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Ordinanza — n. 32275/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses ex officio jurisdiction regulation when second judge denies material jurisdiction without identifying alternative competent court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32275/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the ex officio jurisdiction regulation inadmissible because the referring judge denied material jurisdiction without identifying an alternative competent court. The Tribunal of Brescia requested the regulation, arguing its specialized business court had exclusive competence, while the Tribunal of Bergamo claimed jurisdiction based on general corporate law provisions. The Court ruled that ex officio regulations are only permissible to correct errors in mandatory or non-derogable territorial jurisdiction, not to correct mistaken assessments of material jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 45 c.p.c.; The ex officio jurisdiction regulation is inadmissible when the second judge denies material jurisdiction without identifying an alternative competent court, as such regulations remedy only errors in mandatory or non-derogable territorial jurisdiction.

Parole chiave

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ex officio jurisdiction regulation material jurisdiction denial specialized business court corporate law competence Cassation procedural rules trasmissione per incompetenza competenza esterna fondo d'investimento estero

Disposizioni normative citate

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Art. 45 c.p.c.
9190, secondo cui è inammissibile il regolamento di competenza proposto d'ufficio ex art. 45 c.p.c. se il giudice ad quem, che dissente dalla valutazione della sussistenza della sua competenza per materia, non individua l'esistenza di una competenza per materia del giudice a quo o di un altro giudice, e da Cass.
Art. 2395 c.c.
Art. 2476 c.c.
Art. 2043 c.c.
Art. 1175 c.c.
art. 45 c.p
9190, secondo cui è inammissibile il regolamento di competenza proposto d'ufficio ex art. 45 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 18 gennaio 2018, n. 1212
Cass. 2 ottobre 2018, n. 23913
1212; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23913) o per territorio inderogabile (Cass.
Cass. 29 marzo 2023, n. 8891
23913) o per territorio inderogabile (Cass. 29 marzo 2023, n. 8891).
Cass. 5 aprile 2024, n. 9190
Il principio è stato ribadito, più di recente, da Cass. 5 aprile 2024, n. 9190, secondo cui è inammissibile il regolamento di competenza proposto d'ufficio ex art.
Cass. Sez. U. n. 26 febbraio 2025, n. 5089
Cass. 1 aprile 2011, n. 7596
Cass. 19 gennaio 2007, n. 1167
7596; Cass. 19 gennaio 2007, n. 1167).
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Testo completo

025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudiziorubricato al n. 21886 R.G. anno 2024 tra : Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe soc. coop. e Interfidi - Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi soc. c oop. a r.l. , rappresentat e e difes e dall’avvocato Aurelio Arnese; Angelo Lazzari; sul regolamento di competenza proposto d’ufficio dal Tribunale di Brescia con ordinanza depositata il 14 aprile2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal Consigliere Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1.

─ Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Sez. I–RG 21886/2024 camera di consiglio23 ottobre 2025 Giuseppe soc. coop. e Interfidi - Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi soc. coop. a r.l.hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo Angelo Lazzari c hiedendone la condanna al risarcimento del danno perché, quale membro del consiglio di amministrazionee legale rappresentante della società lussemburghese Iris Specialized Asset Management, a veva promosso u n'operazione finanziaria con riguardo a un fondo di investimento c he non poteva essere commercializzato in mancanza dell’autorizzazione dalla Commissione di sorveglianza del settore finanziario in Lussemburgo e che pertanto era privo di « passaporto comunitario » in base alla dir . 2011/61/UE.Le attrici hanno lamentato la responsabilità del predetto Lazzari a norma degli artt. 2395,2476, 2043 e 1175 c.c. e domandato la condanna dello stesso al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Bergamo si è dichiarato incompetente ritenendo sussistente la competenza funzionale della sezione specializzata p er tutte le azioni di risarcimento del danno ex artt. 2395 e 2476 c.c. esperitedal terzo nei confronti dell'amministratore di società, purché di capitali, anche se di diritto straniero. 2. ─ La Sezione specializzatain materia di impresa del Tribunale di Brescia, avanti alla quale è stata riassunta la causa,ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza rilevando come i tribunali delle imprese abbiano una competenza che, sul piano soggettivo, riguarda le sole società di capitali nazionali soggette alla disciplina codicistica, le società europee e le società cooperative europee disciplinate dai regolamentirichiamati dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003 , le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero e le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.

Non sono state depositatele memorie di cui all’art. 47, comma 5, c.p.c..Il Procuratore Generale ha concluso nel senso della competenza del Tribunale di Bergamo. Sez. I–RG 21886/2024 camera di consiglio23 ottobre 2025 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. —Il regolamento d’ufficio è inammissibile. Il Tribunale di Brescia, che ha richiesto il detto regolamento, non assume che il Tribunale di Bergamo sia competente per materia o territorio inderogabile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il regolamento di competenza d'ufficio è inammissibile nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia (Cass.

Sez. U. 18 gennaio 2018, n. 1212; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23913) o per territorio inderogabile (Cass. 29 marzo 2023, n. 8891). Il principio è stato ribadito, più di recente, da Cass. 5 aprile 2024, n. 9190, secondo cui è inammissibile il regolamento di competenza proposto d'ufficio ex art. 45 c.p.c. se il giudice ad quem, che dissente dalla valutazione della sussistenza della sua competenza per materia, non individua l'esistenza di una competenza per materia del giudice a quo o di un altro giudice, e da Cass. Sez. U. n. 26 febbraio 2025, n. 5089, in motivazione, che lo ha riconosciuto proponibile in una ipotesi in cui si fronteggiavano le competenze per territorio inderogabili del tribunale delle imprese e del tribunale fallimentare.

Diversamente opinando, in ipotesi di accoglimento del regolamento, la Sezione specializzata si priverebbe della competenza secondo il criterio della competenza derogabile ratione loci, e non in quanto la competenza per materia spetta ad altro giudice: ma il regolamento d’ufficio è configurato per porre rimedio a una scorretta ripartizione della competenza per materia o territorio inderogabile, non per correggere la decisione che individui in modo errato la competenza per territorio derogabile (o per valore). 2. ― La richiesta di regolamento di competenza d'ufficio, promuovibile ai sensi dell'art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere Sez.

I–RG 21886/2024 camera di consiglio23 ottobre 2025 incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale fase processuale, con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese da esse sostenute nella fase medesima (Cass. 1 aprile 2011, n. 7596; Cass. 19 gennaio 2007, n. 1167). Nulla deve dunque statuirsi in punto di spese processuali. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil regolamento d