Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Finlega Soc. Coop. in Sciolgimento, did not act to preserve the right to appeal the lower court's decree. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13559/2025 R.G. proposto da: FINLEGA SOC. COOP. IN SCIOGLIMENTO, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIO BOZZI -ricorrente- contro EMANUELA DE SANTIS, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO FELLI -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di TIVOLI n.6066/2025 depositato il 14/05/2025 all’esito del proc.to n.442/2022 RG. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 13559/2025 Numero sezionale 906/2025 Numero di raccolta generale 32230/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10/12/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 13559/2025 Numero sezionale 906/2025 Numero di raccolta generale 32230/2025 Data pubblicazione 11/12/2025