Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation proceedings extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Osaazuwa Evans, did not respond to the court's proposal for judgment, while the respondent parties argued for the continuation of the review. The court ruled that this inaction constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the case without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17133/2025 R.G. proposto da: OSAZUWA EVANS, rappresentato e difeso dall'avvocata RITA LABBRO FRANCIA -ricorrente- contro COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE -intimato- e contro MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso il PROVVEDIMENTO pronunciato dal TRIBUNALE di LECCE nel procedimento n. R.G. 5226/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 17133/2025 Numero sezionale 899/2025 Numero di raccolta generale 32119/2025 Data pubblicazione 10/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 09/12/2025 GIULIA IOFRIDA Numero registro generale 17133/2025 Numero sezionale 899/2025 Numero di raccolta generale 32119/2025 Data pubblicazione 10/12/2025