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Decreto — n. 32238/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 32238/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The plaintiff, an investment agency, had previously filed a decree against a failed company but subsequently renounced the proceedings. The court ruled that this withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case without further substantive review.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the judicial proceedings, thereby terminating the case without the need for further adjudication on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code Cassation appeal formal renunciation abbandono del procedimento privo d'oggetto condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10116/2025 R.G. proposto da: AGENZIA NAZ PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato DAMIANO LIPANI -ricorrente- contro FALLIMENTO FUTURE S.R.L. -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE FIRENZE n.12258/2023 depositata il 02/04/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancanza di difese della parte intimata;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 10116/2025 Numero sezionale 907/2025 Numero di raccolta generale 32238/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 Così deciso in Roma, il 10/12/2025 La Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 10116/2025 Numero sezionale 907/2025 Numero di raccolta generale 32238/2025 Data pubblicazione 11/12/2025