Court dismisses ex officio jurisdiction regulation when defendant lacks mandatory subject matter or territorial competence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared inadmissible the ex officio jurisdiction regulation proposed by the Brescia court regarding a succession dispute involving simulated corporate asset transfers. The defendant argued that the specialized Brescia court should handle the simulation claims, while the plaintiff sought Bergamo's jurisdiction for inheritance matters. The court ruled that ex officio regulations are only valid when the second court lacks mandatory competence, not merely when it incorrectly identifies derogable territorial jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45 c.p.c.; The ex officio jurisdiction regulation is inadmissible if the second court lacks mandatory subject matter or territorial competence, as it cannot correct errors regarding derogable territorial jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudiziorubricato al n. 20959 R.G. anno 2024 tra : La Ferla Mario, rappresentato e difeso dall’avvocato Christian Ponti; La Ferla Concetto, La Ferla Emanuele Giovanni, La Ferla Davide, La Ferla Davide, La Ferla Dario, Vamvas La Ferla Serena Sofia, Chavez Laura Segura, La Ferla Roberto; nonché Sorveglianza Italiana s.p.a ., rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo Spataro; - sul regolamento di competenza proposto d’ufficio dal Tribunale di Brescia con ordinanza n. 537/2024 depositata il 5 ottobre 2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal Consigliere Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA Sez. I–RG 20959/2024 camera di consiglio23.10.2025 1. ─ Mario La Ferla h a citato in giudizio innanzi al T ribunale di Bergamo Concetto La Ferla, Emanuele Giovanni La Ferla, Davide La Ferla Davide, Dario La Ferla, S erena Sofia Vamvas, Chavez Laura Segura, RobertoLa Ferla, nonché la società Sorveglianza Italiana s.p.a., lamentando di essere stato pretermesso dalle disposizioni testamentarie della madre LuciaMollica; ha domandato fosse disposta la ricostruzione della massa ereditaria relativa a tale successione con reintegrazione della quota di legittima a lui riservata, previo accertamento della natura simulata di diversi negozi a titolo oneroso, stipulati in vita dalla de cuius, i quali avrebbero avuto invece natura donativae avrebbero pertanto dissimulato atti di liberalità: negozi tra i quali erano ricompresi tre atti di cessione di azioni.
Nellaresistenza dei convenuti, tutti costi t uitisi, ad eccezione di Laura Segura Chavez, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale delle imprese di Brescia con riguardo alladomanda di accertamento della simulazione relativa dei tre atti di cessione azionaria, disponendo la separazione delle domande di riduzione per lesione e reintegrazione della quota di legittima e di accertamento della natura simulata, ovvero donativa, degli altri atti traslativi. 2. ─ La Sezione specializzatain materia di impresa del Tribunale di Brescia, avanti alla quale è stata riassunta la causa, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza osservando, in sintesi, che le domandedi accertamento della simulazione relativa degli atti dispositivi concernenti le azioni erano preordinate all'accertamento della lesione della quota di legittima riservata all'attore sul patrimonio della defunta madre e quindi funzionali alle domande, qualificate come principali,di reintegrazione della predetta quota .
Viene spiegato: « Le d omande di simulazione e accertamento della natura di donazione degli atti aventi ad oggetto il trasferimento di quote societarie si pongono[…] in stretta connessione con il più ampio contenzioso di natura eminentemente Sez. I–RG 20959/2024 camera di consiglio23.10.2025 successoria avente ad oggetto principale l'accertamento della lesione della quota di legittima dell'attore e la sua conseguente ( eventuale ) reintegrazione(con riduzione delle disposizioni lesive), essendo quindi chiaramente funzionali alla ricostruzione dell'asse ereditario, operazione da svolgersi nell’unitario contesto del giudizio successorio, senza che siano richieste specifiche cognizioni esclusive di diritto societario».
Mario La Ferla e Sorveglianza Italia s.p.a. hanno depositato le memorie di cui all’art. 47, comma 5, c.p.c.. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale non specializzato. Le parti private, in prossimità dell’adunanza camerale, hanno depositato ulteriori memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Il regolamento d’ufficio è inammissibile. Il Tribunale di Brescia, che ha richiesto il detto regolamento, non assume che il Tribunale di Bergamo sia competente per materia o territorio inderogabile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte , il regolamento di competenza d'ufficio è inammissibile nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia (Cass. Sez. U. 18 gennaio 2018,n. 1212; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23913) o per territorio inderogabile (Cass. 29 marzo 2023, n. 8891). Il principio è stato ribadito, più di recente, da Cass. 5 aprile 2024, n. 9190, secondo cui è inammissibile il regolamento di competenza proposto d'ufficio ex art. 45 c.p.c. se il giudice ad quem, che dissente dalla valutazione della sussistenza della sua competenza per materia, non individua l'esistenza di una competenza per materia del giudice a quo o di un altro giudice, e da Cass.
Sez. U. n. 26 febbraio 2025, n. 5089,in motivazione, che lo ha riconosciuto proponibile in una i potesi in cui si fronteggiavano le competenze per territorio inderogabili del tribunale delle imprese e del tribunale fallimentare. Sez. I–RG 20959/2024 camera di consiglio23.10.2025 Diversamente opinando, in ipotesi di accoglimento del regolamento,la Sezione specializzata si priverebbe della competenza secondo ilcriterio della competenza derogabile ratione loci , e non in quanto la competenza per materia spetta ad altro giudice: ma il regolamento d’ufficio è configurato per porre rimedio a una scorretta ripartizione della competenza per materiao territorio inderogabile, non per correggere la decisione che individui in modo errato la competenza per territorio derogabile (o per valore). 2.
― La richiesta di regolamento di competenza d'ufficio, promuovibile ai sensi dell'art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale fase processuale, con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese da esse sostenute nella fase medesima (Cass. 1 aprile 2011, n. 7596;
Cass. 19 gennaio 2007, n. 1167). Nulla deve dunque statuirsi in punto di spese processuali. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil regolamento