Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds for failure to effectively confront lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the main appeal inadmissible because the first ground failed to effectively confront the reasoning of the appealed judgment. The court noted that the lower court had already addressed and refuted the specific criticisms raised by the expert in its own decision. Consequently, the court rejected the incidental appeal and ordered the parties to bear their own litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 co. 1, nr. 3 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: An appeal ground is inadmissible if it does not effectively confront the reasoning of the judgment under review, particularly when the lower court has already explicitly addressed and refuted the specific criticisms raised by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
orso iscritto al n. 25780/2021R.G. proposto da: Banca Monte dei Paschi di Siena s .p.a. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e dife sa da ll’ avv. Luigia Maria Baldassarre , giusta procura in atti; - ricorrent e e controricorrente incidentale - Contro Citarella Raffaele, Citarella Rosario e Vittoria Rosaria, rappresentati e dife s i da gli avv. ti Alessandro Limatola e Gianluca Flammia, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – Oggetto: intermediazione finanziaria AC –28/11/2025 r.g. n. 25780/2021 Cons. est.
Paolo Fraulini Contro Banca Cambiano 1884 S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Zitiello, Francesco Mocci e Ludovica D’Ostuni, giusta procura in atti; - contro ricorrente - e nei confronti di Banca Network Investimenti in liquidazione coatta amministrativa - intimata - Zurich Investment Sim s.p.a.; - intimata - Acquaviva Michele; - intimato - avverso la sentenza della Co rte di appello di Napoli n. 774 /20 2 1 , pubblicata il 4 marzo2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025dal Consigliere Paolo Fraulini.
RILEVATO CHE 1. Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (in prosieguo, breviter : “MPS”) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i , avverso la sentenza in epigrafe con cui l a Co rte di appello di Napoli ha confermato, maggiorandola degli accessori di legge, la condanna già disposta a suo carico dal giudice di primo grado a pagare , in solido con Michele Acquaviva, in favore di Raffaele Citarella, Rosario Citarella e Rosaria Vittoria la somma di euro 50.000,00 ciascuno , a r.g. n. 25780/2021 Cons. est. Paolo Fraulini titolo di risarcimento del danno pari alla perdita subita conseguente alla condotta illecita tenuta dall’Acquaviva, promotore finanziario nel periodo 1991-2009 della banca stessa e delle altre banche odierne controricorrenti, che aveva nel tempo distratto la somma complessiva di euro 3.073.299,00,consegnatagli dai clienti, da lla sua destinazione pattuitaad acquisto di prodotti finanziari .
2. Raffaele Citarella, Rosario Citarella e Rosaria Vittoria h a nno resistito con controricorso , proponendo contestualmente ricorso incidentaleaffidato a tre motivi.
3. Banca Cambiano 1884 S.p.A. (già Invest Banca s.p.a. in amministrazionestraordinaria) ha resistito con controricorso tanto al ricorso principale che al ricorsoincidentale.
4. MPS ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
5. Banca Network Investimenti in liquidazione coatta amministrativa, Zurich Investment Sim s.p.a. e Michele Acquaviva sono rimasti intimati.
6. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato:
a) che la sentenza di primo grado , nella parte in cui aveva escluso qualsiasi responsabilità della Zurich Investment Sim s.p.a.nella vicenda per cui è causa, non essendo stata impugnata in appello, era passata in cosa giudicata;
b) che parimenti in cosa giudicata era passata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato Michele Acquaviva a risarcire il danno arrecato a Raffaele Citarella, Rosario Citarella e Rosaria Vittoria, nella misura ivi determinata;
c) che sussisteva la responsabilitàsolidale di MPS con il suo promotore finanziario per avere consentito l’ accensione di cont i correnti di appoggio rispetto al contratto di investimento , su carta intestataAXA Sim (poi incorporata da MPS), i quali erano qualificabili come un servizio accessorio all’ investimento , sussistendo per l’effetto r.g. n. 25780/2021 Cons. est. Paolo Fraulini il nesso di occasionalità necessaria , desumibile nella specie dall’indubbia qualifica del l’Acquaviva come promotore di Axa Sim e dalla sottoscrizione da parte dei clientidei relativi moduli contrattuali;
d) che non sussisteva analoga responsabilità in capo a Invest Banca s.p.a., siccome non risultava in atti che il pro motore Acquaviva avesse mai operato nell’interesse della stessa, la quale si era limitata a fornire i servizi di conto corrente sulla base della convenzione conclusa tra i clienti e la sola Axa Sim, ciò che, di per sé, non consentiva di ritenere Invest Banca come parte della complessiva organizzazione di Axa Sim destinata all’ investimento per cui è causa edescludeva, pertanto , il nesso di occasionalità necessaria; laddove, sotto diverso profilo, solo in appello, e dunque tardivamente, i clienti avevano allegato un comporta mento imputabile in via autonoma a Invest Banca idoneo a cagionare loro un danno illecito di natura extracontrattuale giacché, se era ben vero che le norm e as t r a tte di riferimentoalla responsabilità aquiliana erano st ate dedotte anche in primo grado, alcuna allegazione e prova era stata fornita in quel grado circa una responsabilità autonoma , diversa da quella del comportamento del promotore finanziario ;
e) che la contestazione mossa dai clienti alla c.t.u. espletata in primo grado era del tutto generica, siccome si limitava a reiterare le osservazioni critiche all’elaborato, formulate dal consulente di parte, ma oggetto di specificaconfutazione a opera del consulente di ufficio.
7. Raffaele Citarella, Rosario Citarella e Rosaria Vittoria , nonché Banca Cambiano 1884 S.p.A.,hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso principale lamenta: 1.1Primo motivo: « I . A i sensi dell’art. 360 n. 3 cpc. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., in r.g. n. 25780/2021 Cons. est. Paolo Fraulini tema di interpretazione della Convenzione AXA Sim – INVEST BANCA spa, anche con riferimento all’art. 31 comma 3 TUF e conseguente attribuzione di prevalenza di clausole pattizie , rispetto alla previsione di fonte legale, quale l’art. 31 TUF » , deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove non si è avveduta che una corretta esegesi della convenzione avrebbe dovuto far concludere che il “senso pratico” del contratto era quello di garantire a entrambe le società (Axa e Invest) un temporaneo beneficio dall’attività del comune promotore Acquaviva, senza tuttavia poter concludere che tale collegamento rendesse Axa esclusiva responsabile dell’ attività del promotore, circostanza da escludere proprio sulla base del testo della convenzione medesima , e del resto in applicazione della prevalentefonte legale di riferimento (art. 31 TUF).
Il motivo è inammissibile perché, a dispetto della sua rubrica, non contesta il metodo ermeneutico di interpretazione dei contratti e di valutazione delle prove adottata dalla sentenza impugnata, ma finisce per contenere una personale interpretazione del materiale acquisito al processo , identificando una soluzione alternativaa qu ella adottata dal giudice territoriale che, da un canto, presuppone che questa Corte riediti il giudizio in fatto (ciò che è in thesi escluso in questa fase di legittimità ) e d’altro canto non dimostra che la motivazione della sentenza impugnata abbia violato i citati canoni ermeneutici , con ciò finendo per non essere nemmeno conducente rispetto all’invocata cassazione del provvedimentoimpugnato. 1.2 Secondo motivo:
« II . Ai sensi dell’art. 360 1° comma n. 3 cpc. – Violazione e falsa applicazione della normativa di settore, con riferimento all’art. 31, commi 1,2, e 3 TUF », deducendo r.g. n. 25780/2021 Cons. est. Paolo Fraulini l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il nesso di occasionalità necessaria dell’operato di MPS rispetto a quello del promotore , essendo tale circostanza esclusa da una sentenza del Tribunale di Ferrara , e in ogni caso erroneamente qualificando l’Acquaviva come promot or e di AXA Sim.
Il motivo è inammissibile perché, ancora una volta, pretende da questa Corte una diversa valutazione dei fatti e delle prove acquisite al processo, contenendo non già l’allegazione di argomentazioni giuridiche a sostegno della pret e sa falsa applicazione delle norme e dei principi enunciati da questa Corte in tema di nesso di occasionalità necessaria , bensì una lettura alternativa del materiale probatorio acquisto agli atti (peraltro, della sentenza del Tribunale di Ferrara nemmeno si deduce il passaggio in giudicato , ai fini di un’ eventuale eccezione di giudicato esterno, mai formulata), che dovrebbe condurre a un esito del giudizio opposto a quello , peraltro concordemente adottato dai giudic i di merito , in tema di responsabilità di MPS perl’operato del suo promotore fin an ziario. 1.3 Terzo motivo:
« III . Ai sensi dell’art. 360 1 comma n. 3 e n. 4 cpc – Error in procedendo. Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art . 1227 I e II comma c.c. - Violazione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 cpc», deducendo la nullità della sentenza impugnata per aver ritenuto generico il motivo di appello con cui M P S contestava la legi tt imità dell’ esclusione della responsabilità esclusiva o concorrente del cliente nella valutazione del danno e per aver comunque erroneamente esclusivotale concorso. r.g. n. 25780/2021 Cons. est.
Paolo Fraulini Il motivo è inammissibile poiché, di nuovo, totalmente versato in fatto, pretendendo da questa Corte un diverso esito sul tema del concorso causale dei creditori nella determinazione del fatto dannoso, argomento sul quale la Corte territoriale ha espressamente motivato nel merito (cfr. paragrafo 7), non limitandosi a rilevare la genericità del motivo di gravame di MPS, ma spendendo argomenti per escludere ogni corresponsabilità degli investitori nella causazione del fatto dannoso; giudizio che, senza alcuna dimostrazione di errori logici o di applicazione dei criteri valutatividelle prove, il motivo in esame pretenderebbe di sovvertire proponendo a questa Corte una diversa conclusione e sollecitando, pertanto e ancora una volta , una non consentita riedizionedel giudizio di fatto.
2. Il ricorso incidentale lamenta: 2.1) Primo motivo: « In relazione all’art. 360 co. 1, n r . 5 , cpc – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – Omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. – Omesso esame del primo e del secondo motivo di appello incidentale», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha omesso di considerare l’esistenza di un autonomo titolo della domanda risarcitoria formulata dai clienti, diverso dal profilo esaminato e inerente all’applicazione dell’art. 31 TUF, e individuabile nel fatto proprio di Invest Banca e dei propri dipendenti che, attraverso varie omissioni comportamentali, aveva aggravato e, comunque , non evitato il danno subito degli investitori (mancata consegna estratti conto, consegna illegittima al promotore della chiave informatica per operare online sul conto titoli, mancato rilievo della domiciliazione di molti clienti presso lo stessopromotore). r.g. n. 25780/2021 Cons. est.
Paolo Fraulini La censura è inammissibile quanto al vizio di mo tivazione. Invero, il citato vizio è denunciabile in cassazione solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico intendere quale specifico accadimento in senso storico- naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2 , Ordinanza n. 2 0610 del 0 9 / 07 /20 2 1 ) , principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti(Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 ), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie ( C ass., Sez. 2 , Ordinanza n. 27415 del r.g. n. 25780/2021 Cons. est. Paolo Fraulini 29/10/2018).
Ciò che è esattamentequanto accaduto nel caso di specie, ove la Corte territoriale ha espressamente esaminato la posizione della (allora) Invest Banca (cfr. paragrafo 6), finendo per escludere che quanto in atti dimostrasse un concorso della citata banca nella causazione del danno arrecato dal promotore Acquaviva ai clienti . Una valutazione , dunque, basata sull’esame delle prove e dei fatti allegati in atti, rispetto alla quale il motivo in esame finisce per contrapporre una diversa valutazione de i medesimi fatti, non indicando affatto i fatti naturalistici omessi e discussi in causa che , ove considerati , avrebbero avuto ril i evo decisivo ai fini del decidere, atteso che quelli indicati come omessi sono, in realtà , stati considerati dalla Corte territoriale , che li ha semplicemente selezionati e interpretati , esprimendo il proprio giudizio sulla responsabilità causale (cfr. paragrafo 5, laddove il giudice di appello mostra di ben avvedersi delle dinamiche attraverso le quali ha operato l ’Acquaviva, peraltro descritte anche nella sentenza di condanna penale , parimenti riportata in sentenza).
Da escludere, per quanto detto, anche il vizio di omessa motivazione , atteso che sulla domanda di estensione della responsabilità a Invest Banca la sentenza impugnata ha espressamente pro nunciato , finendo per escluderla. 2.2) Secondo motivo: «In relazione all’art. 360 co. 1, n r . 5 , cpc – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver dichiarato generico e , quindi , inammissibile il motivo di appello incidentale con cui gli investitori lamentavano l’ erroneità della consulenza tecnica di r.g. n. 25780/2021 Cons. est.
Paolo Fraulini ufficio espletata in primo grado, senza fornire all’uopo alcuna motivazione. Il motivo è inammissibile , perché non si confronta effica ce mente con la motivazione della sentenza impugnata, giacché la stessa (al paragrafo 5b) ha espressamente motivato il rigetto dell’istanza di rinnovazione della c.t.u. , risp o ndendo specificamente alle critiche mosse all’elaborato e aggiungendo , incontestatamente nella censura in esame, che le stesse critiche erano state già confutate dai chiarimenti effettuati dal perito di ufficio in risposta alle critiche sollevate dal cons ul ente di parte degli investitori.
Una circostanzache rende evidente come non vi sia alcun fatto storico omesso dal consulente che possa rilevare ai fini dell’accoglimentodella censura in esame . 2.3.) Terzo motivo «In relazione all’art. 360 co. 1, nr. 3, cpc – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cpc nonché art. 4 comma 2 del Decreto Ministero Giustizia nr, 55/2014 e ss modifiche», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha compensato per un terzo le spese di lite, per non aver applicato la maggiorazione prevista per la difesa di più parti in capo a un unico patrocinatore e per non aver tenuto conto delle spesesostenute per il procedimento di mediazione.
Il motivo è infondato, tanto nella parte in cui lamenta la regolazione delle spese disposta dalla Corte territoriale, dovendo rammentarsiche l’unico limite che il giudice incontra nel regolare le spese di lite è quello del divieto di porle totalmente a carico della parte vittoriosa (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020), eventualità nella specie insussistente, quanto nella parte in cui lamenta la concreta determinazione dell’ importo liquidato, al cui proposito al giudice è fatto solo divieto di r.g. n. 25780/2021 Cons. est.
Paolo Fraulini quantificare la somma al di sopra del massimo e al di sotto del minimo previsto per lo scaglione di riferimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22983 del 29/10/2014), eventualità parimenti insussistentinella fattispecie.
3. Le spese di lite della presente fase di legittimità , stante la parziale soccombenza reciproca e comunque nella sussistenza di giusti motivi stante l’esito complessivo della lite, sono integralmentecompensate tra tutte le parti.
4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quell i incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamenteprevisto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorsoincidentale; compensa integralmente tra le parti le spese di lite della presentefase di legittimità; ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente principale e di quelli incidental i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorsoprincipale e per quello incidentale , a norma del comma 1 - bi