Italian Supreme Court dismisses material error correction request regarding party standing in a cooperative litigation appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Rosaria Cipriano's request to correct a material error claiming Giordano and Scolaro acted personally rather than as cooperative members. The court found the original appeal correctly identified the cooperative as the sole proper party, noting that individual members cannot act personally in such entities. Consequently, the request was deemed unfounded, and no costs were allocated for this administrative correction procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: A material error correction request is dismissed when the original judgment correctly identified the proper party, as individual members of a limited liability cooperative cannot act personally, and no party loss occurs in administrative correction proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4964/2025r.g. proposto da: CIPRIANO ROSARIA,rappresentata e difesa giusta procura in atti dall ' Avv. Giovanna Puliafito,la quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le co- municazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elet- tronica certificata indicato. -ricorrente- CONTRO GIORDANO MICHELEe SCOLARO MICHELE -intimati- avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 796 /202 5 , depositata il 22/2/2025. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/9/2025 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio. 2RG n. 4964/2025 Cons. Est. Luigi D'Orazio RILEVATO CHE: 1.La Corte di cassazione, con ordinanza n. 796/2025 del 22/2/ 2025, pronunciando sul ricorso presentato dalla Cooperativa Edilizia Santa Croce a r.l., rigettava il ricorso, condannando la ricorrente a rimborsare le spese di giudizio in favore di Rosaria Cipriano.
2. Rosaria Cipriano ha presentato istanza per la correzione di er- rore materiale ex art.391-bis c.p.c., in quanto, in realtà, a differenza di quanto affermato dalla Corte di cassazione, il ricorso era stato presentato non solo dalla Cooperativa Edilizia Santa Croce a r.l., ma anche «personalmente dai Sig.ri Giordano Michele […] e Scolaro Mi- chele», entrambi «nella qualità di soci della Coop. Edilizia Santa Croce a r.l.». Pertanto, sarebbe stata erronea l'ordinanza di questa Corte,nella parte in cui ha condannatoal rimborso delle spese processuali esclu- sivamente la Cooperativa Edilizia, in persona dell'amministratore pro tempore, ma non i soci della Cooperativa.
3. Sono rimasti intimati i soci Michele Giordano e Michele Scolaro. CONSIDERATO CHE:
1. L'istanza è infondata. Infatti, il ricorso per cassazione è stato presentato dalla Coope- rativa Edilizia Santa Croce a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, signora Antonina Cagigi. È vero che nel ricorso per cassazione risultavano indicati anche Michele Giordano e Michele Scolaro, ma non personalmente, come indicato erroneamente dell'istanza per correzione dell'errore mate- riale, ma «entrambi nella qualità di soci della Coop. Edilizia Santa Croce a r.l.». Trattandosi di cooperativa a responsabilità limitata, è evidente che i soci non potevano agire personalmente, dovendo agire esclu- 3RG n. 4964/2025 Cons. Est.
Luigi D'Orazio sivamente la Cooperativa attraverso il proprio amministratore pro tempore,come correttamente avvenuto. Del resto, deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedi- mento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi"(Cass., 26/9/2011, n. 19601).
2. Non occorre provvederesulle spese del giudizio. Per questa Corte, Sezioni Unite, infatti,nel procedimento di cor- rezione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a inci- dere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'i- potesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica (Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 2943