Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Macca Carmela, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party, the bankruptcy of Santoro, contended the silence constituted a waiver. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being declared extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7062/2025 R.G. proposto da: MACCA CARMELA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE RUSSOTTO -ricorrente- contro FALLIMENTO DI SANTORO CONCETTA MARIA RITA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO MERENDA -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MESSINA n.60/2025 depositata il 30/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7062/2025 Numero sezionale 893/2025 Numero di raccolta generale 32089/2025 Data pubblicazione 10/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/12/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 7062/2025 Numero sezionale 893/2025 Numero di raccolta generale 32089/2025 Data pubblicazione 10/12/2025