Court allows correction of Supreme Court judgment to add lawyer's expense deduction clause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in a prior Supreme Court judgment regarding the omission of a lawyer's expense deduction. The court reasoned that since the lawyer acted under a power of attorney from a concluded case, the request for deduction was not an independent claim requiring notification to the opposing party. Consequently, the remedy of material error correction under the Civil Procedure Code was deemed the appropriate and expedient path to ensure the lawyer receives an enforceable title.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 391-bis c.p.c.; The remedy of material error correction applies to omissions in Supreme Court judgments regarding lawyer expense deductions when the lawyer acted under a power of attorney, as the request does not constitute an independent claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti SCUOTTO MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato DAMIANO LUIGI (DMNLGU58P11F839C) con domicilio digitale luigidamia- no@avvocatinapolilegalmail.it; -già ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ex lege rappresen- tato e difeso l ' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12; -già resistente- relativamente alla sentenza di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 15306/2012 depositata il 12/9/2012 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dallaconsigliera Annamaria Casadonte .
Rilevato che l'avv. Luigi Damiano quale procuratore costituito del- la ricorrente Maria Scuotto chiede ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ. la correzione dell ' errore materiale contenuto nella sen- tenzan. 15306/2012 depositata il 12/9/2012 con la quale la Corte di cassazione ha disposto l'accoglimento del ricorso, con la cassa- zione del provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ha condannato ilMinistro dell' economia e delle finanze al pagamento a favore della ricorrente di euro 4.000,000 oltre interessi, nonché la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, ma senza l ' indicazio- ne nel dispositivo della distrazione in favore del difensore, di cui pure era stata fatta richiesta nel ricorso, mediante la dichiarazione di essere antistatario; ritenuto che come già chiarito «il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla di- strazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte di- fesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di cor- rezione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procu- ra»(Cass. n. 15302/2023); ribadito in questa occasione che:
«in caso di omessa pronuncia, ricorrente nella specie, sull'istanza di distrazione delle spese propo- sta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distra- zione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di corre- zione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c., che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, con- sente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragione- vole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei con- fronti delle pronunce della Corte di cassazione» (Cass.
S.U. n. 22400/2018, che richiama altri precedenti conformi); ritenuto, pertanto, che il ricorso vada accolto, disponendo che la sentenza di questa Corte n. 15306/2012, depositata il 12/9/2012, sia corretta aggiungendo, nel dispositivo, dopo le ultime parole «ed agli accessori come per legge», le parole «da distrarsi in favore dell'avv. Damiano Luigi ex art. 93 c.p.c.»; ritenuto, infine, che non si dà luogo a decisione sulle spese del presente procedimento, di natura non contenziosa. P.Q.M La Corte dispone che la sentenza di questa Corte n. 15306/2012, depositata il 12/9/2012, sia corretta aggiungendo, nel dispositivo, dopo le ultime parole «ed agli accessori come per legge», le parole «da distrarsi in favore dell'avv.
Luigi Damiano ex art. 93 c.p.c.»; dispone inoltre che la correzione sia annotata, a cura della cancel- leria, sull'originale della predetta sentenza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. pro