Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared withdrawn because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing the dissolved company, did not act within the timeframe required by Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court declared the appeal extinguished and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination of proceedings within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation judgment.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6520/2025 R.G. proposto da: CASSIA ANTONINO, quale cessato liquidatore e, come tale, legale rappresentante della Società estinta “F.lli Cassia S.r.l. ” in liquidazione rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO DE BENEDICTIS -ricorrente- contro PENELOPE SPV, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO MENGHINI unitamente all’avvocato DAVIDE SARINA -controricorrente- nonché contro LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE F.LLI CASSIA S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CATANIA n.194/2025 depositata il 07/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 6520/2025 Numero sezionale 892/2025 Numero di raccolta generale 32086/2025 Data pubblicazione 10/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 09/12/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 6520/2025 Numero sezionale 892/2025 Numero di raccolta generale 32086/2025 Data pubblicazione 10/12/2025