Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The parties involved were Tembo Srl and Santarelli Felice against B2 Kapital Investment Srl and the bankruptcy of Saco Spa. The court ruled that the lapse of time constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within the prescribed term results in the renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21144/2023 R.G. proposto da: TEMBO SRL, SANTARELLI FELICE, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCIO GHIA unitamente all’avvocato FENIZIA MARINI -ricorrente- contro B2 KAPITAL INVESTMENT SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO ROSSI unitamente all’avvocato ANDREA VICARI -controricorrente- nonché contro FALLIMENTO SACO SPA, B2 KAPITAL SRL -intimati- avverso il DECRETO del TRIBUNALE ASCOLI PICENO di data 04/09/2023 comunicato il 18/09/2023 all’esito del proc.to n.1601/2021 RG Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 21144/2023 Numero sezionale 891/2025 Numero di raccolta generale 32078/2025 Data pubblicazione 10/12/2025 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/12/2025 MASSIMO FERRO Numero registro generale 21144/2023 Numero sezionale 891/2025 Numero di raccolta generale 32078/2025 Data pubblicazione 10/12/2025