debba avere la locuzione “domicilio”riferita a questa specifica categoria di persone ai fini dell’iscrizioneall’anagrafe della popolazione residente.7.- Il quadro normativo e giurisprudenziale.7.1.- Ai sensi dell’art. 43 c.c. «Il domicilio di una persona è nel luogo incui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi» e «Laresidenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale».Il domicilio è situato nel luogo ove la persona ha stabilito la sedeprincipale dei suoi affari e interessi e consta di due elementi: quellooggettivo, in riferimento ai rapporti economici, morali, sociali e familiari;quello soggettivo, derivante dall'intenzione del soggetto stesso di fissare inun determinato luogo il centro dei propri affari o interessi.Come questa Corte ha già affermato, la locuzione “domicilio” individuail luogo ove la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari eOscuramento disposto Numero registro generale 21683/2024Numero sezionale 3305/2025Numero di raccolta generale 32294/2025Data pubblicazione 11/12/2025interessi, sicché riguarda la generalità dei rapporti del soggetto, non soloeconomici, ma anche morali, sociali e familiari, prescindendosi dalla dimorao dalla presenza effettiva, ad ha un contenuto particolarmente ampio(Cass.n.18560/2013;

Cass. n. 21370/2011; Cass. n. 7750/1999; Cass. n.2875/1996).La residenza coincide con la “dimora abituale” del soggetto in un datoluogo, ed è anch'essa connotata dai suddetti requisiti di carattere oggettivoe soggettivo: la residenza della persona ex art. 43 c.c. è determinatadall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzatadalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall'intenzione di abitarviin modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento dellenormali relazioni sociali, familiari ed affettive (Cass. n. 8982/2023).

Lanozione di residenza si caratterizza per la permanenza nel luogo presceltoper un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamenteprevalente sotto un profilo quantitativo, di guisa che la stabile permanenzasussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori delComune di residenza, purché torni presso la propria abitazioneabitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni esempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali(Cass. n. 3841/2021). La residenza può quindi essere diversa dal luogoeletto quale domicilio, come sovente capita (es. lavoratoriautonomi/professionisti) ove come domicilio venga scelto lo studioprofessionale, mantenendo la residenza presso la casa familiare.La mera dimora, invece, coincide con il luogo in cui la persona abita opermane, in un dato momento ed in modo non abituale.Dimora, residenza e domicilio, quali criteri di collegamento tra personee luoghi, attengono in sé all’esplicazione dei diritti fondamentali dellapersona e per tale ragione l’art.43 c.c. va letto in stretta interrelazione conl’art.14 della Costituzione che sancisce il principio di inviolabilità deldomicilio e con l’art.8, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia deiOscuramento disposto Numero registro generale 21683/2024Numero sezionale 3305/2025Numero di raccolta generale 32294/2025Data pubblicazione 11/12/2025diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che afferma il diritto di ognipersona al rispetto «della sua vita privata e familiare, del suo domicilio edella sua corrispondenza».In proposito, giova rammentare che la Corte costituzionale, con lasentenza n.252 del 1983, ha riconosciuto l’abitazione come un beneprimario per l’individuo, che va adeguatamente e concretamente tutelatodalla legge e ciò senza dubbio avviene con il riconoscimento del diritto allaresidenza.Il diritto a risiedere in un determinato luogo è stato qualificato comediritto soggettivo pieno dalla dottrina e dalla giurisprudenza, attraverso ilquale si esplicano anche gli altri diritti fondamentali della persona.

Esso siconfigura alla presenza di due elementi: uno oggettivo e uno soggettivo.Sotto il primo profilo, rileva l’effettiva permanenza fisica del soggetto in undeterminato luogo; dal punto di vista soggettivo, invece, dirimente è lavolontà di permanenza, desumibile anche da fatti concludenti.7.2.- L’iscrizione anagrafica si fonda in primis sul diritto a risiedere in undeterminato luogo.La specifica disciplina anagrafica è dettata dalla legge 24 dicembre 1954n.1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), comesucc. mod., e dal successivo regolamento di esecuzione costituito dal d.P.R.30 maggio 1989 n.223 (Approvazione del nuovo regolamento anagraficodella popolazione residente) e risulta funzionale all’esercizio dell’insieme deidiritti e dei doveri politici, civili e sociali che la persona può esercitareproprio in ragione della relazione qualificata con un determinato luogo.L’art.1 della legge n.1228/1954 stabilisce che l’anagrafe dellapopolazione residente deve essere tenuta in ogni Comune e che«Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizionirelative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hannofissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle personeOscuramento disposto Numero registro generale 21683/2024Numero sezionale 3305/2025Numero di raccolta generale 32294/2025Data pubblicazione 11/12/2025senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, inconformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.» (co. 3).L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematicadell'insieme delle posizioni così individuate e, ai sensi dell’art.2 della legge24 dicembre 1954 n.1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazioneresidente), ognuno ha l’obbligo di richiedere «l’iscrizione nell'anagrafe delcomune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinantimutazione di posizioni anagrafiche» (co. 1).

In presenza dei presupposti,l’iscrizione anagrafica è qualificabile come attività vincolata (Cons. Stato,III, n.2546/2023).Secondo la Corte costituzionale (sentenza n.186 del 2020), «i modernisistemi di anagrafe trovano fondamento proprio in un’esigenza diregistrazione amministrativa della popolazione residente. Tale registrazionedella situazione effettiva dei residenti nel territorio comunale costituisce ilpresupposto necessario per l’adeguato esercizio di tutte le funzioni affidatealla pubblica amministrazione, da quelle di sicurezza e ordine pubblico,appunto, a quelle sanitarie, da quelle di regolazione e controllo degliinsediamenti abitativi all’erogazione di servizi pubblici, e via dicendo».La residenza è, quindi, anche uno strumento di governo del territorio edi tutela della pubblica sicurezza in quanto permette alle autorità di pubblicasicurezza di individuare i soggetti iscritti anagraficamente;contemporaneamente è uno strumento di garanzia per l’accesso delsoggetto ai servizi che sono espressione di diritti fondamentali (iscrizione alservizio sanitario e assistenziale territoriale, iscrizione nelle liste elettorali,accesso al gratuito patrocinio, iscrizione nelle liste di collocamento, accessoalla istruzione pubblica, etc.).L’estensione della registrazione anagrafica alle persone senza fissadimora costituì una innovazione voluta proprio dal legislatore del 1954, cheritenne di modularla attraverso la diversa locuzione “domicilio”.Oscuramento disposto Numero registro generale 21683/2024Numero sezionale 3305/2025Numero di raccolta generale 32294/2025Data pubblicazione 11/12/2025Le persone senza fissa dimora possono appartenere a categorie diversee, spesso, a causa di eventi biografici sfavorevoli sono persone che sitrovano in condizioni di povertà estrema e di grave marginalità sociale,condizioni che possono determinare la presenza contemporanea di bisognie problematiche molteplici, che investono l’intera sfera della persona e dellesue relazioni familiari e sociali.

In considerazione di ciò le persone senzafissa dimora sono destinatarie di servizi specifici (ad. es. pronta accoglienza,interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimentosociale) di supporto, attuati attraverso la predisposizione di una rete diintervento che può vedere la partecipazione degli enti locali, delleorganizzazioni di volontariato e degli organismi non lucrativi di utilità socialenonché delle IPAB di pubblica e privata (cfr. art. 28, legge 8 novembre 2000,n.328; “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta inItalia” oggetto di apposito accordo tra il Governo, le Regioni, le ProvinceAutonome e le Autonomie locali il 5 novembre 2015.).Anche per le persone senza fissa dimora l'iscrizione anagrafica e ilcollegamento territoriale qualificato che ne discende è presuppostodell'identificazione di sé stessi, anche e soprattutto mediante lo sviluppo diun senso di appartenenza con la comunità locale presso cui si decide difissare la propria stabile dimora.

Senso di appartenenza che, dunque, èprodromico all'inserimento dell'individuo nella società al cui interno puòavere pieno e libero svolgimento della propria personalità, comericonosciuto dall'art. 2 Cost.L’iscrizione anagrafica è, inoltre, la porta di accesso a ogni diritto,servizio e prestazione pubblica sul territorio nazionale e ciò ancor più rilevaper le persone senza fissa dimora che possono trovarsi, per tale personalecondizione, nella impossibilità di esigerli.Nella sua formulazione originaria, l’art.2 della legge n.1228/1954stabiliva che «Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che nonOscuramento disposto Numero registro generale 21683/2024Numero sezionale 3305/2025Numero di raccolta generale 32294/2025Data pubblicazione 11/12/2025ha fissa dimora si considera residente nei Comune ove ha il domicilio, e inmancanza di questo, nei Comune di nascita.» (co.3).A seguito della modifica apportata con la legge 15 luglio 2009, n.94,art.3, co.38, l’art.2 oggi precisa che «Ai fini dell’obbligo di cui al primocomma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nelComune dove ha stabilito il proprio domicilio.

La persona stessa, almomento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafegli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilirel’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si consideraresidente nel Comune di nascita.» (co.

3) ed è stato istituito un appositoregistro nazionale per le persone che non hanno fissa dimora (co.4), poiPer le persone definite “senza fissa dimora” è, dunque, rimasto fermo ilcriterio di collegamento anagrafico con il domicilio volontariamentedesignato dall’istante, destinato ad avere valore legale, con la precisazioneche deve sussistere una concreta e verificabile relazione tra l’istante ed illuogo indicato ai fini anagrafici. In sintesi, le persone senza fissa dimorahanno diritto all’iscrizione anagrafica e hanno facoltà di individuareliberamente il proprio domicilio, salvo il positivo superamento dei necessariaccertamenti: solo in via residuale, può trovare applicazione il criteriosuppletivo dell’iscrizione nel Comune di nascita.L’ISTAT, nel documento “Anagrafe della popolazione”, serie B), n.29,edizione 1992, elaborato a illustrazione della legge n.1228/1956 e delregolamento di attuazione (“avvertenze e note illustrative”), ha sottolineatoche per le persone prive di fissa dimora «si è adottato il criterio delleiscrizioni anagrafica nel Comune di domicilio.

Infatti il domicilio, e cioè illuogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei tuoi affari einteressi, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora undeterminato comune; inoltre l'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilioviene incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora,Oscuramento disposto Numero registro generale 21683/2024Numero sezionale 3305/2025Numero di raccolta generale 32294/2025Data pubblicazione 11/12/2025conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel Comune chepossa essere considerato - nei continui spostamenti dipendenti dalla naturadella sua attività professionale -come quello dove più frequentemente eglifa capo, ovvero ha dei parenti o un centro di affari o rappresentante oaddirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile perottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti» (fol.41).

Sempre l’ISTATha aggiunto che «Se il senza fissa dimora non ha un recapito o un vero eproprio domicilio (sede principale dei suoi affari) nel Comune ma eleggedomicilio al solo fine di chiedere ed ottenere l’iscrizione anagrafica, comesuo diritto, (...) in analogia al Censimento, che prescrive l’istituzione in ogniComune di una sezione speciale “non territoriale” nella quale vengonoelencati e censiti come residenti tutti i “senza tetto”, si ravvisa la necessitàche anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente nonesistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall’ufficiale dianagrafe.

In questa via verranno iscritti (...) sia i “senza tetto”, sia i “senzafissa dimora” che eleggono domicilio nel Comune ma che in realtà nonhanno un vero e proprio recapito nel Comune» (fol.45).Non è senza significato che, già nel documento ISTAT sia chiaramenteipotizzato che il domicilio della persona senza fissa dimora possa essereindividuato anche solo come “recapito” e si dia massimo rilievo alla sceltavolontaria, mentre costituisce ipotesi eccezionale e residuale la iscrizioneanagrafica presso un domicilio fittizio collocato in una via territorialmentenon esistente – come avvenuto nel caso in esame in cui in Comune haiscritto il richiedente alla (non esistente) via dell’Angelo Custode – ,trattandosi di un “non luogo” giuridico e sociale che appare sicuramentecome un limite alla libera e dignitosa crescita della personalità e chedifficilmente può ritenersi compatibile con l'impegno alla solidarietà versogli ultimi.Va ricordato, infine, che la temporaneità della permanenza sul territorionazionale non è stata ritenuta decisiva dalla Corte Costituzionale ai finiOscuramento disposto Numero registro generale 21683/2024Numero sezionale 3305/2025Numero di raccolta generale 32294/2025Data pubblicazione 11/12/2025dell’esclusione del diritto alla registrazione anagrafica (Corte Cost. n. 186del 2020) in presenza di significative circostanze atte a dimostrare lasussistenza di una relazione non precaria tra l’istante ed il luogo per il qualeera stata presentata richiesta di iscrizione anagrafica.8.- Tanto premesso, la questione di diritto va risolta in termini bendiversi da quelli auspicati dal ricorrente Comune, senza che alcun rilievopossa essere mosso alla decisione impugnata.La disciplina ripercorsa evidenzia, innanzi tutto, come la declinazionedella locuzione “domicilio”, attorno alla quale ruota il diritto della personasenza fissa dimora a conseguire l’iscrizione anagrafica, debba essere svoltain termini coerenti e compatibili con le peculiarità delle condizioni di vita delrichiedente e con la finalità perseguita volta a consentire l’effettivo accessoai diritti ed ai servizi ad esso garantiti e non già a soddisfare esigenze diordine meramente formale.In tal senso, la ampia definizione di “domicilio” accolta dallagiurisprudenza di legittimità - inteso come centro principale degli affari einteressi che riguarda la generalità dei rapporti del soggetto, non soloeconomici, ma anche morali, sociali e familiari - certamente ricomprendeanche la nozione di “recapito”, quale luogo ove poter riceverecorrispondenza, comunicazioni ed informazioni relative ai rapportiintrapresi.Ebbene, nel caso di persona senza fissa dimora, tenuto conto dellaestrema rarefazione dei rapporti sociali e dell’assenza di una stabilepresenza in un luogo territorialmente definito, ai fini anagrafici anche la solaindicazione di un luogo destinato a “recapito” può essere sufficiente adindividuare il domicilio, in quanto, diversamente opinando si rischierebbe divanificare, in una eterogenesi dei fini, le finalità perseguite con l’iscrizioneanagrafica, in particolare di quelle volte a promuovere l’assistenza ed ilcontrasto a forme di grave emarginazione.Oscuramento disposto Numero registro generale 21683/2024Numero sezionale 3305/2025Numero di raccolta generale 32294/2025Data pubblicazione 11/12/2025Affinché l’iscrizione anagrafica possa assolvere la sua funzione,l’iscrizione della persona senza fissa dimora deve essere rappresentativa diuna relazione effettiva tra l’istante ed il luogo prescelto come “recapito” perricevere corrispondenza, comunicazioni ed informazioni relative ai rapportiintrapresi, come avvenuto nel caso di specie.Invero, il domicilio inteso come luogo deputato al recapito puòsoddisfare i criteri stabiliti dall’art.2 della legge n.1228/1995 ove il luogoindicato dalla persona senza fissa dimora sia a lui riferibile, in quanto in talcaso appaiono soddisfatte le esigenze di effettività e di certezza in unquadro di rapporti e relazioni che trova piena rispondenza in quantoprospettato dall’istante a prescindere dal grado di stabilità della suapermanenza in loco; ciò non comporta nemmeno sacrifici pregiudizievoli allaparte che si sia dichiarata disponibile a consentire, in questi termini,l’iscrizione anagrafica presso la propria residenza.Nel caso in esame, come accertato dalla Corte territoriale, la ex moglieaveva dichiarato la disponibilità provvisoria a consentire il recapito pressola propria abitazione, ex casa familiare, di quanto riguardante il richiedente,e tanto era sufficiente, senza che potesse assumere rilievo l’argomento dellatemporaneità della domiciliazione, meramente ipotetica in assenza di unarevoca della volontà da parte della ex moglie.9.- In conclusione, dichiarata l’inammissibilità del ricorso deve essereformulato il seguente principio di diritto nell’interesse della legge ex art.363, terzo comma, c.p.c.:

«Ai sensi dell’art.2 della legge n.1228/1995,l’iscrizione all’anagrafe dei residenti in Italia delle persone senza fissadimora, non può essere esclusa qualora il richiedente abbia indicato come“domicilio” un recapito per ricevere corrispondenza, comunicazioni edinformazioni relative ai rapporti intrapresi dallo stesso e gli accertamenticompiuti abbiano dimostrato l’effettiva sussistenza di una relazione nonprecaria tra l’istante ed il luogo per il quale era stata presentata richiesta diiscrizione anagrafica, senza che la temporaneità della domiciliazione cosìOscuramento disposto Numero registro generale 21683/2024Numero sezionale 3305/2025Numero di raccolta generale 32294/2025Data pubblicazione 11/12/2025formulata possa giustificare il diniego di iscrizione anagrafica nel luogoindicato dall’istante o la sua iscrizione formale ad un indirizzo fittizio.».Le spese processuali seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo in favore della parte controricorrente costituitasi.Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono ipresupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, sedovuto.Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n.196/2003, in caso di diffusione dellapresente ordinanza si dispone che siano omesse le generalità di tutte lepersone menzionate nell’ordinanza.

P.Q.MLa Corte di Cassazione- dichiara inammissibile il ricorso e pronuncia il seguente principio didiritto ex art. 363 c.p.c. nell’interesse della legge: «Ai sensi dell’art.2 dellalegge n.1228/1995, l’iscrizione all’anagrafe dei residenti in Italia dellepersone senza fissa dimora, non può essere esclusa qualora il richiedenteabbia indicato come “domicilio” un recapito per ricevere corrispondenza,comunicazioni ed informazioni relative ai rapporti intrapresi dallo stesso egli accertamenti compiuti abbiano dimostrato l’effettiva sussistenza di unarelazione non precaria tra l’istante ed il luogo per il quale era statapresentata richiesta di iscrizione anagrafica, senza che la temporaneità delladomiciliazione così formulata possa giustificare il diniego di iscrizioneanagrafica nel luogo indicato dall’istante o la sua iscrizione formale ad unindirizzo fittizio.»;- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio cheliquida in euro 3.000.00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generaliliquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, infavore della parte controricorrente costituita;Oscuramento disposto Numero registro generale 21683/2024Numero sezionale 3305/2025Numero di raccolta generale 32294/2025Data pubblicazione 11/12/2025- ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della partericorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellorelativo al ricorso, se dovuto;- ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n.196/2003, in caso di diffusione dellapresente ordinanza si dispone che siano omesse le generalità di tutte lepersone menzionate nell’ordinanza.Così deciso in Roma, in data 7 ottobre 2025.Il PresidenteAlberto Giusti